Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine661-716

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 27 marzo 2006, n. 10444 (c.c. 5 dicembre 2005). Pres. Lattanzi - Est. Amato - P.M. Cesqui (conf.) - Ric. Teli.

Persona fisica - Diritto alla riservatezza - Interferenze illecite nella vita privata - Lesione sul luogo di lavoro - Configurabilità del reato ex art. 615 bis c.p. - Fondamento - Fattispecie.

La lesione della riservatezza punita dall'art. 615 bis c.p. può consumarsi, attraverso illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere), in quanto la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che anche scattare una foto con il cellulare [mms] all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi sul luogo di lavoro può integrare il reato de quo). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 615 bis) (1).

    (1) Nulla in termini. Sotto il profilo psicologico, si vedano Cass. pen., sez. I, 12 giugno 2003, Amadei, in questa Rivista 2004, 463 e Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2003, Perri, in D&G 2003, f. 21, 42, con nota di FUMO, che richiedono, ai fini della configurabilità del reato de quo, il dolo generico consistente nella volontà cosciente dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy altrui, non rilevando il fine prepostosi dall'agente.


(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE. - Teli Augustin è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del Gip del Tribunale di Trento, per i reati di cui agli artt. 610, 612, 660, 615 bis c.p.

Il tribunale del riesame ha confermato, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., degli accertamenti di P.G. e delle foto, scattate col telefono cellulare dall'indagato, che ritraggono la querelante su di un autobus, donde la verosimiglianza della doglianza della stessa di essere stata fotografata all'interno del negozio ove lavora.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato che la p.o. De Cataldo è costretta a subire una vera persecuzione, che il Teli attua con minacce, molestie e finanche violenza sessuale. Per tali reati, infatti, è stata di recente pronunciata sentenza ex art. 444 c.p.p.

Il giudice della libertà ha pure sottolineato che l'indagato ha violato la misura del divieto di dimora nell'ambito della provincia di Trento, per porre in atto le sue vessazioni in danno della De Cataldo.

Ricorre personalmente il Teli, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:

a) non v'è prova che egli abbia scattato foto dall'esterno della vetrina dell'esercizio ove lavora la querelante. In ogni caso, difetta un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 615 bis c.p., poiché l'ambiente di lavoro non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo aperto al pubblico.

L'avverbio «indebitamente» designa l'illecito procacciamento di notizie, ottenuto «penetrando in un ambiente cui l'accesso dei terzi è limitato».

b) Erroneamente il tribunale, richiamando i precedenti penali, ritiene che non sia concedibile il beneficio ex art. 163 c.p. Al contrario, esso potrà essere riconosciuto, poiché i fatti di cui al presente procedimento potranno essere avvinti in continuazione con quelli oggetto del procedimento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiamando dal giudice del riesame.

c) Il tribunale non ha fornito motivazione circa la possibilità di applicare misure meno rigorose.

Esso indagato non ha violato la misura del divieto di dimora, poiché questa gli fu notificta solo al momento dell'imbarco per l'Albania, suo Paese natale.

Le censure formulate sono infondate. È da escludere che l'integrazione del delitto ipotizzato dall'art. 615 bis c.p. postuli l'intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., poiché una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario, l'illecito gravato al Teli punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi.

Il legislatore sanzionata, così, le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi. Né può dubitarsi che la lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venir meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.

Non sussiste alcun vizio di motivazione: la persecuzione di cui è vittima la De Cataldo, denota il carattere torbidamente ossessivo della condotta del Teli, che capziosamente tende a sminuire la propria responsabilità, discettando anche del quantum di aumento della pena a titolo di continuazione, adagiandosi nellaPage 662 prospettiva di una sorta di beneficio che gli consente di reiterare lo stillicidio delle torture nei confronti della parte lesa.

L'elevata gravità della condotta, che si colora anche di improntitudine, la perdurante attività vessatoria e la personalità dell'indagato danno conto del pericolo di reiterazione criminosa, non infrenabile con una misura cautelare diversa da quella adottata.

Il ricorso va rigettato con la condanna del Teli alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 7 marzo 2006, n. 8042 (ud. 15 dicembre 2005). Pres. Marini - Est. Di Tomassi - P.M. Consolo (diff.) - Ric. Perna ed altro.

Notificazioni in materia penale - All'imputato non detenuto - Domicilio dichiarato o eletto - Dichiarazione personale dell'imputato - Elezione effettuata presso il difensore e da questi depositata - Legittimità.

Stampa - Diffamazione commessa col mezzo della stampa - Diritto di cronaca - Criteri di accertamento - Fattispecie.

Stampa - Diffamazione commessa col mezzo della stampa - Diritto di critica - Condizioni di operatività - Individuazione - Falsificazione della realtà per omissione di alcuni fatti - Esclusione dell'esimente - Fattispecie.

È da ritenersi valida la comunicazione all'autorità procedente della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, con sottoscrizione da questi autenticata, quando l'atto anzidetto venga poi depositato, dallo stesso difensore o da un suo incaricato, presso la segreteria o la cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui pende il procedimento. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 162) (1).

In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca, deve escludersi l'operatività di tale esimente quando, pur limitandosi il giornalista a riferire affermazioni o giudizi altrui su fatti di potenziale interesse pubblico, manchi, trattandosi di fatti risalenti nel tempo, l'attualità di tale interesse, in presenza della quale soltanto può ammettersi, avuto riguardo all'esigenza di velocità dell'informazione, una minore accuratezza nella verifica circa la verità di quanto riferito dalla fonte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa l'esimente in questione in un caso in cui si addebitava ai giornalisti di avere leso la reputazione di un magistrato, poi entrato in politica, riportando l'affermazione resa nel corso di un'intervista da altro noto personaggio politico, a suo tempo inquisito dal suddetto magistrato e successivamente assolto, secondo cui il medesimo magistrato, prima del suo ingresso in politica, avrebbe partecipato - cosa poi risultata non vera - ad uno scontro di piazza con la polizia). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 595; c.p., art. 51) (2).

In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di critica, presupponendo l'operatività di tale esimente la oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, correttamente tale operatività viene esclusa anche quando la realtà venga falsificata tacendo fatti che sarebbero stati rilevanti ai fini della sua compiuta conoscenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente in questione in un caso in cui si addebitava ai giornalisti di aver leso la reputazione di un magistrato, poi entrato in politica, affermando che il medesimo aveva a suo tempo inquisito, con emissione di un mandato di cattura, un altro noto personaggio politico sol perché di orientamento avverso al suo, omettendo di dar notizia degli elementi sulla base dei quali il mandato di cattura, secondo la motivazione che lo sorreggeva, era stato emesso). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 595) (3).

    (1) Di opposto tenore Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 1999, Boscotrecase, in questa Rivista 1999, 786, per la quale l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 c.p.p. Ne deriverebbe, secondo i giudici, che non possa riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta presso il difensore e da questi depositato in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dell'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 2003, Conte, ivi 2004, 1027; Cass. pen., sez.VI, 15 gennaio 2003, Tatni Alì Sami, 2003, 790 e Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2000, Bibolotti, 2001, 203.


    (2) Per Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, Novi, pubblicata per esteso in questa Rivista 1998, 361, il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano rispettate dal cronista le...

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