Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine859-866

Page 859

@TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA 16 luglio 2008. Est. De Bellis - Imp. Salussolia

Guida in stato di ebbrezza - Oblazione - Reato commesso prima del D.L. n. 117/07 che consente l'oblazione - Successione di leggi - Normativa applicabile - Criteri - Principio del favor rei - Normativa che consente l'oblazione - Applicabilità. Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Due misurazioni con due valori diversi - Pene edittali diverse - Oblazione solo per il valore più basso - Principio del favor rei - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di estinzione per oblazione del reato di guida in stato di ebbrezza, qualora si siano succedute normative diverse che dapprima non consentano, poi ammettano e successivamente escludano la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione, in forza dei principi contenuti nell'art. 2, commi 4 e 6 c.p., deve applicarsi la normativa più favorevole al reo e, dunque, quella che consente l'oblazione anche nel caso in cui fosse esclusa al momento della commissione del reato. (Fattispecie relativa a reato di guida in stato di ebbrezza commesso prima del D.L. n. 117/07 che consentiva l'oblazione). (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 2; c.p., art. 162) (1).

Qualora, nell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, le due misurazioni alcolimetriche diano valori diversi a ciascuno dei quali corrisponda una pena edittale diversa e la possibilità di oblazione solo per il valore più basso, in virtù del principio del favor rei si deve tener conto solo del valore più basso. (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 2) (2).

    (1) Nulla che affronti l'esatta fattispecie. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, trovasi pubblicato ivi 2007, 1219 e la Circ. (Min. trasp.) 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9, con la quale sono state fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. predetto, ivi 2007, 1351.

    (2) Qualche utile ragguaglio si rinviene in R. BORRI, La guida in stato di ebbrezza da alcool: aspetti normativi e sostanziali ed impossibilità di proporre ricorso contro il verbale dell'organo accertatore, in questa Rivista 2006, 229.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Fausto Salussolia veniva citato al giudizio di questo tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 186 comma 2 del codice della strada, per avere guidato in stato di ebbrezza.

All'udienza del 9 giugno 2008, fissata per il dibattimento, preliminarmente, nella dichiarata contumacia dell'imputato, veniva formulata dal difensore munito di procura speciale istanza di oblazione trattandosi di contravvenzione sanzionata con la sola pena dell'ammenda.

Il tribunale accoglieva l'istanza di oblazione ed ammetteva l'imputato al pagamento.

All'udienza dibattimentale di rinvio, dopo breve sospensione per consentire alla parte di effettuare il pagamento, risultava perfezionata la procedura di oblazione azionata dall'imputato, con il versamento delle somme dovute.

Quindi le parti concordemente chiedevano pronunciarsi sentenza di n.d.p. per intervenuta estinzione del reato.

Osserva il tribunale che l'importo versato dall'imputato corrispondente a quello previsto dall'art. 162 c.p. per il reato a lui ascritto ed è comprensivo delle spese processuali.

Non resta quindi che provvedere in conformità alle richieste delle parti, non sussistendo condizioni soggettive o oggettive ostative.

Occorre tuttavia osservare quanto segue. Al momento di commissione del reato (6 luglio 2007), l'art. 186 del codice della strada non consentiva l'estinzione del reato mediante oblazione.

Successivamente il decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, distinguendo l'entità della pena in relazione al tasso alcolemico rilevato e prevedendo per l'ipotesi più lieve la sola pena dell'ammenda, consentì di fatto l'oblazione ove fosse rilevato un tasso alcolemico non superiore a 0,80 g/l.

Tale possibilità di definizione è stata successivamente eliminata dalla legge di conversione del predetto decreto legge (legge 2 ottobre 2007 n. 160), che ha reintrodotto la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda.

