Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine151-188

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 28 ottobre 2004, n. 42259 (ud. 4 ottobre 2004). Pres. Marrone - Est. Marini - P.M. Delehaye (conf.)Ric. Cani.

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione - Scriminante la punibilità - Scopo ultimo perseguito dall'agente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di affissione di un falso attestato di sequestro di un appartamento.

Ai fini della punibilità dei delitti di contraffazione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione e di falso materiale in certificati o autorizzazioni amministrative è irrilevante lo scopo ultimo perseguito dall'agente (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui l'imputato, allo scopo di scoraggiare l'abusiva occupazione di un proprio appartamento da parte di stranieri extracomunitari, aveva creato una falsa attestazione, apparentemente rilasciata da una stazione dei Carabinieri, circa l'esistenza di un provvedimento di sequestro gravante su detto appartamento, applicandola quindi alla porta d'ingresso dell'immobile). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 469) (1).

    (1) Nulla in termini. In dottrina, si veda PAPA, Falsità in pubblici sigilli, strumenti o segni di autenticazione o certificazione, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 94, il quale ritiene che la contraffazione possa avvenire sia mediante disegno a mano libera, sia ricorrendo a uno strumento meccanico, purché non costruito per riprodurre in serie una specifica impronta; quello che si richiede, secondo l'Autore, è che ogni contraffazione comporti un'opera e un impegno particolare.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte osserva: Cani Loris propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Cani Loris alla pena di mesi 9 di reclusione ed euros 300,00 di multa, pronunciata dal Gip del Tribunale di Milano in data 13 febbraio 2003 in esito a giudizio abbreviato, in ordine ai delitti di cui agli artt. 469, 482 e 477 c.p., per avere l'imputato contraffatto il timbro della Stazione dei Carabinieri di Porta Sempione di Milano, attestante falsamente il vincolo del sequestro di un proprio appartamento occupato da un cittadino straniero; reato consistito nell'apposizione del timbro su un foglio, applicato alla porta dell'abitazione, recante la falsa intestazione alla Regione Carabinieri Lombardia Sezione di Milano Porta Sempione ed in calce la sottoscrizione, parimenti falsa, di un ufficiale agente di Polizia Giudiziaria.

Il ricorrente deduce: 1) nullità ex art. 606 lett. b) c.p.p., sul rilievo che la complessa opera di contraffazione era stata un mero espediente per scoraggiare taluni cittadini extracomunitari che in precedenza, avevano tentato di occupare l'abitazione accampando infondatamente di avere titolo in tal senso e, in ogni caso, l'uso dell'atto non aveva leso la fede pubblica di veridicità dello stesso, poiché il foglio così formato era stato apposto ad una porta di appartamento interno all'edificio condominiale; 2) difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (delle quali il ricorrente sarebbe meritevole per la scarsa propensione delinquenziale evidenziata dalla pronta ammissione del fatto addebitatogli).

Il ricorso deve essere respinto.

Premesso, infatti, che la contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione o certificazione, di cui all'art. 469 c.p. - nella specie, un timbro della Stazione dei Carabinieri di Porta Sempione di Milano - risulta esattamente colta nelle concrete modalità di traslazione della impronta genuina su di un documento originariamente privo della medesima (mediante fotomontaggio operato utilizzando un precedente verbale di elezione di domicilio formato presso la medesima Stazione dei Carabinieri) - mezzo certamente idoneo alla realizzazione della immutatio veri che la legge intende reprimere (v., utilmente, Cass., Sez. V, 16 gennaio 1990 n. 4847, Perniola) - il primo motivo di gravame non ha fondamento nella parte in cui denuncia un error in iudicando nel mancato apprezzamento della finalità «difensiva» perseguita (contrastare l'abusivo ingresso ed utilizzo di extracomunitari); ammessa la contraffazione nonché della piena consapevolezza della medesima in capo all'imputato, ai fini di configurazione del reato contestato diveniva ed è irrilevante, secondo insegnamento giurisprudenziale consolidato nella giurisprudenza di legittimità, lo scopo ultimo perseguito dall'agente (e semmai unicamente valutabile nel momento determinativo della misura della pena).

Quanto al resto, l'assunto di grossolanità del falso fonda sul duplice rilievo che la contraffazione non sarebbe risultata percepibile ab externo - essendo il documento esposto alla porta di una abitazione interna all'edificio condominiale - e che, poi, anche una tale e limitata percezione sarebbe stata vanificata dalla indicazione dei nominativi degli ufficiali di P.G. e del recapito telefonico della Stazione dei Carabinieri; ma è di assoluta evidenza che mentre il primo argomento - rinviante, peraltro, ad una circostanza, con apprezza-Page 152mento incensurabile in fatto, negata in sentenza - non esclude comunque l'idoneità della manipolazione ad ingannare un numero indeterminato di persone, il secondo argomento utilizza un elemento in fatto rafforzativo, al contrario, rafforzativo dell'effetto di reale lesione della fiducia riposta dalla generalità dei cittadini sulla valenza probatoria dell'impronta di pubblica autenticazione o certificazione, apposta con modalità tali da renderla assolutamente originale e genuina presso qualunque terzo.

È soltanto censura di merito, infine, quella contenuta nel secondo motivo, perché il ricorrente, nei termini prospettati, richiede un nuovo giudizio sulla meritevolezza delle attenuanti generiche che non compete al giudice di legittimità e che, in ogni caso, la sentenza ha reso facendo corretto rinvio alla circostanza, di segno contrario, rappresentata dai precedenti, uno dei quali specifico (falso materiale in autorizzazione amministrativa), nonché considerando la pena irriducibile, per tal via, in equa ed adeguata alla gravità del fatto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 19 ottobre 2004, n. 40618 (ud. 22 settembre 2004). Pres. Dell'Anno - Est. Onorato - P.M. Passacantando (diff.) - Ric. Lilli ed altro.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Posizione di garanzia - Elementi costitutivi - Dovere generico di solidarietà economica e sociale - Insufficienza - Potere giuridico di impedire l'evento - Necessità - Fattispecie in tema di smaltimento di rifiuti da materiali edili di risulta.

In tema di posizioni di garanzia e di connesse responsabilità penali, quali configurabili ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., deve escludersi che dette posizioni possano ritenersi sussistenti sulla sola base del generico dovere costituzionale di solidarietà economica e sociale ed in assenza, comunque, di un potere giuridico di impedire l'evento costitutivo del reato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, ed anche con riferimento a quanto previsto, in materia di rifiuti, dagli artt. 2, comma 3, e 10, comma 1, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, la Corte ha escluso che potessero considerarsi investiti di posizioni di garanzia, e quindi corresponsabili, ex art. 40, comma secondo, c.p., del reato di abusiva attività di raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali edili di risulta, commesso da soggetti operanti nell'ambito di un'impresa appaltatrice di lavori di urbanizzazione, il committente ed il direttore dei lavori che, per conto del committente, sovrintendeva all'esecuzione delle opere appaltate). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51) (1).

    (1) Sulla posizione di garanzia in tema di responsabilità penale, si veda, anche, Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 1998, Fornari, in questa Rivista 1999, 507, la quale in individua le componenti essenziali costitutive da un lato in una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o in una situazione di fatto per precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento, e dall'altro lato, nella esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento. In merito, invece, alla concreta fattispecie trattata nella massima in epigrafe, si registra una giurisprudenza controversa rappresentata dalle massime citate in parte motiva. In dottrina, si veda M. SANTOLOCI e S. MAGLIA, Rifiuti da demolizione: chi è il produttore?, ivi 2000, 919.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con sentenza del 20 dicembre 2002 il giudice monocratico del Tribunale di Prato, in sede di opposizione a decreto penale, condannava Agostino Bassi alla pena di euros 3.000 di ammenda e Flavio Lilli a quella di euros 2.000 di ammenda quali colpevoli del reato di cui all'art. 51, comma 1, D.L.vo 22/1997, perché, il primo quale presidente della srl Immobiliare Giulia, committente dei lavori per opere di urbanizzazione primaria di una lottizzazione in località «La Cartaia» del Comune di Vaiano, e il secondo, quale direttore dei lavori per conto della medesima società, avevano consentito che la ditta appaltatrice Toscana Asfalti effettuasse abusivamente nell'area lottizzata attività di raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi (materiali di risulta da attività edili).

Il legale rappresentante della Toscana Asfalti, Paolo Luzzi, e il direttore di cantiere Roberto Nigi, erano imputati dello stesso reato per avere concretamente effettuato la suddetta attività; ma, avendo fatto richiesta di riti alternativi, venivano...

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