Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine469-493

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 15 maggio 2007, n. 11197. Pres. ed est. Trifone - Soc. Papillon di Muscetti Lino & C c. Gobbi Frattini.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario - Preavviso di rilascioRimborso delle spese - Forma della richiesta.

Procedimenti sommari - Convalida - Pronuncia sulle spese - Art. 91 c.p.c. - Applicabilità - Condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore.

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, comma primo, c.p.c. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario precedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, da richiedere con le forme del giudizio ordinario, ove non sia possibile richiedere il decreto di cui all'art. 611 c.p.c. o perché trattasi di recuperare i diritti e gli onorari di difesa o perché, trattandosi di spese vive, la procedura si è conclusa senza che l'ufficiale giudiziario abbia potuto redigere il processo verbale delle operazioni compiute attestante anche tutte le spese anticipate dalla parte istante e costituente il presupposto indispensabile per l'emissione della particolare ingiunzione del predetto art. 611. (C.p.c., art. 608; c.p.c., art. 611) (1).

Il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiude il processo trova applicazione anche nel procedimento per convalida di sfratto, nel senso che l'ordinanza pronunciata a norma dell'art. 633, comma primo, c.p.c., con cui lo sfratto è convalidato, deve contenere la condanna dell'intimato al rimborso delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento. (C.p.c., art. 91; c.p.c., art. 633) (2).

    (1) Sul rimborso delle spese processuali, comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato, cfr. Cass. 11 novembre 2003, n. 16936, in Arch. civ. 2004, 1083. Circa l'impossibilità di ricorrere al decreto ex art. 611 c.p.c. al fine di recuperare i diritti e gli onorari di difesa (strumento utilizzabile solo per le spese vive anticipate), cfr. Cass., Sez. un., 24 febbraio 1996, n. 1471, ivi 1996, 1421; Cass. 4 agosto 2005, n. 16377, in Jus & Lex dvd, Ed. La Tribuna, n. 3/07 e Cass. 10 maggio 2005, n. 9745, ivi.


    (2) Conformemente, Cass. 22 marzo 1999, n. 2675, in questa Rivista 1999, 599 e Cass. 13 giugno 1994, n. 5720, ivi 1994, 763 con nota di F. BEONI.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 26 ottobre 2000 il Tribunale di Sondrio condannava la società Papillon di Muscetti Lino & C. Snc a pagare a Renzo Gobbi Frattini lire 10.105.150 a titolo di canoni per ritardato rilascio ex art. 1591 c.c. di immobile locato, lire 21.000.000 quale importo occorrente al ripristino dell'immobile medesimo, lire 17.521.166 a titolo di maggior danno da protratta occupazione del medesimo immobile nonché l'importo delle spese del procedimento per convalida di sfratto, del procedimento esecutivo per consegna e del giudizio.

Sulla impugnazione della società soccombente la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, condannava la società Papillon di Muscetti Lino & C. Snc a pagare la minore somma di euro 2.324,00 a titolo di maggior danno ex art. 1591 c.c.; confermava nel resto la sentenza di primo grado; compensava in ragione di un terzo le spese del giudizio di appello e condannava l'appellante società a pagarne gli altri due terzi.

Ai fini che ancora interessano, il giudice d'appello considerava che il motivo di gravame circa la liquidazione delle spese di lite, con riferimento al giudizio di primo grado ed ai procedimenti di sfratto ed esecutivo, non poteva essere accolto, all'uopo ritenendo che il procedimento per convalida di sfratto e quello esecutivo per rilascio dell'immobile si erano risolti sfavorevolmente alla società conduttrice, a carico della quale dovevano, perciò, essere poste le relative spese.

Aggiungeva la Corte territoriale che alla condanna alle spese del procedimento speciale e di quello esecutivo non erano d'ostacolo né il fatto che dette spese fossero state reclamate in quel giudizo di cognizione, diverso da quello cui esse andavano riferite; né la circostanza che la procedura esecutiva si fosse conclusa con la consegna dell'immobile effettuata dopo la fissazione della data di accesso sul posto dell'ufficiale giudiziario e senza che da parte dello stesso ufficiale giudiziario si fosse dovuto procedere coattivamente secondo le modalità di cui all'art. 608, secondo comma, c.p.c.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Emiliano Muscetti, legale rappresentante della società Papillon Snc di Muscetti Lino & C., che ha affidato l'accoglimento all'impugnazione ad unico motivo.

Non ha svolto difese l'intimato Renzo Gobbi Frattini.

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Del ricorso il P.M. ha chiesto la trattazione con procedimento camerale ex art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. - la società ricorrente denuncia che:

a) il giudice di secondo grado, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di primo grado, non poteva porre le spese del giudizio di primo e di secondo grado a carico di essa ricorrente senza la valutazione positiva della situazione di soccombenza virtuale, che nella specie non era stata compiuta;

b) ponendo a suo carico le spese riferite al procedimento speciale di convalida di sfratto ed al procedimento esecutivo il giudice del merito non aveva considerato che dette spese si sarebbero potute liquidare solo nei rispettivi procedimenti cui esse erano collegate, restandone altrimenti preclusa in seguito la domanda.

Osserva questa Corte che la censura sub a) è manifestamente infondata, essendo di tutta evidenza che la cessazione della materia del contendere ha riguardato, nella specie, soltanto una parte della controversia, che, nel resto, si è conclusa con il riconoscimento delle pretese non rinunciate del locatore e la conseguente condanna della società conduttrice in primo grado con conferma parziale in appello, per cui, a fronte di una indubbia soccombenza reale, non occorreva procedere ad alcuna valutazione di soccombenza virtuale.

Di conseguenza, la mancata compensazione delle spese di primo grado e la compensazione in parte di quelle della fase del gravame sono statuizioni che, rispettose del principio della soccombenza, non possono essere censurate, essendo giurisprudenza costante, in tema di regolamento delle spese processuali, che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; non richiede specifica motivazione; quale espressione di un potere discrezionale, attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ex art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Manifestamente infondata è anche la censura di cui sub b), per la parte che concerne la pretesa preclusione del diritto del locatore, che abbia esperito vantaggiosamente il procedimento esecutivo di rilascio dell'immobile conclusosi senza le modalità di cui al secondo comma dell'art. 608 c.p.c., di reclamare con apposito giudizio di cognizione le spese e gli onorari di difesa sostenuti nella sede esecutiva.

Sulla questione, infatti, l'indirizzo consolidato di questa Corte è nel senso che in tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, primo comma, c.p.c., ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato (ex plurimis: Cass. 11 novembre 2003 n. 16936), per cui detta pretesa può essere avanzata con le forme del giudizio ordinario, a maggior ragione quando, siccome è avvenuto nel caso in esame, al decreto ex art. 611 c.p.c. non possa farsi ricorso o perché trattasi di recuperare i diritti e gli onorari di difesa [per i quali il decreto ex art. 611 non è ammesso, dato che esso, secondo la risalente giurisprudenza (Cass. 4 agosto 2005, n. 16377; Cass. 10 maggio 2005, n. 9745; Cass., S.U., 24 febbraio 1996, n. 1471; Cass. n. 3853/77) può concernere soltanto le spese vive anticipate] o perché, trattandosi di spese vive, la procedura si è conclusa senza che l'ufficiale giudiziario abbia dovuto redigere il processo verbale delle operazioni compiute, attestante anche tutte le spese anticipate dalla parte istante e costituente il presupposto indispensabile per l'emissione della particolare ingiunzione del predetto art. 611.

Manifestamente fondata, invece, è l'altra censura di cui sub b), secondo cui le spese del procedimento per convalida di sfratto non possono essere liquidate in sede diversa da quella del giudizio cui si riferiscono.

Il principio secondo cui la pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve provvedervi anche d'ufficio con il provvedimento che chiude il processo - con la conseguenza che se tale statuizione non contenga il provvedimento stesso essa deve essere impugnata...

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