Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine761-767

Page 761

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 20 marzo 2007, n. 11288. Pres. Pernigotti - Antonangeli (avv.ti Antonangeli e Di Luzio) c. La Fondiaria - SAI Spa e Tonale (avv. Fronticelli Baldelli)

Prescrizione civile - Prescrizioni brevi - In materia di risarcimento danni - Da circolazione veicoli - Reato di lesioni colpose - Prescrizione penaleApplicabilità - Fattispecie in tema di investimento di pedone sulle strisce.

All'azione civile per il risarcimento del danno conseguente al reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale (nella fattispecie investimento di pedone sulle strisce) si applica, ai sensi delll'art. 2947, comma 3, c.c., la prescrizione penale se più lunga di quella civile. (C.c., art. 2943) (1).

    (1) Come già evidenziato nella precedente pronuncia Trib. civ. Roma 29 settembre 2005, n. 20600, pubblicata in questa Rivista 2006, 177, il giudice de quo si discosta nettamente dall'indirizzo espresso dalle S.S.U.U. con la sentenza 10 aprile 2002, n. 5121, ivi 2002, 457, e ribadito nella recente Cass. civ. 8 settembre 2006, n. 19297, ivi 2007, 538, secondo cui trova applicazione la prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c., qualora il fatto illecito derivante dalla circolazione stradale integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta. Le critiche mosse alle S.S.U.U. dalla sentenza in epigrafe giungono a dubitare della legittimità costituzionale dell'interpretazione che esse forniscono dell'art. 2947 c.c., trattando situazioni identiche o simili in modo diseguale. Così «se l'incidente deriva da un reato procedibile a querela di parte (lesioni colpose) si applica il secondo comma dell'art. 2947 c.c., se invece deriva da un reato procedibile d'ufficio (omicidio colposo, omissione di soccorso) si applica il terzo comma dell'art. 2947 c.c.». In dottrina si rimanda, per una lucida ed esaustiva disamina dell'art. 2947, al contributo di E. COLOMBINI, Querela e prescrizione. Risarcimento danni, pubblicato ivi 2008, 199.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attrice quale pedone, mentre attraversava le strisce pedonali, veniva investita dalla vettura antagonista il 4 marzo 1996.

Si costituivano entrambe le parti convenute non contestando l'an, ma solo il quantum ed eccependo dopo il termine di cui all'art. 180 c.p.c. di intervenuta prescrizione biennale.

Dato che l'an non è stato contestato, sul quantum sono state svolte tre prove testimoniali sul danno patrimoniale da mancato guadagno con produzione delle relative dichiarazioni dei redditi e svolta C.T.U. medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'eccezione di prescrizione va disattesa poiché sollevata dalla parte convenuta tardivamente, cioè oltre il termine di cui all'art. 180 c.p.c., vecchia formulazione, vigente all'epoca del processo.

Anche nel merito non può essere accolta l'eccezione di prescrizione biennale, sollevata ex art. 2947 comma 2 c.c.

Siamo in astratto in presenza del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), per cui ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., va applicata la prescrizione penale, se più lunga, che nella fattispecie è pari a 5 anni.

Non può essere condivisa sul punto la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 5121 del 2002, poiché attraverso una interpretazione che si ritiene non conforme allo spirito e alla lettera della legge, ha di fatto abrogato il disposto del comma 3 dell'art. 2947, affermando che «trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima».

Non condivisibile, poiché ha anche introdotto un nuovo termine prescrizionale (2 anni e tre mesi) per il solo reato di lesioni colpose procedibile a querela di parte, introducendo in sostanza una modifica legislativa, consentita solo al legislatore.

Inoltre tale interpretazione dà luogo a legittimi dubbi di costituzionalità, poiché tratta e disciplina situazioni identiche o simili in modo diseguale.

Infatti se l'incidente deriva da un reato procedibile a querela di parte (lesioni colpose) si applica il secondo comma dell'art. 2947 c.c., se invece deriva da un reato procedibile d'ufficio (omicidio colposo, omissione di soccorso), si applica il terzo comma dell'art. 2947 c.c.

Pertanto una interpretazione costituzionalmente orientata, rispondente per di più alla lettera e allo spirito della legge, impone di interpretare il terzo comma dell'articolo citato, così come veniva interpretato dalla giurisprudenza prevalente della Cassazione, prima della pronuncia Sezioni Unite e cioè se il fatto in astratto può essere considerato reato, si applica la prescrizione penale se più lunga di quella civile.

Nella fattispecie tra la messa in mora della parte attrice e la notifica dell'atto di citazione, sono decorsi 4 anni, per cui il danno non si è prescritto, poiché la prescrizione penale è pari a 5 anni.

Page 762

Quantum. - La responsabilità non è contestata, in quanto è pacifico che l'attrice è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali.

Danno materiale da mancato guadagno. - L'attrice ha subito un grave politraumatismo (tra cui frattura collo perone e piatto tibiale, contusione toracica, sospetta frattura costale, lesioni meniscali ad entrambe le ginocchia) che hanno inciso, sulla propria attività lavorativa di agente immobiliare, che si svolgeva al centro di Roma e prevalentemente a piedi, come confermato da tre testi escussi.

Dalla documentazione contabile prodotta dalla danneggiata (tra cui le dichiarazioni dei redditi) risulta che nel periodo post sinistro il reddito si è contratto, per aver dovuto interrompere la propria attività lavorativa per tutto il periodo di inabilità assoluta e parziale.

Il danno viene quantificato dalla danneggiata in lire 37.000.000, ma deve essere ridotto per ragioni di prudenza e di equità ad euro 10.000,00, aggiornati ad oggi, poiché comunque il secondo C.T.U.medico in rinnovazione ha riconosciuto una ITT pari a 60 gg. e una ITP pari a 30 gg.

Danno fisico. - Ci si riporta all'elaborato peritale del secondo C.T.U. dott. Marzio Simonelli (che è intervenuto in rinnovazione sulla prima C.T.U. medica), poiché lo si ritiene logico, razionale ed esente da vizi.

In relazione all'età del soggetto all'epoca del fatto, pari a 46 anni, si liquida in via equitativa tale danno, facendo riferimento alle tabelle liquidative redatte da codesto tribunale anno 2007 aggiornate ad oggi; danno biologico 8% = euro 9.718,00; ITT 60 giorni × euro 60,00 = euro 3.600,00; ITP 30 gg. euro 30,00 = euro 900,00; danno morale 40% alla luce della gravità della condotta investitrice che non si è accorta dell'attraversamento del pedone sulle strisce pedonali = euro 5.687,00; spese mediche documentate, riconosciute anche dal C.T.U. euro 1.516,73 e così in totale euro 21.421,94.

Ex art. 1224 c.c., vanno liquidati a titolo risarcitorio gli interessi legali dal fatto al saldo, a compensazione del ritardo subito nell'ottenimento della prestazione dovuta (Cass., sez. III, 1 luglio 1997 n. 5843; Cass., sez. III, 16 marzo 1995, n. 3072). (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI BARI 12 maggio 2008, n. 2804. Pres. Caliandro - CAR.V.IM. Srl (avv. Giammaria) c. Prefetto di Bari (avv. Caldarola)

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Audizione dell'interessato - Avviso - Notificazione - A dipendente di società presso la sede di quest'ultima - Legittimità.

In tema di ricorso al Prefetto avverso verbale di contestazione per violazione al codice della strada, l'avviso di audizione personale alla società che ne abbia fatto richiesta legittimamente può essere notificato, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nella sede della società stessa a persona qualificatasi dipendente. (Nuovo c.s., art. 158; nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204; c.p.c., art. 145) (1).

    (1) Sulla preventiva audizione dell'interessato, che ne abbia fatta apposita richiesta, da parte del Prefetto, v., per qualche utile riferimento, Cass. civ. 8 febbraio 2006, n. 2817, in questa Rivista 2006, 732 e Cass. civ. 6 luglio 2007, n. 15292, ivi 2008, 38.

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT