Giurisprudenza di Legittimita

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 17 dicembre 2007, n. 46831 (c.c. 22 novembre 2007). Pres. Nardi - Est. Marasca - P.M. Cedrangolo (diff.)Ric. Todorovic.

Falsità personale - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - Carta di identità falsa rilasciata da uno Stato dell'U.E. - Configurabilità del reato - Fondamento.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 bis c.p., previsto a carico di chiunque sia trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio, è qualificabile come tale anche la carta d'identità rilasciata da uno Stato aderente all'Unione Europea, indipendentemente dalla circostanza che essa rechi o meno l'annotazione «valida per l'espatrio» (Mass. Redaz.). (C.p., art. 497 bis) (1).

    (1) La norma incriminatrice (art. 497 bis c.p.) è stata recentemente introdotta con D.L. 27 luglio 2005, n. 144. Per tale motivo la massima in epigrafe, che rappresenta, a quanto ci consta, il primo precedente di legittimità edito in materia, riveste particolare importanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - A Todorovic Zoran, cittadino serbo arrestato in flagranza di reato, ritual- mente convalidato, è stata applicata dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16 agosto 2007, la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per il reato di cui all'articolo 497 bis c.p., essendo stato trovato in possesso di una carta di identità a nome Ivanov Aleksandr rilasciata dall'Autorità bulgara, documento valido per l'espatrio, riportante la sua effige.

Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza emessa in data 28 agosto 2007, rigettava l'istanza di riesame dell'indagato.

Con il ricorso per cassazione Todorovic Zoran deduceva l'erronea applicazione di legge in relazione all'articolo 497 bis c.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare imposta.

Spiegava il ricorrente che a seguito dell'adesione della Bulgaria all'Unione Europea ed in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2002 n. 52 i cittadini bulgari avevano libero accesso nel territorio della Repubblica italiana se muniti di un valido documento di identificazione.

È evidente allora, secondo il ricorrente, che non è necessaria sul documento la dicitura valido per l'espa- trio.

Da ciò deriverebbe l'inapplicabilità dell'articolo 497 bis c.p.p. e l'eventuale configurabilità del reato di cui all'articolo 489 c.p., che non consente l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Quanto poi alle esigenze cautelari l'incensuratezza dell'indagato e la sua confessione non avrebbero consentito di ritenerle sussistenti.

I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati.

È necessario premettere in punto di fatto che il Todorovic è cittabino serbo, essendo nato in Serbia il 24 maggio 1968, ed in quanto tale, non avendo la Serbia aderito all'Unione Europea, non aveva alcun diritto di liberamente accedere e circolare in Italia.

Inoltre il Todorovic è in Italia sin dall'ormai lontano 1987 ed assume varie diverse identità, come del resto è accaduto nel caso di specie, per sfuggire all'identificazione.

Ciò posto è del tutto pacifico che il documento in possesso dell'indagato fosse falso, come è emerso dagli accertamenti compiuti e dalla confessione dell'indagato.

Il fatto integra il delitto contestato previsto e punito dall'articolo 497 bis c.p., reato introdotto dall'articolo 10 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005 n. 155.

La norma punisce allo stesso modo sia la fabbricazione che il possesso di un documento falso valido per l'espatrio.

L'indagato era certamente in possesso del documento falso perché venne sorpreso in flagranza di reato.

La norma in discussione concerne, come già detto, i documenti validi per l'espatrio.

Orbene, se è vero che i cittadini di ogni Stato appartenente all'Unione Europea sono considerati cittadini europei - anche se il Todorovic comunque non lo era -, è pure vero che tecnicamente il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell'Unione costituisce senz'altro un vero e proprio espatrio, dal momento che l'Unione non è uno Stato federale e nemmeno una confederazione di Stati, ma una semplice Unione per determinati fini e per gli effetti voluti dai trattati europei.

In effetti il concetto di sovranità di ogni Stato aderente all'Unione non è venuto meno e, quindi, l'uscita dai confini territoriali di ciascuno Stato membro deve considerarsi espatrio a tutti gli effetti.

Si è voluta, però, rendere possibile, nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione Europea, una maggiore circolazione non solo delle merci e dei capitali, ma anche dei cittadini e, quindi, si è prevista una semplificazione delle modalità di accesso al territorio di uno

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Stato membro non richiedendo più ai cittadini il possesso del passaporto.

