Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine959-1015

Giurisprudenza di legittimit

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 34620 (ud. 27 maggio 2003). Pres. Fattori - Est. Marzano - P.M. Mura (conf.) - Ric. Zaccone ed altro.

Omicidio - Colposo - Norme dirette a garantire condizioni di sicurezza - Violazione - Responsabilità del garante - Fattispecie.

Il proprietario responsabile di attrezzature sportive o ri- creative è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di coloro che utilizzano, anche se a titolo gratuito, tali attrezzature, su di lui incombendo, ex art. 2051 c.c., in particolare, l'obbligo di far sì che quell'uso si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare l'integrità fisica degli utilizzatori e, più in generale, ad assolvere al precetto del neminem laedere, anche e soprattutto quando trattisi di attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c., tali dovendosi considerare non solo quelle così qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la natura dei mezzi usati e le circostanze concrete del loro uso, comportino una rilevante probabilità di danno. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta corretta l'affermazione di penale responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei gestori di una pista per go-karts, relativamente alla morte di un soggetto al quale, nonostante fosse minorenne, era stato consentito l'uso di uno di tali mezzi e che poi, per un errore di manovra, era uscito di pista, abbattendo la recinzione, ed era finito contro un ostacolo fisso, così riportando le lesioni dalle quali era derivato il decesso). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 589; c.c., art. 2051) (1).

    (1) Nello stesso senso Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2001, Durante, in questa Rivista 2001, 357, secondo cui risponde di omicidio colposo, in quanto titolare di una posizione di garanzia riconducibile alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., il direttore di un oratorio dotato di attrezzature sportive destinate all'uso, ancorché gratuito, dei frequentatori, quando l'evento mortale sia derivato dall'utilizzazione di dette strutture ritenute, nella specie, carenti sotto il profilo della sicurezza. In dottrina, a commento della sentenza in epigrafe, si veda F.A. GENOVESE, La responsabilità penale del gestore di un kartodromo e l'irrilevanza delle prescrizioni regolamentari dettate dall'ordinamento sportivo, (nota a Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2000, Lerede), in Riv. giur. circ. e trasp. 2000, f. 4, 990; G. LUNGHINI, Criteri di accertamento della responsabilità per colpa del gestore di kartodromo (nota a Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2000, Lerede), in Dir. pen. e processo 2000, f. 4, 614; T. SPAGNOLI CATALANO, Responsabilità del gestore degli impianti, in Danno e resp. 2000, f. 4, 909.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il 19 settembre 1997, nell'ambito di una rassegna «Sportime Show», organizzata all'interno della Fiera di Cremona, il tredicenne Davide Zeni, che si trovava alla guida di un go-kart, a metà di una curva destrorsa del relativo circuito perdeva il controllo del mezzo, per errore schiacciava il pedale dell'acceleratore e, fuoriuscito dalla pista abbattendo le protezioni, si incastrava sotto una gru ivi posta, riportando lesioni che lo traevano a morte.

La prova di guida dei go-karts elettrici era stata inserita in quella rassegna su proposta dell'Aci di Cremona e progettista degli spazi riservati a tale manifestazione era stato l'architetto Leonardo Adessi; la rassegna era stata organizzata dalla società «Oysteer» di Claudio Bertoglio; Marzio Zaccone e Domenico Sambataro erano proprietari della ditta «GO & GO» cui appartenevano i go-karts messi a disposizione nella circostanza. In occasione di una visita di Bertoglio e Adessi presso tale ditta si era accertato che non esisteva alcuna normativa di sicurezza in relazione all'utilizzo di tali mezzi al di fuori di competizioni sportive, ma, anche su consiglio di Maurizio Verini, campione di quella specialità, si era convenuto di riservare la guida dei mezzi ai maggiorenni patentati; il giorno della manifestazione, tuttavia, erano comparsi sui tavoli dello stand dei moduli di esonero da responsabilità che le hostess facevano firmare ai genitori di minori che intendevano provare i go-karts.

Tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., Bertoglio, Zaccone, Sambataro ed Adessi venivano ritenuti responsabili dell'addebito loro contestato e condannati a pene ritenute di giustizia. Riteneva, tra l'altro, il primo giudice che la morte del ragazzo era riconducibile all'omesso divieto di utilizzo dei go-karts ai minorenni o comunque a persone sfornite di patente di guida; che il consentito accesso dei minori alla utilizzazione di quei mezzi aveva comportato un accordo in tal senso, tra Bertoglio e la «GO & GO», successivo al rilascio dell'autorizzazione della commissione di vigilanza, e che, in particolare, Zaccone e Sambataro dovevano rispondere di quell'evento non tanto quali presidente e socio della «GO & GO», ma perché erano le due persone che per conto della società seguivano la manifestazione di Cremona ed erano individuati come responsabili dell'area della prova dei karts.

