Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1145-1186

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 22 agosto 2006, n. 18257. Pres. ed est. Pontorieri - P.M. Maccarone (diff.) - Comune di Terni (avv. Alessandro) c. Pero.

Sosta, fermata e parcheggio - Sosta vietata - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di veicolo fermo con il motore acceso in doppia fila.

Non sussiste la violazione dell'art. 158, comma 2, lett. c), c.s. (divieto di sosta di veicolo in seconda fila) ed è, pertanto, legittima l'opposizione alla relativa sanzione, qualora un veicolo si sia fermato con il motore acceso in doppia fila. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 158) (1).

    (1) Per utili riferimenti in tema di sosta in doppia fila, v. Cass. civ. 1 dicembre 1999, n. 13365, in questa Rivista 2000, 214. In dottrina, v. G. FONTANA, La sosta vietata e l'art. 157 del codice della strada, in Il vigile urbano n. 6/2003.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso del 5 settembre 2002, Pero Arnaldo proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale di Terni in data 22 agosto 2002 per violazione dell'art. 158, comma 2, del codice della strada.

Assumeva il ricorrente di avere effettuato solamente una fermata e non una sosta in quanto con il motore ancora acceso aveva precisato sin dal momento della contestazione di essersi momentaneamente fermato senza per ciò porre in essere alcuna infrazione.

Il Giudice di pace di Terni, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione affermando, che, nel caso, è stata contestata la sosta in seconda fila mentre il Pero aveva effettuato una semplice fermata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Terni con due motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso il Comune di Terni denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 1, e 132 comma 2 n. 4 Cost. nonché dell'art. 311 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione su di un punto decisivo della controversia e lamenta che manchi in sentenza un'argomentazione che consenta di ripercorrere l'iter logico seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del ricorso.

Il rilievo va disatteso.

Nella parte motiva il giudice di merito ha dato per incontroverso quanto risultava in atti e cioè che il Pero si era, incontestatamente, appena fermato e con il motore ancora acceso si era limitato a segnalare al verbalizzante che non aveva, per questo, commesso alcuna infrazione. Correttamente, pertanto, in sentenza è stato ritenuto che si sia trattato di una semplice fermata e, conseguentemente, anche se implicitamente ma non per questo meno chiaramente, che non si poteva trattare di sosta atteso che, a norma dell'art. 157 c.s., per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Anche il secondo motivo con il quale si lamenta violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 157 e 158 comma 2 lett. C c.s. nonché degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 115 c.p.c. ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, è da disattendere.

Si duole, infatti, il Comune ricorrente che il giudice non abbia tenuto conto, oltre che per le ragioni per le quali doveva ritenersi che si era in presenza di sosta e non di fermata - nel caso da escludersi per le considerazioni di cui al primo motivo - anche che dal verbale risultava che la vettura del Pero occupava la corsia di destra della piazza - direzione di marcia via Botticelli/via della Vittoria - arrecando grave intralcio ai veicoli percorrenti tale corsia.

Tanto, però, non valeva ad integrare gli estremi della sanzione contestata essendo espressamente previsto che, in tal caso, non è violato l'art. 158 comma 2 lett. C del c.s. di cui al verbale, ma l'art. 157 che prescrive che la fermata non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione. Siffatta violazione, però, non è stata contestata al Pero.

Il ricorso va, pertanto, rigettato senza alcun provvedimento in ordine alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13591. Pres. De Musis - Est. Cappuccio - P.M. Uccella (diff.) - Appolloni (avv. Cassiano) c. Prefettura di Roma.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox - Ricorso per cassazione - Proposizione di querela di falso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Prova per testimoni sul difettoso funzionamento dello strumentoAmmissibilità.

La querela di falso può avere ad oggetto, nel giudizio di cassazione, solo la sentenza, il ricorso, il controricorso e quei documenti dei quali l'articolo 372 c.p.c. consente la produzione nel giudizio di le-Page 1146gittimità. Peraltro, in caso di querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento dell'infrazione a mezzo autovelox, la querela stessa, prima ancora che inammissibile, è inutile, perché il verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito all'agente accertatore i dati riportati nel verbale, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria che può anche essere fornita a mezzo di testimoni. (Nuovo c.s., art. 142; c.p.c., art. 221; c.p.c., art. 244) (1).

    (1) Analogamente per quanto concerne il primo capoverso della massima de qua, v. Cass. civ. 2 novembre 2004, n. 21054, in Ius & Lex on-line, sul sito www.latribuna.it. Nel senso che: «il verbale di accertamento di violazione al c.s. fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonché, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante. In particolare, nei casi di violazione dell'art. 142, comma primo, 7, 8 e 9 del c.s. (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox, la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce l'esplicazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati effettuati», v. Cass. civ. 14 dicembre 2004, n. 23306, in questa Rivista 2005, 710 e Cass. civ. 18 agosto 1997, n. 7667, ivi 1997, 880.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Carlo Apolloni proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Roma per violazione del limite di velocità accertata dalla polstrada il 31 dicembre 1999, assumendo di non aver potuto commettere l'infrazione perché, nel giorno ed ora indicati, si trovava in altro luogo; sostenendo inoltre la carenza di motivazione del provvedimento.

Con sentenza 22/26 febbraio 2001 il Giudice di pace di Roma, dopo aver rilevato che la presenza e velocità dell'auto, accertati mediante autovelox, rientrano tra i fatti sui quali il p.v.c. fa piena prova sino a querela di falso e non possono perciò essere superati da una prova testimoniale contraria; dopo aver ritenuta succinta ma adeguata la motivazione dell'ordinanzaingiunzione, riteneva notorio che il limite di velocità nella zona fosse di 130 e non di 100 Km/h e conseguentemente degradava l'infrazione all'ipotesi più lieve, compensando le spese.

Ricorre, con atto notificato sia alla Prefettura di Roma che al Ministero degli interni il 30 marzo 2002, Carlo Apolloni assumendo che la prova testimoniale, volta a dimostrare l'alibi, era stata ammessa ma non assunta; che la richiesta, di rinviare l'udienza per far comparire la parte personalmente al fine di proporre querela di falso avverso il verbale, era stata respinta.

Censurava la sentenza per aver ritenuto probante sino a querela di falso un verbale redatto da agente diverso da quelli che componevano la pattuglia che aveva rilevato l'infrazione e, ad ogni buon conto, proponeva querela di falso deducendo prova testimoniale volta a dimostrare la presenza, sua e della sua macchina, altrove; censurava la sentenza per aver deciso senza che l'amministrazione avesse depositato la documentazione e, in particolare, il rapporto di servizio della pattuglia e la fotografia dell'autovelox; censurava infine, con richiamo agli artt. 111 della Costituzione e 204 c.d.s. il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Le autorità intimate non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Poiché il Prefetto, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione che irroga sanzione amministrativa pecuniaria è portatore di una legittimazione esclusiva, il ricorso nei confronti del Ministro degli interni è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso merita, nei limiti che verranno precisati, accoglimento.

Questa Corte ha ripetutamente rilevato che la querela di falso può avere ad oggetto, nel giudizio di cassazione, solo la sentenza, il ricorso, il controricorso e quei documenti dei quali l'art. 372 c.p.c. consente la produzione nel giudizio di legittimità (21054/04; 4856/80). Peraltro la querela, prima ancora che inammissibile, è inutile: poiché il verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito all'agente accertatore i dati riportati nel verbale, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria (Cass. 8675/05), la prova testimoniale dedotta (il capitolato è riportato a p. 6 del...

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