Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine799-827

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 21 aprile 2006, n. 14288 (ud. 11 aprile 2006). Pres. Marvulli - Est. Rossi - P.M. Ciani (conf.) - Ric. Margiotta.

Tributi e finanze (in materia penale) - Olii minerali - Sottrazione all'imposta - Destinazione di prodotti petroliferi ammessi ad aliquote agevolate ad usi soggetti a maggiore imposta - Veicoli utilizzati con i prodotti agevolati - Sequestro preventivo e successiva confisca - Esclusione.

In tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito e in relazione al reato di cui all'art. 40 del D.L.vo 26 ottobre 1995 n. 504, è ammesso il sequestro preventivo soltanto con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) che sono occorse per attuare il mutamento di destinazione del prodotto, in tutto o in parte esente dall'accisa, mentre esso non è consentito per gli autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, che non hanno un rapporto qualificato con il reato de quo, che si integra e si consuma al momento in cui avviene la diversa destinazione. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40) (1).

    (1) In pari data le S.U. hanno depositato altra pronuncia di identico tenore - Cass. pen., Sez. un., 21 aprile 2006, Calvio - consultabile sul sito www.latribuna.it nella sezione dedicata all'aggiornamento online delle riviste. Per ulteriori approfondimenti in argomento, si veda Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2003, Cervasio, in questa Rivista 2004, 146, per la quale, con riferimento al reato de quo, rientrano tra le cose suscettibili di confisca obbligatoria gli automezzi utilizzati per la commissione del reato, anche se tale utilizzazione sia stata occasionale, atteso che gli stessi vanno ricompresi tra le cose (prodotti, materie prime e mezzi) dei quali è prevista la confisca dall'art. 44 del D.L.vo n. 504/95. Si veda anche Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2004, Caldera, ivi 2005, 1279, che ritiene non assoggettabili a confisca obbligatoria i veicoli circolanti con carburante agricolo fiscalmente agevolato, atteso che il concreto impiego di tali prodotti resta estraneo al reato ex art. 40 del decreto 504 riferendosi ad un momento successivo al suo perfezionamento, ed assumendo rilevanza esclusivamente sul piano probatorio ai fini dell'accertamento del mutamento di destinazione del prodotto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ordinanza del 6 luglio - 16 agosto 2005 il Tribunale di Bari, giudicando sull'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. contro il provvedimento emesso il 17 dicembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, disponeva il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat 190 F/35, targato BA A17695, nella disponibilità di Francesco Giuseppe Margiotta, sottoposto a indagini per il delitto di cui all'art. 40/1, lett. C del D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, avendo destinato ad autotrazione e impiegato anche nel veicolo menzionato l'intera quota, pari a oltre diecimila litri, di gasolio fiscalmente agevolato da lui acquisito il 19 ottobre 2004, nella qualità, secondo quanto si legge nell'ordinanza in questione, di «commerciante all'ingrosso di prodotti petroliferi».

Ha ritenuto il tribunale che anche i veicoli abusivamente alimentati con carburante in tutto o parzialmente esente dall'accisa rientrassero nel novero dei mezzi comunque utilizzati per commettere la violazione contestata al Margiotta e che fossero, conseguentemente, suscettibili ai sensi dell'art. 44 del decreto citato di confisca obbligatoria.

Ha aggiunto che il giudice, in applicazione dell'art. 321/2 c.p.p. ha comunque il potere di ordinare il sequestro preventivo delle cose indicate dall'art. 240/1 c.p. e che, anche sotto questo diverso profilo, la richiesta del rappresentante della pubblica accusa appariva meritevole di accoglimento.

Ricorre per cassazione il Margiotta, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 40 e 44 del decreto del 1995, sull'assunto, da un lato, dell'assoluta mancanza nell'ordinanza gravata di argomentazioni idonee a dimostrare che i pochi litri di gasolio rinvenuti nel serbatoio dell'autocarro, costituenti, di per sé, un abuso non penalmente rilevante, fossero sicuramente parte del maggior quantitativo (oltre diecimila litri) a lui assegnato in quanto titolare di un'azienda agricola di notevoli dimensioni, al quale avrebbe dato la stessa illecita destinazione.

Dall'altro, della necessità di coordinare l'art. 44 dianzi citato con le disposizioni vigenti in materia doganale, esplicitamente richiamate dal legislatore, con la conseguenza di ritenere possibile la confisca - come, del resto, sostenuto anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione - solo riguardo a mezzi «utilizzati per l'erogazione e per il trasporto del gasolio per uso agricolo».

Con ordinanza del 17 gennaio 2006 la terza sezione penale di questa Corte, investita della cognizione del ricorso, ravvisando l'esistenza di soluzioni contrastanti sulla corretta interpretazione della normativa vigente in materia ha rimesso gli atti alle Sezioni unite per la decisione.

Il ricorso è fondato.

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Va rilevato, anzitutto, che la riferibilità dell'abuso accertato - costituente, peraltro, un mero illecito amministrativo ai sensi dell'art. 40/6 del decreto citato - all'intero quantitativo di gasolio agevolato acquisito dal Margiotta nella veste di imprenditore agricolo (secondo il ricorso) è frutto di mera congettura del giudice di merito che non ha esposto alcun argomento valido a sostegno dell'assunto, violando, in tal modo, gli artt. 111 della Costituzione e 125/3 c.p.p.

Assorbente, ad ogni modo, è la constatazione della violazione dell'art. 321 c.p.p. in cui è altresì, incorso il tribunale, assoggettando a sequestro una cosa del tutto estranea al reato per cui si procede.

La questione di diritto sollevata dal ricorrente riguarda, per l'appunto, la possibilità di applicare la misura cautelare reale del sequestro preventivo agli autoveicoli (ma il discorso vale anche per i natanti e qualsiasi altro apparato o congegno provvisto di propulsore) alimentati abusivamente con gasolio esente dall'accisa.

Si tratta, nella sostanza, di stabilire, quindi, se la condotta di chi di tale abuso si renda responsabile realizzi l'ipotesi criminosa dell'art. 40/1, lett. C del D.L.vo n. 504/1995.

È evidente che, concernendo il quesito la stessa configurabilità del reato, ove la risposta dovesse essere negativa, il provvedimento vincolante, comunque adottato, sarebbe illegittimo, indipendentemente dalla norma applicata (art. 321 c.p.p. primo o secondo comma).

E la risposta non può che essere negativa. Sull'argomento si registrano nella giurisprudenza di legittimità due opposti orientamenti.

Secondo il primo, il delitto previsto dall'art. 40 si perfeziona nel momento in cui il prodotto fiscalmente agevolato viene usato per uno scopo diverso da quello consentito, con la conseguenza che i veicoli fruitori costituendo essi pure «mezzi» per violare la legge sono soggetti a confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 444 del decreto citato e 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

La seconda corrente di pensiero, che trova la sua più chiara manifestazione nella sentenza Nacca (RV 184240) ed è stata in epoca più recente ripresa e rafforzata dalla sentenza Caldera (RV 229600), opera, invece, una netta distinzione tra «destinazione» e «uso», pervenendo alla conclusione che l'impiego di gasolio agevolato per finalità diverse da quelle normativamente ammesse rappresenta un fatto estraneo al reato, già consumato, ed assume rilievo unicamente sul piano probatorio per l'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione del prodotto.

Orbene, la distinzione evidenziata dalle pronunce menzionate, è nella lettera della legge e non può essere ignorata dall'interprete.

La disposizione in esame, invero, individua l'autore del reato in colui che «destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate».

L'espressione adoperata da chi ha formulato il testo della norma corrisponde ad una corretta lettura semantica del verbo «destinare», che nella lingua italiana significa propriamente «disporre per l'assolvimento di una determinata funzione; riserbare a una particolare attività o finalità». Indica, cioè, un'operazione materiale e mentale più complessa e articolata non solo all'uso, ma anche dell'impiego, il quale, in più, rispetto all'uso, contiene in sé l'idea dell'abitualità e della sistematicità dell'azione esercitata sulla cosa, ma non comporta la predisposizione del progetto operativo necessario perché possa parlarsi di destinazione.

Né può ragionevolmente ritenersi che il legislatore abbia inteso ricorrere ad una endiadi («destinata ad usi») al solo scopo di rafforzare il concetto di proibizione assoluta dell'abuso: in molte disposizioni (ad esempio, per rimanere nella materia, l'art. 301 della legge doganale o lo stesso art. 240 c.p.) la differnza tra «servire» e «destinare» emerge con evidenza.

Sarebbe, del resto, contrario al buon senso, dal quale non si deve prescindere nel travaglio ermeneutico, ammettere che il legislatore abbia voluto punire l'abuso puro e semplice del gasolio agevolato, foss'an che sporadico e, persino se, isolato, tanto severamente da comminare la pena detentiva in misura tutt'altro che lieve e da giungere al punto di equiparare il reato tentato a quello consumato.

Sembra indiscutibile, dunque, che è proprio la «destinazione», in sé e per sé considerata, a integrare l'elemento costitutivo della figura criminosa de qua. Elemento che, ovviamente, non può consistere ed esaurirsi nella sola determinazione criminosa dell'agente, che resta un fatto confinato nella sua sfera psichica, ma deve estrinsecarsi in un'azione, vale a dire in una condotta, commissiva od omissiva, idonea al perseguimento...

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