Sui gravami degli imputati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 dicembre 2001, confermava la decisione impugnata, revocando le statuizioni civili per intervenuta rinuncia al riguardo.

Rilevano i giudici dell'appello che un «ruolo di concausa» doveva attribuirsi «all'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza, sia in relazione alle modalità di allestimento della pista ed al contesto nel quale fu posizionata», nel senso, in sostanza, che idonee misure di protezione non erano state adottate affatto, a prescindere, cioè, dall'utilizzo di quelle macchine da parte di minorenni o di maggiorenni, anche se «certamente l'estensione delle prove anche ai minorenni, ovviamente non patentati e quindi privi di alcuna dimestichezza con i veicoli a quattro ruote (...), poneva in termini più incalzanti il problema della sicurezza e della prevedibilità di manovre inconsulte o di uno scorretto uso del mezzo (...), che però, occorre ribadire, doveva essere affrontato in ogni caso, a prescindere dall'etàPage 960 dell'utenza». Posto, poi, che di tale colpevole omissione doveva ritenersi responsabile Bertoglio, titolare della «Oysteer», organizzatrice della rassegna (cui era stata anche conferita una delega specifica dall'Ente fieristico di Cremona in materia di «prevenzione incendi, sicurezza... aspetti previdenziali ed ordine pubblico»), «neppure Zaccone e Sambataro - annotano i giudici del merito - potevano disinteressarsi del problema sicurezza poiché la «GO & GO» da essi rappresentata, in quanto ammessa alla rassegna, assumeva contestualmente gli oneri sopra ricordati» e «rispetto agli altri essi avevano inoltre la maggiore esperienza e competenza in materia», gestendo un circuito di gokarts.

Con riferimento al secondo profilo di colpa, consistente nell'aver ammesso all'utilizzo dei go-karts anche i minorenni, contrariamente all'iniziale accordo

, rilevavano che di tale accordo erano a conoscenza Sambataro e Zaccone, che entrambi sapevano di quelle approntate dichiarazioni di esonero e che Zaccone, pur non avendo presenziato alla manifestazione, «avrebbe dovuto, nella sua veste di garante (sopra delineata) intervenire per impedirla o renderla inoperativa».

2.0. - Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi, con unico e comune atto, Zaccone e Sambataro, per mezzo dei difensori, denunziando vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione all'art. 80 T.U.L.P.S. e relativo regolamento.

Deducono che la questione della sicurezza della pista costituiva la causa esclusiva e non la concausa dell'evento prodottosi, e quindi doveva essere esaminata la questione relativa a chi competesse garantire la sicurezza del tracciato: spettava alla commissione di vigilanza di cui agli artt. 80 T.U.L.P.S. e 142 del relativo regolamento la verifica delle «condizioni di solidità e sicurezza del tracciato nonché le misure e le cautele ritenute necessarie (...)». Tale commissione - rilevano i ricorrenti - verificò la rispondenza del tracciato a progetto e non si preoccupò seriamente né dei problemi di incolumità del pubblico presente a bordo pista, né di quella dei guidatori dei go-karts; erroneamente, perciò, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che anche essi ricorrenti dovessero occuparsi dei problemi di sicurezza, sol perché la loro ditta era stata ammessa alla rassegna; giacché «gli oneri di garanzia in testa ad un soggetto qualificato non possono che discendere dalla legge o da una fonte sottordinata, cioè da una normativa specifica che imponga a quel soggetto di effettuare talune verifiche o di assumere tale precauzioni»; versandosi in tema di reato omissivo improprio, «nessuna azione impeditiva era ed è richiesta dalla legge in capo a chi, del tutto estraneo all'organizzazione della rassegna Sporting Show e quindi del tutto estraneo alla predisposizione del tracciato e dei sistemi di sicurezza nonché al collaudo degli stessi, si sia limitato, come da contratto, a mettere a disposizione i mezzi elettrici, opportunamente depotenziati, pagando il relativo prezzo all'organizzatore».

Soggiungono che, avendo la sentenza impugnata ritenuto che «la pista era pericolosa per patentati o non patentati e quindi per minorenni o per maggiorenni che fossero», ed avendo quindi ritenuto «come causa esclusiva dell'evento l'insufficienza dei dispositivi di sicurezza», erroneamente era stato ritenuto un secondo profilo di colpa, consistito nel fatto di aver ammesso all'utilizzo dei go-karts anche i minorenni». Concludono rilevando che erroneamente era stata ritenuta comprovata la consapevolezza di quell'avvenuto accordo circa la non fruizione dei mezzi da parte di minorenni.

2.1. - I ricorrenti, per mezzo del difensore, hanno prodotto memoria difensiva con la quale...

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