Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine645-674

Page 645

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 agosto 2006, n. 27853 (ud. 13 luglio 2006). Pres. Gemelli - Est. Corradini - P.M. (conf.) - Ric. Pintus.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare - Applicabilità ai condannati ultrasettantenni - Nuova disciplina - Riferimento alle esecuzioni in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa - Fondamento - Ragioni.

Il comma 1 dell'art. 47 ter ord. penitenziario, introdotto dall'art. 7, comma 2, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel prevedere che la detenzione domiciliare può essere applicata ai condannati ultrasettantenni, è di immediata applicazione anche per le esecuzioni in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto, trattandosi di disposizioni attinenti alle modalità esecutive della pena, non si applica l'art. 2 c.p., né l'art. 25 Cost., ferme restando anche per tale misura sia la necessità di verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità a favorire il reinserimento dello stesso, che le preclusioni previste dall'art. 58 quater, commi 1, 2 e 3, ord. penitenziario, non essendo consentito alcun automatismo. (Mass. Redaz.). (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater; L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7; c.p., art. 2)(1).

    (1) Nulla in termini.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ordinanza in data 22 dicembre 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Pintus Aldo in quanto ultrasettantenne, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che ha introdotto il comma 1 dell'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Sassari irrevocabile l'8 marzo 2001.

Il Tribunale ha ritenuto ostativa alla concessione della misura richiesta, per il periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 58 quater, commi 2 e 3, dell'ordinamento penitenziario, non modificati dalla legge n. 251 del 2005, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, relativamente alla stessa condanna, intervenuta ex tunc con ordinanza 22 aprile 2004 del Tribunale di Sorveglianza.

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Pintus lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 58 quater dell'ordinamento penitenziario nonché mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale ritenuto applicabili i divieti di concessione della detenzione domiciliare previsti dall'art. 58 quater al caso speciale della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni per cui i divieti erano espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 47 ter con riguardo soltanto alla recidiva ed alla dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, oltre che a specifici titoli di reato.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha fatto pervenire via fax il giorno precedente alla odierna udienza in camera di consiglio una "memoria di udienza" della quale non si può tenere conto, trattandosi di un procedimento che deve essere trattato in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., in previsione della quale le parti possono presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza e memorie di replica fino a cinque giorni prima.

Il ricorso è infondato.

Non è in discussione l'applicabilità anche alle esecuzioni in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, che ha fra l'altro modificato l'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario (recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare), dell'istituto introdotto dall'art. 7 comma 2 della legge suddetta attraverso l'inserimento del comma 1 dell'art. 47 ter concernente la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni. Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti ritenuto applicabile anche ai procedimenti in corso la modifica dell'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, entrata in vigore l'8 dicembre del 2005 e ciò appare pacifico poiché questa Corte, anche con decisione a Sezioni unite, ha ripetutamente affermato il principio per cui nel procedimento di sorveglianza in corso al momento della entrata in vigore delle modifiche di istituti penitenziari si applicano le nuove disposizioni ai rapporti non ancora esaurititi, per cui cioè non sia nel frattempo intervenuta la decisione del Tribunale di Sorveglianza, trattandosi di disposizioni che non attengono alla cognizione del reato o alla irrogazione della pena, bensì a modalità esecutive della stessa; con la conseguenza che non sana norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato di cui all'art. 2 del codice penale, né il principio costituzionale di cui all'art. 25 della Costituzione (v. Cass., sez. un., n. 20 del 1998 RV 211467, nel caso Griffa; Cass., sez. I, n. 6297 del 17 novembre 1999, RV 215217; e, più di recente, proprio con riguardo alle modifiche di cui alla legge n. 251 del 2005, Cass., sez. I, n. 2321/06).

Page 646

Sono invece in contestazione i presupposti ed i limiti del nuovo tipo di detenzione domiciliare introdotta con la legge n. 251 del 2005, poiché il ricorrente sostiene che le condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni sarebbero integralmente contenute nel comma 1, per cui, tale istituto sarebbe obbligatoriamente applicabile a tutti i soggetti di età superiore ai 70 anni, purché non condannati per alcuni reati specificamente previsti e non già dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ovvero non già condannati con l'aggravante della recidiva, con esclusione di qualsiasi altro limite, in quanto il legislatore avrebbe introdotto una sorta di sostanziale incompatibilità con il regime carcerario per i condannati di età superiore agli anni settanta.

Ad avviso del ricorrente, il comma 1 avrebbe infatti previsto dei limiti tassativi, integranti una sorta di presunzione di pericolosità sociale dei condannati ultrasettantenni, al di fuori dei quali la detenzione domiciliare dovrebbe essere applicata in ogni caso vigendo la contraria presunzione di incompatibilità del condannato con la situazione carceraria in considerazione dell'età.

Tale tesi non è però condivisibile poiché il legislatore usa nel comma 1 l'espressione «la pena può essere espiata ...» con ciò facendo riferimento, al pari di quanto previsto da tutte le altre disposizioni in materia di benefici penitenziari, ad un potere discrezionale della magistratura di sorveglianza la quale deve sempre verificare la meritevolezza del condannato e la idoneità della misura a facilitarne il suo reinserimento nella società, non essendo previsto in tale materia alcun "automatismo" proprio perché la ratio di tutte le misure alternative alla detenzione - anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse - è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati. Tanto è vero che il legislatore, anche con riguardo alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni non ha dato vita ad un istituto ad hoc, autonomamente e globalmente disciplinato, bensì ha introdotto il comma 1 nell'art. 47 ter, lasciando quindi sottoposta anche tale misura alle modalità, alle prescrizioni ed agli interventi del servizio sociale di cui al comma 4, ai controlli di cui al comma 4 bis ed alla revoca per il caso di evasione o di incompatibilità del comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, con la prosecuzione della misura (commi 6 e seguenti) e cioè alla disciplina generale dettata dai commi 4 e seguenti dell'art. 47 ter per tutti i tipi di detenzione domiciliare.

Ciò posto, poiché appare evidente che la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni è stata introdotta come una delle forme della detenzione domiciliare previste per specifiche esigenze, si deve ritenere che il legislatore non abbia voluto sottrarla neppure alle altre limitazioni di carattere generale previste dall'art. 58 quater, commi 2 e 3, dell'ordinamento penitenziario per tutte le ipotesi di misure alternative, fra cui il divieto di concessione per il periodo di tre anni della misura in casi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT