Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine483-495

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@TRIBUNALE DI MODENA Ord. 1 luglio 2008. Est. Masoni - X c. Y

Notificazioni in materia civile - A mezzo posta - Non effettuata personalmente al destinatario dell'atto - Avviso ex art. 7, comma 7, L. n. 890/82 - Procedimento per convalida di sfratto - Applicabilità della nuova formalità - Esclusione - Speciale garanzia prevista dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c. - Sufficienza - Ragioni.

La particolare formalità prevista dal novellato art. 7, comma 7, L. n. 890/82, nell'eventualità che il plico postale non sia notificato personalmente al suo destinatario, non trova applicazione nel procedimento per convalida di sfratto, ove una finalità informativa analoga risulta assolta dalla speciale garanzia già prevista dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c. (C.p.c., art. 660; L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7; L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36) (1).

    (1) A quanto consta, prima puntuale precisazione circa gli effetti della nuova formalità prevista per le notificazioni a mezzo posta, a riguardo dello speciale rito locatizio.

(Omissis). - Rilevato che parte intimante ha notificato al convenuto atto di intimazione di sfratto per morosità tramite servizio postale, non avendo richiesto che la notifica fosse eseguita personalmente e per quanto il destinatario sia residente nel territorio comunale (si v. art. 1, comma 1 e 2, L. n. 890 del 1982);

che l'ufficiale giudiziario, dato che la notifica, effettuata tramite servizio postale, non sarebbe avvenuta a mani proprie del destinatario (ai sensi dell'art. 138 c.p.c.), ha correttamente inviato avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma c.p.c.;

che la notifica dell'atto giudiziario, effettuata tramite servizio postale, non è stata «consegnata a mani proprie del destinatario», come si esprime l'art. 7, comma 1, legge cit.;

che il comma 7 della medesima disposizione (introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, L. 28 febbraio 2008, n. 31, vigente a far data dall'1 marzo 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge cit., ossia al giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) dispone che: «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata»;

che sorge l'interrogativo di quali siano le conseguenze processuali scaturenti, come verificato nella specie, dall'omesso invio di tale comunicazione da parte dell'agente postale sul corso del procedimento per convalida di sfratto;

che la ratio sottesa all'innovazione normativa è quella di garantire al consegnatario dell'atto la maggiore conoscibilità possibile dell'atto notificato - notifica peraltro già perfezionatasi per effetto della consegna del plico (v., ad es., Cass. 4 luglio 1998, n. 6554; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722); che quell'esigenza, da sempre immanente nel sistema delle notifiche, ha trovato attuazione in analoghe previsioni normative riscontrabili nel codice di rito; in particolare, nell'art. 139 c.p.c., laddove si dispone che l'ufficiale giudiziario, recatosi nella residenza, dimora o domicilio del destinatario e non trovatolo, faccia consegna del plico alle persone che ivi incontra (persone di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, portiere, vicino di casa), inviando successivamente al destinatario «avviso dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata», secondo la prescrizione del comma 4;

che, nel procedimento speciale per convalida di sfratto, si rinviene un'analoga specifica previsione, che persegue identica finalità, dato che «mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato», come si esprime, ad es., Cass. 7 marzo 1995, n. 2618 (in precedenza, già Corte cost., 17 gennaio 2000, n. 15, ord.);

che il nuovo comma 7 dell'art. 7 L. n. 890 del 1982 si limita a ripetere praticamente alla lettera il tenore letterale dell'art. 139, comma 4, c.p.c., ribadendo così, anche per le notifiche eseguite tramite servizio postale, una guarentigia di civiltà già prevista per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario e non eseguite a mani proprie del destinatario;

che, come già anticipato, identica previsione (adempiente alla medesima finalità) è riscontrabile nella specifica disciplina del procedimento per convalida di sfratto ai sensi del richiamato art. 660, ultimo comma, c.p.c.;

che sembra che, tramite quest'ultima prescrizione, l'esigenza di garantire nella maggior misura possibile la conoscibilità dell'atto (di intimazione di licenza o sfratto) da parte del destinatario, stante in questo ambito gli effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla diserzione del convenuto dall'udienza (art. 663 c.p.), venga già assicurata e sia in tal modo soddisfatta dalla disposizione speciale di cui all'art. 660, ultimo comma, c.p.c., la quale non può essere derogata dalla disciplina generale avendo tenore specifico (lex specialis derogat generali), come correttamente opina la difesa dell'attore;

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che l'avviso dell'effettuata notifica ai sensi dell'art. 7, comma 7 legge cit., tenuto conto della finalità informativa cui adempie, ancora, sembra plausibile ritenere rivesta contenuto analogo rispetto a quello inviabile ai sensi dell'art. 660 c.p.c.;

che in dottrina si afferma che quest'ultimo avviso deve indicare: nome e cognome dell'attore-intimante, natura dell'atto notificato, il giudice del tribunale avanti al quale comparire, data dell'udienza, data e firma dell'ufficiale giudiziario; si argomenta così in applicazione analogica della previsione dell'art. 48 att. c.p.c., la quale specifica il contenuto dell'avviso prescritto dall'art. 140 c.p.c.;

che prescrivere una terza notifica a carico dell'attore-intimante non sembra così trovare alcun addentellato logico, razionale, né sistematico, contrariamente a talune pur autorevoli suggestioni dottrinali che, fedeli al dato formale, opinano che «... il nuovo adempimento formale si venga a sommare, pure nell'omogeneità delle forme e del contenuto, alla speciale garanzia già prevista dall'art. 660, ultimo comma c.p.c.»;

che, nel procedimento per convalida di sfratto, esigere un'ulteriore notifica si ridurrebbe in un duplicato rispetto a quella già prescritta ex art. 660, ultimo comma, c.p.c.;

che ciò andrebbe a detrimento del principio di valenza costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);

che, in conclusione, tenuto conto dell'avvenuto invio dell'avviso ai sensi dell'art. 660 c.p.c. ad opera dell'ufficiale giudiziario e non essendo necessario disporre ulteriore comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 7 legge cit., lo sfratto, per mancata comparazione dell'intimato, va convalidato, stante la morosità intimata concernente il semestre marzo-settembre 2008, grave per gli effetti dell'art. 5 L. n. 392/78. (Omissis).

@TRIBUNALE DI TORINO Sez. III, ord. 21 aprile 2008. Est. Di Capua - Ass. Il Villaggio del Ki c. Soc. La Mimosa sas di Rosa Scolaro e C

Possesso - Azione di reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - Esclusione - Spossessamento attivato in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria - Esperibilità dell'azione - Esclusione - Fattispecie relativa all'azione promossa dal comodatario nei confronti dell'aggiudicatario dell'immobile.

L'azione possessoria di spoglio non è esperibile nell'ipotesi di spossessamento attuato in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. (Fattispecie relativa ad azione di spoglio promossa dal comodatario nei confronti dell'aggiudicatario dell'immobile in esito a vendita forzata). (C.c., art. 1668; c.c., art. 2923) (1).

    (1) Si rinvia ai copiosi riferimenti giurisprudenziali presenti nel testo del provvedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1) Con ricorso datato 10 marzo 2008 depositato presso la Cancelleria del tribunale in data 13 marzo 2008, l'associazione sportiva e culturale Il Villaggio del Ki, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Andruetto Michelina Carmen, esperiva azione possessoria ai sensi degli artt. 703 e 669 bis e segg. c.p.c. e 1168 c.c. nei confronti della società La Mimosa sas di Rosa Scolaro & C., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore sig.ra Rosa Scolaro e del sig. Morano Franco, titolare de «La Mondialcasa», domandando l'immediata reintegrazione nel possesso di tutti gli immobili concessi in comodato all'associazione stessa in forza di scrittura privata in data 31 ottobre 2001, registrata presso l'Ufficio del Registro di Rivoli in data 9 maggio 2005, ordinando alle parti resistenti di rilasciare immediatamente liberi detti immobili da sè, persone e cose.

Con provvedimento in data 19 marzo 2008, il Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., designava il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.

All'udienza fissata dal presente Giudice per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 669 sexies comma 1 c.p.c. in data 14 aprile 2008, si costituivano le parti resistenti, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando in fatto ed in diritto le domande del ricorrente e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

All'esito di tale udienza, il Giudice designato si riservava la pronuncia della presente Ordinanza.

2) Sull'azione di reintegrazione promossa dalla parte ricorrente.

  1. L'azione di reintegrazione, detta anche di spoglio, è l'azione possessoria diretta a reintegrare nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino.

    L'art. 1168 comma 1 c.c., infatti, dispone che «Chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del...

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