È richiesto, invece, il semplice possesso di un valido documento di riconoscimento, che costituisce titolo valido per l'espatrio tra i Paesi membri dell'Unione di tutti i cittadini comunitari.

Da ciò discende, ad esempio, che anche la falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell'Unione Europea, integra il delitto di cui all'articolo 497 bis c.p., essendo a tutti gli effetti un documento valido per l'espatrio senza la necessità di apposita dicitura.

In virtù di tale ragionamento, evidentemente il delitto de quo a maggior ragione sussiste anche quando sul documento di riconoscimento venga apposta la dicitura valido per l'espatrio.

Siffatta interpretazione letterale appare, in verità, l'unica possibile, tenuto conto del testo della norma.

Essa, peraltro, non confligge affatto con una inter- pretazione sistematica dell'istituto e delle finalità che il legislatore intendeva raggiungere.

Infatti è del tutto logico che il legislatore abbia voluto inasprire le pene per la falsificazione dei documenti di riconoscimento che siano idonei anche all'espatrio per la maggiore obiettiva rilevanza di tali documenti.

Inoltre ad una maggiore possibilità della circolazione dei cittadini comunitari tra gli Stati membri non poteva che corrispondere una maggiore severità nella repressione della falsificazione di quei documenti che sono idonei a garantire tale libera circolazione.

Ma anche se si esamina il problema da un altro punto di vista non si può che pervenire alle stesse conclusioni.

Infatti se per circolare tra gli Stati membri dell'Unione Europea è sufficiente un valido documento di riconoscimento, per accedere in altri Stati, che non richiedono il passaporto, è necessario il documento di riconoscimento con l'apposizione della dicitura valido per l'espatrio.

Quindi anche per tale considerazione il documento in possesso del Todorovic rientra tra quelli previsti dall'articolo 497 bis c.p.

Né è possibile obiettare che l'indagato aveva utilizzato il documento per entrare in Italia, Paese membro dell'Unione che richiede per l'accesso dei cittadini comunitari il documento di riconoscimento, perché la norma in discussione punisce il possesso del documento falso indipendentemente dalla sua utilizzazione o meno.

Per concludere sul punto il fatto contestato al Todorovic integra il delitto previsto e punito dall'articolo 497 bis c.p. e, come correttamente rilevato dai giudici del merito, sussistono a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'articolo 273 c.p.p.

Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari le osservazioni del ricorrente non hanno pregio.

La confessione del Todorovic è assolutamente irrilevante ai fini di una corretta valutazione della personalità dell'indagato, dal momento che il Todorovic non poteva fare altro che ammettere le sue responsabilità essendo stato trovato in possesso del documento falso.

Lo stato di incensuratezza dell'indagato appare in verità dubbio dal momento che il Todorovic è presente sul territorio nazionale clandestinamente sin dal 1987 ed ha fornito generalità diverse; il tribunale ha rilevato che sono molti gli alias che debbono rapportarsi al Todorovic per effetto dei rilievi dattiloscopici eseguiti.

Sarà, quindi, necessaria un'accurata indagine per stabilire se l'indagato sia davvero incensurato o meno.

In ogni caso ha ragione il tribunale quando rileva che sullo stato di incensuratezza prevalgono il pericolo di reiterazione dal momento che il Todorovic si è trattenuto illegalmente in Italia per lunghissimo tempo senza mai regolarizzare la sua posizione e, quindi, è presumibile che si procuri di nuovo documenti falsi per continuare a trattenersi illegalmente in Italia, e la obiettiva gravità della condotta, che non consente di ritenere che la pena irroganda per tale fatto possa essere contenuta nei limiti che consentono la sospensione condizionale della pena.

La misura appare adeguata e proporzionata alla gravità della condotta ed alla personalità dell'indagato che, come messo in evidenza dal tribunale, non ha esitato a fornire numerose volte false generalità alle Forze dell'ordine.

Trattasi di valutazioni di merito del tutto ragionevoli che non sono censurabili in sede di legittimità.

Le ragioni indicate impongono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674 (ud. 8 novembre 2007). Pres. Fazzioli - Est. Calabrese - P.G. Mura (conf.)Ric. Adinolfi.

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