Ritiene il tribunale che, essendosi succedute, dopo la commissione del fatto, normative diverse, debba comunque farsi applicazione, in forza dei principi di cui all'art. 2 commi 4 e 6 del codice penale, di quella in assoluto più favorevole al reo, e dunque di quella che consente l'oblazione, sebbene quest'ultima non fosse consentita all'epoca di commissione del reato e non sia consentita nemmeno attualmente, ma lo sia stata solo in un periodo di tempo intermedio, ed inoltre anche se prevista da decreto legge convertito in legge con emendamenti sul punto specifico.

La seconda problematica da affrontare attiene al fatto che l'esito dell'accertamento alcolimetrico effettuato a carico dell'imputato ha dato la prima volta ilPage 860 valore di 0,80 g/l e la seconda volta il valore di 0,87 g/l.

Si tratta di una circostanza di tutto rilievo, in quanto a ciascuno dei predetti valori corrisponde una pena edittale diversa ed inoltre la possibilità di oblazione sembrerebbe prevista solo per il valore più basso e non anche per il valore più alto.

Il legislatore nulla ha detto per regolamentare situazioni di questo tipo, per cui si potrebbe astrattamente ritenere che si debba tenere conto del solo valore più basso o del solo valore più alto oppure della media tra tali valori.

Dovendo però cercare una soluzione che sia conforme ai principi generali, il tribunale ritiene che la soluzione più corretta, alla luce del principio del favor rei, sia quella di tenere conto del solo valore più basso, il che consente, nel caso di specie, di accedere all'oblazione. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI TORINO Sez. III, 5 maggio 2008, n. 3234. Est. Latella - Carbonero (avv. Agagliate) c. Ministero dell'Interno (Avv. distr. Stato)

Patente - Patente a punti - Mancata comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente al momento dell'infrazione - Obbligo del proprietario - Sussistenza - Limiti - Sentenza della Corte cost. n. 27 del 2005 - Interpretazione dell'art. 126 bis, comma 2, tutt'ora vigente - Conseguenze.

Nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione di cui all'art. 142, comma 9, c.s., in base all'interpretazione fornita da Corte cost. n. 27/2005 dell'art. 126 bis, comma 2, c.s., nel testo vigente all'epoca di detta pronuncia, ma valido anche successivamente, in nessun caso il proprietario del veicolo è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione. (Nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 142) (1).

    (1) La nota sentenza Corte cost. 24 gennaio 2005, n. 27, trovasi pubblicata in questa Rivista 2005, 341, con ampia nota di richiami giurisprudenziali alla quale si rinvia. Con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato illegittimo costituzionalmente, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 126 bis, comma 2, c.s., introdotto dall'art. 7 D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif. nella L. 1º agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». In dottrina, si vedano i contributi di C. BRUNO, Art. 126 bis: la Consulta rifiuta il sindacato di costituzionalità. Commento ad ordinanza di Corte cost. n. 23 del 2 febbraio 2007, ivi 2007, 1141; Art. 126 bis c.s.: commento alle modifiche apportate dal recentissimo D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286/2006, ivi 2007, 7; Art. 126 bis: il termine di decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente alla luce di Corte cost. n. 27/05, ivi 2006, 707.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - A seguito di ricorso in appello notificato per il Ministero dell'Interno che si è costituito sanando espressamente il vizio relativo alla notifica non avvenuta presso il domiciliatario ex lege, alla prima udienza di comparizione il Giudice rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza per difetto di periculum in mora e le parti concludevano come in epigrafe. Conseguentemente il Giudice concedeva termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche e tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Per ragioni di economia processuale e tenuto conto dei principi relativi all'assorbimento dei motivi ulteriori, occorre esaminare in primo luogo il secondo motivo di appello.

Nonostante l'impropria formulazione letterale delle righe da 2 a 3 della pagina 7 dell'appello, appare chiaro dal contesto del ricorso in appello (e anche dalle sottolineature in neretto a pagina 5 e 6 del ricorso in appello) che il secondo motivo di appello è relativo alla contestazione della sanzione amministrativa contenuta nel verbale n. 1260001004355 e cioè alla infrazione così...

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