Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1215-1247

Page 1215

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 26 settembre 2007, n. 35548 (ud. 19 settembre 2007). Pres. Nardi - Est. Nappi - P.M. Di Popolo (conf.) - Ric. Grosso.

Ingiuria e diffamazione - Ingiuria - Valutazione delle espressioni verbali - Insufficienza - Valutazione anche del comportamento comunicativo dell'agente - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità - Fondamento.

In tema di ingiurie, dovendosi stabilire la sussistenza o meno del reato sulla base di una valutazione, essenzialmente rimessa al giudice di merito, non delle sole espressioni verbali adoperate dall'agente, ma dell'intero comportamento comunicativo in cui esse si collocano, deve ritenersi incensurabile, in sede di legittimità, il ritenuto carattere ingiurioso dell'invito a «non rompere le palle» rivolto dal direttore di una comunità di recupero per tossicodipendenti a taluni carabinieri intervenuti per l'effettuazione di un controllo, in quanto ragionevolmente considerato come volto a qualificare l'operato dei militari come inutilmente vessatorio e quindi tale da costituire un abuso. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 594) (1)

    (1) Concordemente la Corte di appello di Roma, 13 febbraio 1989, Castiello d'Antonio c. Istituto medico ricerca scientifica, in Foro it. 1990, I, 2606, ha ritenuto che la configurabilità dei reati di ingiuria e diffamazione debba essere valutata tenendo conto del significato oggettivo del comportamento del presunto offensore, e non della suscettibilità di colui che si ritiene offeso. Anche la Cassazione penale con sentenza della quinta sezione del 13 marzo 2001, Pirelli, ivi 2002, II, 4, ha affermato che costituisce insindacabile valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità la verifica, ai fini dell'attribuzione di responsabilità penale per il reato di ingiuria aggravata, del carattere offensivo della frase ingiuriosa che nella specifica fattispecie esaminata dalla Corte aveva valenza politica ( - hai rovinato il comune... in galera devi andare» rivolta ad un segretario comunale).


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza del frate domenicano Giordano Grosso in ordine al delitto di ingiuria, contestatogli per avere invitato a «non rompere le palle» i carabinieri impegnati in un controllo notturno presso la comunità di recupero per tossicodipendenti da lui diretta.

Ricorre per cassazione Giordano Grosso e deduce violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata, sostenendo che, per i suoi rapporti di confidenza con i carabinieri, la frase controversa, entrata ormai nel pur volgare linguaggio quotidiano, non aveva effettivo contenuto offensivo.

Il ricorso è inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che «al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale» (Cass., sez. V, 3 giugno 2005, Braconi, m. 232339; Cass., sez. 7, 16 ottobre 2001, Bastianelli, m. 220643). Infatti il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono.

Tuttavia il contesto sociale della comunicazione può valere a definire non solo il significato in sè delle parole, incluso l'eventuale loro generica portata offensiva, ma anche il significato dell'azione che con quelle parole risulti in concreto effettivamente compiuta.

Occorre in realtà distinguere se viene in discussione solo il significato di una comunicazione testuale, come può accadere ad esempio in materia di diffamazione a mezzo stampa, ovvero il significato di un comportamento comunicativo nel suo complesso, come avviene appunto in tema di ingiuria. Più precisamente occorre stabilire se rileva solo ciò che si è voluto dire ovvero anche ciò che si è voluto fare con le parole controverse.

Nel primo caso si tratta così di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui. E quindi si pone solo una questione di qualificazione giuridica, che può essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimità.

Nel secondo caso si tratta di stabilire quale fu l'effettivo comportamento in discussione. E quindi si pone innanzitutto una questione di fatto, estranea al sindacato di legittimità.

Infatti l'eventuale riferimento al costume sociale non può certo valere ad attribuire impropriamente ai giudici il compito di stabilire quale sia il limite di volgarità tollerabile. Può essere necessario solo per accertare quali comportamenti siano effettivamente addebitabili alle parti, perché occorre appunto accertare i fatti prima di definirne la rilevanza giuridica.

