Giurisprudenza di legittimita

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28231 (ud. 24 giugno 2009). Pres. Rizzo - Est. Maresca - P.M. D’Angelo (conf.)Ric. P.G. in proc. Montalbano.

Colpa del conducente - Guida spericolata di un motoveicolo - Invasione della opposta corsia - Sinistro stradale con gravi lesioni personali - Configurabilità del dolo eventuale a carico del conducente - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il dolo eventuale ma soltanto la colpa, sia pure connotata da particolare gravità (a prescindere dalla possibile sussistenza della specifica aggravante costituita dalla previsione dell’evento), nel caso di soggetto il quale, procedendo spavaldamente a forte velocità ed in posizione di «impennamento» alla guida di un motociclo, abbia finito per invadere l’opposta corsia di marcia, così cagionando un incidente con grave danno alle persone. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 590; nuovo c.s., art. 141; nuovo c.s., art. 143) (1).

(1) Sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente si veda, in aggiunta ai precedenti citati in motivazione, la recente Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2008, Dall’Olio, in C.E.D. - Archivio penale RV 242610, secondo cui è necessario, affinché possa sussistere il dolo eventuale e non la colpa cosciente, che l’agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell’evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo. In dottrina si veda CANESTRARI STEFANO, Dolo eventuale e colpa cosciente, Ed. Giuffrè, Milano 1999 e VENEZIANI PAOLO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Studium Juris 2001, 70.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – Con sentenza del 13 novembre 2002, il Tribunale di Napoli riteneva Montalbano Raffaele colpevole del reato di lesioni personali colpose, commesse con violazione della disciplina della circolazione stradale, e lo sanzionava, in applicazione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace in relazione a tale reato, con 30 giorni di permanenza domiciliare, nei giorni di sabato e domenica, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con il pagamento di una provvisionale nella misura di euro centomila.

Il 15 maggio 2000, Montalbano Raffaele, alla guida di una moto di grossa cilindrata e procedendo a forte velocità in posizione di «impennamento», invadeva l’opposta corsia di marcia e andava a collidere con il motoveicolo condotto da Triunfo Renato, che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia; che a seguito della collisione, Triunfo Renato riportava un trauma cranico facciale, «fracasso facciale», un’ampia ferita lacero contusa con lesioni nervoso tendinee e vascolari al ginocchio sinistro, con frattura del condilo femorale allo stesso lato, una sospetta lesione ossea dell’emivitreo dell’occhio sinistro.

  1. – Avverso detta sentenza interponevano appello sia l’imputato, che il pubblico ministero e la parte civile, eccependo, questi ultimi, l’incostituzionalità, sotto vari profili, del sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 52 e seguenti del D.L.vo n. 274 del 2000 e la parte civile anche l’errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto ritenersi integrativo del reato di lesioni personali dolose gravissime, ai sensi dell’art. 582 del codice penale.

    La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 14 aprile 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 cost., questione di costituzionalità degli artt. 52, 63 e 64 del D.L.vo n. 274 del 2000, argomentando sull’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di lesioni colpose per colpa professionale del medico e per violazioni di norme antinfortunistiche, parimenti a difesa del diritto alla salute, tenuto conto della pena prevista da ritenersi del tutto inadeguata rispetto alla gravità del fatto.

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 187 del 2005, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, sia per avere il rimettente omesso di sottoporre a scrutinio l’art. 4, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 271 del 2000, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della questione stessa, così come formulata, avrebbe reso «privo di sanzione il reato, che rimarrebbe attribuito alla competenza del giudice di pace e non potrebbe quindi essere punito con sanzioni diverse da quelle stabilite dall’art. 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 – neppure ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del codice penale – ove si tratti di fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore di tale decreto»; sia perché lo stesso giudice a quo, «chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000», invocava «nella sostanza un intervento additivo e di sistema in malam partem», non consentito alla Corte «in forza del principio della riserva di legge in materia penale».

    Ripreso il giudizio d’appello, le parti riproponevano la stessa eccezione di incostituzionalità, estesa anche all’art. 4 del D.L.vo n. 274 del 2000, ma la corte d’appello la disattendeva per il fatto che, nonostante il coinvolgimento dell’art. 4, la questione di costituzio-Page 890nalità si sarebbe ugualmente risolta in una inammissibile richiesta di intervento additivo in malam partem.

    Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in data 23 gennaio 2006, confermava la sentenza di primo grado, respingendole tutte le impugnazioni e, così, disattendendo anche la richiesta della difesa di parte civile di qualificare il reato come lesioni personali dolose.

  2. – Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione del fatto. Rileva il ricorrente che la dinamica dell’incidente, così come ricostruita, in base alla testimonianza del teste oculare Somma e dai consulenti tecnici Sacco e Cristofaro (elevata velocità, impennatura, circolazione nell’opposta carreggiata e assenza di manovra di rientro), evidenzia l’elemento psicologico del reato come doloso, nella forma del dolo eventuale: accettazione del rischio e del conseguente evento lesivo prodottosi e nessuna sua attivazione per evitare l’evento lesivo. Rileva il ricorrente che lo stesso giudice del tribunale aveva affermato che il comportamento tenuto dall’imputato denotava l’assoluta indifferenza all’altrui incolumità. Pertanto, dovendo il fatto essere inqudrato nel reato di cui agli artt. 582 e 583, deve ritenersi sussistente la violazione dell’art. 4 c.p.p. e, altresì, il difetto di motivazione nell’escludere la richiesta di riforma della sentenza, per essere il fatto doloso, e per aver motivato sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 c.p., insussistente nel capo di imputazione e nell’irrogazione della pena.

    Il procuratore generale ha, inoltre, riproposto la medesima eccezione di incostituzionalità dedotta nel giudizio di appello.

  3. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 ottobre 2007 - 14 aprile 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 cost., questione di costituzionalità degli artt. 4, 52, 63 e 64 del D.L.vo n. 274 del 2000, nella parte in cui attribuiscono il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale alla competenza del giudice di pace con la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dal predetto art. 52.

  4. – La Corte costituzionale, con ordinanza n. 3 del 2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sottoposta al suo esame.

    Rileva la Corte che la mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine alla esatta qualificazione giuridica del reato in rapporto all’elemento psicologico, rende, allo stato, soltanto ipotetica la rilevanza della questione, in quanto la sussistenza del dolo eventuale – affermata nel ricorso proposto dal procuratore generale – condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personali dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo regime sanzionatorio.

    Inoltre, osserva la Corte che il richiamo che fa la rimettente della sentenza n. 394 del 2006, per chiedere per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, peraltro adducendo soltanto una generica analogia tra la fattispecie allora scrutinata e quella attualmente oggetto di esame, non può indurre a diverso avviso, giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore.

  5. – Il ricorso è infondato.

    Quanto alla questione di legittimità, sulla stessa vige la pronuncia della Corte costituzionale.

    Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato in ordine al quale il procuratore generale ha dedotto che la dinamica dell’incidente evidenzia l’elemento psicologico del reato come doloso, nella forma del dolo eventuale: accettazione del rischio, si rileva che è noto che la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella considerazione che il dolo eventuale è rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso; la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio, semplice) possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non-volizione). La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di ribadire siffatti principi, chiarendo che «la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella...

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