Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine717-771

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 26 luglio 2007, n. 30347 (ud. 12 luglio 2007). Pres. Pioletti - Est. Marzano - P.G. Esposito (conf.)Ric. Aguneche ed altri.

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioniEsecuzione non da impianti della Procura della Repubblica - Obbligo di motivazione del decreto autorizzativo del P.M. - Contenuto - Individuazione. Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioniEsecuzione non da impianti della Procura della Repubblica - Motivazione del decreto autorizzativo del P.M. - Insufficienza - Intervento integrativo del giudice di merito nel giudizio di merito o di legittimità - Limiti.

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione del decreto del P.M., con il quale si dispone l'esecuzione delle operazioni intercettative mediante impianti diversi da quelli in dotazione al'ufficio della Procura, non può ritenersi assolto con il semplice riferimento all'insufficienza o inidoneità degli impianti dell'ufficio, che si limiti a ripetere la formula legislativa. (C.p.p., art. 268; c.p.p., art. 271; c.p.p., art. 309; c.p.p., art. 310) (1).

Qualora il P.M. non abbia adeguatamente indicato, nell'autorizzazione l'intercettazione di comunicazioni e la sua esecuzione mediante l'uso di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, le ragioni legittimanti del relativo provvedimento, non è consentito al giudice colmare tale mancanza nel giudizio di merito o di legittimità con l'individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell'insufficienza o inidoneità degli impianti dell'ufficio, sulla base di atti del processo diversi dal decreto del P.M. o da quelli che lo integrano per relationem. (C.p.p., art. 268; c.p.p., art. 271; c.p.p., art. 309; c.p.p., art. 310) (2).

    (1, 2) Intervenendo nuovamente in materia di intercettazioni, le Sezioni Unite hanno confermato gli approdi esegetici del percorso unitario segnato dalle sentenze Cass. pen., Sez. Un., 24 gennaio 2006, Campenni, in questa Rivista 2006, 152; Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2004, Gatto, ivi 2004, 589 e 590; Cass. pen., Sez. Un., 21 settembre 2000, Primavera, per esteso ivi 2000, 650. In dottrina, in merito alla disciplina sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si vedano: ERCOLE APRILE, FILIPPO SPIEZIA, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, Ed. Giuffrè, Milano 2004; CORRADA DI MARTINO, TERESA PROCACCIANTI, Le intercettazioni telefoniche, Ed. Cedam, Padova 2001; FRANCESCA RUGGIERI, Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, in questa Rivista 2002, 31; GRILLO PIERO, Utilizzabilità della prova e sua accquisizione dibattimentale con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, ivi 1991, 429.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il 21 novembre 2002 il Gip del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, condannava Aguneche Benjamin Ozoro, Echeta Edwin, Ratanize Herman, Osuala Uchenna Emenike, Ofojebe Emeka, Omotaio Kunle, Boateng Lutterdot Akumoah e Ogugua Johnson Anazoba a pena ritenute di giustizia, con le connesse pene accessorie, tutti, ad eccezione di Echeta, per imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, Echeta per imputazione di cui gli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 56 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990; ed inoltre Aguneche, Ratanize, Ofojebe, Osuala per imputazioni, unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui a tale ultima disposizione normativa.

Sui gravami degli imputati e del procuratore generale, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2004, disponeva nei confronti dei predetti imputati l'espulsione a pena espiata dal territorio dello Stato, e confermava nel resto.

Premesso che la vicenda processuale aveva preso l'abbrivio da indagini effettuate in merito al sequestro di un cittadino nigeriano e nel corso di esse erano state effettuate intercettazioni di comunicazioni telefoniche, i cui esiti erano stati utilizzati per l'affermazione di responsabilità degli imputati, nel pervenire alla resa confermativa statuizione di responsabilità, la Corte territoriale disattendenva, tra l'altro, una eccezione di inutilizzabilità di tali esiti captativi. In particolare, quanto al decreto di urgenza del P.M. n. 1476/99, emesso il 30 settembre 1999 e convalidato dal Gip il 1º ottobre successivo, riteneva sufficientemente esplicitate in motivazione le ragioni di eccezionale urgenza volute dalla norma; quanto ad altro decreto, n. 1730/ 99, pur esso emesso di urgenza dal P.M. l'8 novembre 1999 e convalidato dal Gip il giorno successivo, lo stesso era stato «integrato, quanto ai motivi ex art. 2863 c.p.p., con decreto del P.M. 15 giugno 2001», e le circostanze esplicitate «integrano, ad avviso della Corte, i requisiti di urgenza previsti dagli artt. 267, comma 3, e 268, comma 3, c.p.p., sicché l'originaria carenza di motivazione attiene unicamente al presupposto della insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica» e la integrazione motivazionale del P.M., «sulla base, peraltro di una certificazione della propria segreteria», doveva ritenersi al riguardo legittima. Alla stregua diPage 718 tanto, i giudici dell'appello ritenevano «assorbite e superate le ulteriori questioni sollevate dalle difese circa l'utilizzabilità delle informative della polizia giudiziaria in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate e circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da coimputati a seguito di contestazione del contenuto delle conversazioni intercettate». Disattendevano, inoltre, altra eccezione difensiva «concernente la mancata indicazione delle generalità dell'interprete nei verbali di intercettazione», rilevando che, «ritualmente nominato un interprete nella persona di Obi Sunday Reuben..., la mancata menzione negli stessi dell'interprete non determina affatto incertezza assoluta sulle persone intervenute e, segnatamente, sull'identità dell'interprete..., sia per l'esistenza agli atti del citato decreto del P.M., sia per il riferimento dei verbalizzanti a detto provvedimento..., sia, e non da ultimo, perché l'interprete risulta aver comunque sottoscritto ciascun foglio dei c.d. brogliacci, a lui dovendo attribuirsi la sigla che inizia con la lettera "O"...». Rigettavano altresì, altra eccezione «inerente alla mancata trascrizione delle conversazioni intercettate nella lingua originale...».

  1. - Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati, Omotaio personalmente, Echeta ed Ogogua con atto a firma propria ed altro atto a firma del proprio difensore, gli atri per mezzo dei rispettivi difensori.

    Aguneche col ricorso a firma del difensore denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che illegittimamente erano state disattese le eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni captate sulle «utenze di uso privato n. 348-6936155 e 348-7768900..., non essendo state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 c.p.p.»; che «certamente erronea» doveva ritenersi la «identificazione... dell'imputato nella persona usuaria delle utenze succitate»; che manca «inoltre del tutto la verifica della attendibilità delle dichiarazioni della coimputata Mureithi Phillis»; che illegittimamente erano state disconosciute le attenuanti generiche; che altrettanto illegittimamente non si era fatta applicazione dell'art. 649 c.p.p., per precedente giudicato in riferimento ad una sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11 dicembre 2001, ed era stata ritenuta «la inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 81 c.p. in riferimento ai fatti giudicati con la succitata sentenza 11 dicembre 2001 della Corte di appello di Napoli».

    Con motivi aggiunti, a firma del proprio difensore, depositati il 27 febbraio 2007, il ricorrente ritorna sul primo dei profili di doglianza suindicati, rilevando che, quanto ai decreti di intercettazione telefonica nn. 1476/ 99 e 1730/99, convalidati poi dal Gip, questi erano stati emessi «sconvolgendo totalmente la prassi applicativa e senza adeguata motivazione circa la sussistenza di particolari ragioni di urgenza»; che si era disposta l'utilizzazione di impianti esterni, installati presso la

    Compagnia CC. di Mondragone, «senza minimamente motivare in ordine alle ragioni che giustificassero una tale anomala prassi, sia quanto alla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, sia quanto alla oggettiva impossibilità dell'uso degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Napoli»; che «solo posteriormente al compimento delle operazioni di intercettazione risultava intervenuto il provvedimento autorizzativo del Gip (provvedimento peraltro illegittimo)...».

    Con altro atto pervenuto il 12 febbraio 2007, a firma dell'imputato, avente ad oggetto «motivi ulteriori di ricorso per cassazione», Aguneche, richiamate le vicende processuali, assume: che «in qualità di imputato straniero, sono venute a mancare nelle varie fasi dibattimentali... tutti i diritti di difesa inerenti, in primis, l'assistenza di un interprete, ma anche la mancata comunicazione di tutti gli atti riguardanti i procedimenti assunti a carico dell'imputato e l'inosservanza di memorie difensive, inoltre la specifica analisi e traduzione, sia a mezzo di perito nominato dalle varie Corti, che quello nominato a difesa...»; che «vi è stata totale inosservanza del predetto bis in idem» nonostante «la particolare uguaglianza dei reati contestati...»; che «vi è stata ancora, in subordine, l'inosservanza dell'art. 81 c.p. ...»; che, infine, «da parte delle varie Corti vi èstata l'inosservanza e la violazione agli artt. 303, comma 4, lett. c), e 304 c.p.p. ...».

    Altro atto, ancora, a propria firma tale ricorrente ha fatto pervenire il 3 luglio 2007, col quale rievoca le vicende processuali ed ulteriormente deduce che «sono venute a mancare nelle varie fasi dibattimentali... tutti i diritti di...

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