Per questa ragione, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di comportamenti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal gesto comunicativo (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice delPage 1216 merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un comportamento comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862; Cass., sez. V, 4 aprile 1995, Scalfari, m. 201762).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che padre Grosso intendesse contrastare l'operazione dei carabinieri, qualificandola come inutilmente vessatoria e quindi attribuendo sostanzialmente ai militari la responsabilità di un abuso. Sicché il giudizio di colpevolezza risulta ragionevolmente giustificato e incensurabile in questa sede.

Non è infatti il significato in sè della frase «avete rotto le palle» a venire in discussione, perché, come dimostra la casistica giurisprudenziale, quella frase può essere utilizzata in funzione delle azioni più disparate. Né viene in discussione l'accettabilità sociale di un tale linguaggio, perché l'art. 594 c.p. non punisce la volgarità in sè.

Ciò che rileva è il significato dell'azione compiuta dal frate con quelle parole; e questo significato spetta ai giudici del merito accertarlo. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 26 settembre 2007, n. 35543 (ud. 18 settembre 2007). Pres. Nardi - Est. Fumo - P.G. Mura (diff.) - Ric. Donato ed altri.

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Morosità di condomini - Affissione di comunicato da parte di alcuni condomini al termine di un'assemblea condominiale - Potenziale conoscibilità da parte di persone diverse dai condomini - Configurabilità del reato di diffamazione - Fondamento.

È configurabile il reato di diffamazione in danno di taluni condomini di un edificio, indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e pertanto esclusi dalla fruizione di taluni servizi, quando il comunicato contenente tale indicazione sia affisso in luogo accessibile non ai soli componenti del condominio, per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 595) (1)

    (1) I giudici di legittimità confermano, nella sentenza in epigrafe, i risultati interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza precedente sul punto. Si veda Cass. pen., sez. V, 2 aprile 1973, Vari, in Ius&Lex, La Tribuna n. 6/2007, per la quale l'avviso di convocazione dell'assemblea del condominio di un edificio, affisso nell'atrio dello stabile, con, all'ordine del giorno, la comunicazione che un condomino era «indiziato di reità» in seguito a denuncia dell'amministratore, costituisce comunicazione a più persone ed integra il delitto di diffamazione, ciò in quanto anche persone estranee al condominio avrebbero potuto essere informate della condizione di «indiziato di reità» assunta dal condomino. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2006, Amato, pubblicata integralmente in Arch. loc. e cond. 2006, 143, che ravvisano il delitto ex art. 595 c.p. nel comportamento dell'amministratore di un condominio che, in una lettera, renda edotti i condomini della morosità di uno di essi relativamente alla quota dovuta per l'adeguamento dell'impianto elettrico, apostrofandolo con epiteti denigratori.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Donato Letterio, Giuffrè Francesco, Tramaglino Giuseppe, Pinnisi Vito, Ilacqua Pasqualino, Garzo Giuseppa, Venuto Margherita, sono stati condannati dal Tribunale di Messina con sentenza del 27 febbraio 2002 alla pena di euro 50 di multa ciascuno, oltre risarcimento danni, riconoscendoli colpevoli del delitto di diffamazione in danno di Zimbaro Santo, Cesareo Concetta e Zimbaro Massimo, per avere, all'esito di un'assemblea condominiale, redatto e affisso una comunicazione scritta con la quale si rendeva noto che, a causa della perdurante morosità dei predetti nel pagamento di quote condominiali, gli stessi sarebbero stati esclusi da alcuni servizi (uso dell'ascensore, citofono ecc.).

La corte di appello di quella stessa città, con sentenza 30 gennaio 2006, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto Ilacqua e Garzo per non aver commesso il fatto, ha dichiarato NDP nei confronti del Tramaglino per essere il reato estinto per morte del predetto e ha confermato nel resto.

Propongono ricorso per cassazione Donato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT