Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine43-74

Page 43

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 ottobre 2007, n. 36226 (ud. 21 settembre 2007). Pres. Mocali - Est. Santacroce - P.G. Febbraro (conf.) - Ric. Moccia.

Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Disciplina transitoria - Ambito di applicazione - Fase del giudizio di primo grado - Momento conclusivo - Individuazione - Rilevanza ai fini dell'applicabilità dei termini di prescrizione.

In tema di prescrizione e con riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (nella parte non incisa dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 393/2006), deve ritenersi che la fase del giudizio di primo grado, il cui esaurimento prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251/2005 comporta l'applicabilità dei termini di prescrizione stabiliti dalla normativa previgente, anche se meno favorevoli, sia da considerare conclusa alla data della pronuncia della sentenza, nulla rilevando che all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge il rapporto processuale davanti al giudice d'appello non si fosse ancora instaurato. (Mass. Redaz.). (L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10) (1).

    (1) La ormai ampiamente studiata pronuncia della Corte costituzionale del 23 novembre 2006, n. 393, è pubblicata integralmente in questa Rivista 2007, 153, con nota di MARIO DE GIORGIO, Dalla Corte costituzionale una condivisibile (per quanto sofferta) risposta ai dubbi di legittimità sulla disciplina transitoria della legge «ex Cirielli».


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. I. - Moccia Angelo è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646/1982 (c.d. legge Rognoni-La Torre) perché, quale indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Afragola, ometteva di comunicare nei trenta giorni prescritti al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale di aver venduto a tale De Chiara Pietro prima un appartamento e poi un appezzamento di terreno per il prezzo di 37 milioni di lire con atto di vendita stipulato il 4 dicembre 1994 dalla sorella Moccia Teresa, sua procuratrice speciale.

Condannato dal Tribunale di Napoli il 18 febbraio 2005, la sentenza veniva confermata dalla corte di appello della stessa città, che, con decisione del 22 gennaio 2007, escludeva innanzitutto che il reato contestatogli fosse estinto per prescrizione, dovendo applicarsi ad esso i termini previsti dall'art. 157 c.p. nella sua originaria formulazione e non nella versione ritoccata dalla c.d. legge ex Cirielli (trattandosi di reato punito con pena massima superiore a cinque anni di reclusione, esso si prescriveva in 15 anni), e nel merito riteneva sussistente l'elemento psicologico del reato (consistente nel dolo generico), pacifica essendo la volontà del Moccia di occultare la variazione patrimoniale contestatagli, a nulla rilevando che il contratto di vendita fosse stato regolarmente registrato e pubblicizzato attraverso la sua stipula presso un notaio.

  1. - Ricorre per cassazione il Moccia per il tramite del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, due motivi che possono così sintetizzarsi:

    - mancata applicazione del termine di prescrizione più breve introdotto dalla c.d. legge ex Cirielli, e ciò per un'erronea interpretazione da parte della corte di merito dell'art. 157 c.p., così come modificato dall'art. 6 comma 1 legge n. 251/2005, e della decisione della Corte costituzionale (23 ottobre - 13 novembre 2006, n. 393) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della stessa legge. Ad avviso della difesa, alla data dell'entrata in vigore della legge ex Cirielli non si era ancora instaurato il rapporto processuale innanzi al giudice di appello;

    - mancata integrazione del reato contestato (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali) in tutti i suoi elementi costitutivi, primo fra tutti l'elemento psicologico, avendo i giudici di merito omesso di effettuare un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà del Moccia di omettere la prescritta comunicazione. Dal rogito notarile emergeva che i pagamenti erano iniziati prima che la misura di prevenzione diventasse esecutiva, ma la Corte aveva travisato le emergenze processuali, escludendo che i singoli versamenti fossero avvenuti prima del contratto del 14 dicembre 1994.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso non è fondato.

  2. - Per quanto concerne il motivo strettamente procedurale, si deve rilevare che la Corte di appello di Napoli ha respinto la richiesta della difesa di dichiarare estinto per prescrizione il reato oggetto del presente procedimento, in applicazione dei più brevi termini di prescrizione stabiliti dalla legge c.d. ex Cirielli, sul rilievo che la vicenda de qua non rientrava tra quelle prese in considerazione dalla recente decisione della Corte costituzionale 23 ottobre - 13 novembre 2006, n. 393, la quale ha limitato la declaratoria di illegittimitàPage 43 costituzionale dell'art. 10 comma 3 della legge n. 251/ 2005 ai processi già pendenti in primo grado e non anche ai processi già pendenti in grado di appello come il procedimento penale a carico del Moccia.

    Secondo la difesa del ricorrente, invece, la sentenza della Corte territoriale napoletana avrebbe interpretato erroneamente per un verso la richiesta difensiva e per altro verso la decisione del giudice delle leggi, dovendosi ritenere che il procedimento de quo era ancora pendente in primo grado al momento dell'entrata in vigore della legge c.d. ex Cirielli, non essendosi ancora instaurato il rapporto processuale innanzi al giudice di appello.

    Ciò premesso, si osserva.

    La Corte costituzionale, con la sentenza 23 ottobre - 13 novembre 2006, n. 393, pronunciandosi in tema di disciplina transitoria in materia di prescrizione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251 in riferimento all'art. 3 cost., limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento».

    Chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del criterio della retroattività in mitius in materia di disciplina transitoria della prescrizione, sub specie di applicabilità dei termini più brevi introdotti dalla legge ex Cirielli ai procedimenti in corso, la Corte costituzionale ha ritenuto che tale disciplina limitava in modo non ragionevole il principio di retroattività della legge penale più mite, violando così l'art. 3 Cost. il ragionamento della Corte investiva il disposto dell'art. 10 comma 3 della legge che, nella sua versione originaria, sanciva, nell'ipotesi in cui per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultavano più brevi, la non applicazione delle disposizioni più favorevoli all'imputato «nel caso di processi pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento». In termini più espliciti, non era possibile applicare i termini più brevi di prescrizione introdotti dalla legge ex Cirielli agli imputati in processi pendenti in primo grado ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento: in questo caso si doveva tener conto della vecchia normativa dettata dall'art. 157 c.p., più onerosa per l'imputato.

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa parte dell'art. 10 comma 3 (che prevede l'inapplicabilità della nuova disciplina della precrizione anche ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»), seguendo un particolare percorso motivazionale. Fermo restando che le norme sulla prescrizione dei reati, per la loro natura e per gli effetti di non punibilità che vi sono connessi, ove più favorevoli rispetto quelle vigenti nel tempo in cui il fatto è commesso, devono conformarsi in via generale al principio previsto dal comma 4 dell'art. 2 c.p., si ammette che possano essere disposte per legge eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitio quando ricorre una sufficiente ragione giustificativa. Nel caso dei processi pendenti in primo grado, costituisce un'evidente stortura l'opzione del legislatore di escludere la disciplina più favorevole della prescrizione all'espletamento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ove si consideri che l'apertura del dibattimento nei giudizi di primo grado non è idonea a correlarsi significativamente a un istituto di carattere generale come la prescrizione dei reati, tanto più che tale apertura non connota indefettibilmente ogni processo di primo grado (si pensi, per esempio, ai processi celebrati mediante riti alternativi).

    A questo punto il discorso s'incentra sul momento in cui deve dirsi esaurito il processo di primo grado, cui adesso si applica in virtù della sentenza della Corte la disciplina più favorevole della prescrizione, e si determina il passaggio del processo alla fase successiva dell'appello. Profilo non toccato espressamente dalla Corte e che costituisce il punto centrale del motivo di ricorso proposto dalla difesa del Moccia.

    La Corte di appello di Napoli ha ritenuto di dover identificare la pendenza del processo de quo in appello in una serie di dati che possono così sintetizzarsi: 1) la sentenza di condanna di primo grado è del 18 febbraio 2006; 2) il fascicolo del processo è pervenuto in appello il 26 settembre 2005, come risulta dalla attestazione in copertina; 3) il processo è stato assegnato alla sezione quinta della Corte l'11 ottobre 2005; 4) il presidente della quinta sezione ha fissato l'udienza di celebrazione dell'appello il 25 ottobre 2005. Il processo risulta quindi «pendente» in appello in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251 del 5 dicembre 2005. Di qui l'assoluta irrilevanza della mancata notifica all'imputato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT