Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine37-67

Page 37

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22886. Pres. Nicastro - Est. Lanzillo - P.M. Abbritti (diff.)Comune di Paternò (avv. Passanisi) c. Longo (avv. Asero Milazzo).

Contratto di locazione - Durata - Recesso anticipato del conduttore - Gravi motivi - Fondati su circostanze preesistenti alla conclusione del contratto - Conoscenza o conoscibilità delle stesse da parte del conduttore - Limiti - Requisiti imposti da norme inderogabili di legge - Assenza - Accettazione - Irrilevanza - Fattispecie in tema di violazioni di prescrizioni attinenti alla sicurezza negli edifici.

Il principio secondo cui il recesso anticipato del conduttore non è giustificato qualora i gravi motivi siano fondati su circostanze e situazioni preesistenti alla data della conclusione del contratto e fin da allora conosciute (o conoscibili), può trovare applicazione limitatamente a quei requisiti del bene di cui le parti possono disporre e non - invece - con riguardo a quelli imposti da norme inderogabili di legge, quali sono le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici. (Nella specie nella quale la Cass. ha accertato irregolarità consistenti nella non conformità alle norme in tema di sicurezza e alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi e adeguamento degli impianti elettrici, la conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile, da adibirsi a scuola elementare, ha così costituito, secondo la S.C., giusta causa di recesso anticipato dal contratto, traducendosi in causa di nullità dello stesso per impossibilità giuridica dell'oggetto). (C.c., art. 1346; c.c., art. 1418) (1).

    (1) Si veda Cass. 22 novembre 2000, n. 15082, pubblicata per esteso in questa Rivista 2001, 677, secondo la quale il conduttore può esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, in presenza dei gravi motivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 27, L. 27 luglio 1978 n. 392, purché si tratti di motivi sopravvenuti alla conclusione del contratto, ancorché i motivi stessi si siano manifestati in pendenza dei termini per impedire, alla scadenza, la rinnovazione del contratto stesso e il conduttore non si sia avvalso di tale facoltà.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto notificato il 13 maggio 2004 il Comune di Paternò ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 2-28 febbraio 2004 n. 97 della Corte di appello di Catania, notificata il 15 marzo 2004, che - confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Catania - ha respinto le opposizioni da esso proposte contro i due decreti ingiuntivi, n. 71/00 e n. 9/01, notificatigli su ricorso di Alfio Longo e recanti condanna a pagare al Longo i canoni di locazione di un immobile in Paternò, il primo per il periodo dicembre 1999-maggio 2000 (lire 7.619.918) ed il secondo per il periodo giugno-novembre 2000 (lire 33.337.230).

Espone il ricorrente che il contratto di locazione era stato stipulato il 29 maggio 1991, per la durata di sei anni, con la specificazione - risultante dal contratto - che l'immobile doveva essere destinato ad ospitare la scuola elementare.

In data 3 marzo 1999 l'Azienda Usl n. 3, eseguita un'ispezione dei luoghi, aveva accertato che i locali non erano conformi alle norme in vigore in tema di sicurezza, per l'inosservanza dei limiti di altezza e delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi e adeguamento degli impianti elettrici.

In data 14 aprile 1999 il Comune aveva notificato al locatore il proprio recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, a causa dell'accertata inagibilità dei locali per l'uso al quale dovevano essere destinati.

L'immobile era stato poi effettivamente rilasciato il successivo 10 aprile 2000.

Ciò nonostante, il Longo gli aveva ingiunto il pagamento dei canoni maturati in data successiva sia al recesso, sia all'effettivo rilascio dell'immobile, con i due decreti ingiuntivi ai quali il Comune aveva proposto opposizione. Nel primo dei due giudizi il Comune ha proposto domanda riconvenzionale, diretta ad ottenrere la restituzione di somme indebitamente pagate.

Riunite le due cause di opposizione, con sentenza n. 22 del 2002 il Tribunale di Catania, sez. distaccata di Paternò, ha respinto le opposizioni, ritenendo che la sopravvenuta inagibilità dell'immobile non giustificasse il recesso dal contratto di locazione prima della sua scadenza naturale, perché le anomalie rilevate dalla Usl preesistevano alla data della conclusione del contratto medesimo ed erano note al conduttore. Ha invece accolto la domanda riconvenzionale del Comune.

La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto sia l'appello principale del Comune di Paternò, sia l'appello incidentale del Longo contro il capo della sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale, ponendo a carico del Comune la metà delle spese del grado e compensando l'altra metà.

Il Comune di Paternò propone cinque motivi di ricorso per cassazione, ai quali oppone resistenza il Longo con controricorso.

Page 38

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - I cinque motivi di ricorso denunciano tutti l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto ingiustificato il recesso del conduttore ed ha emesso condanna al pagamento dei canoni per il periodo successivo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., con la motivazione che l'inidoneità dell'immobile ad essere utilizzato come scuola, per inosservanza delle prescrizioni in tema di sicurezza, integra impossibilità-illiceità dell'oggetto e comporta la nullità del contratto di locazione, giustificando il recesso del conduttore per l'impossibilità di perseguire lo scopo convenuto: nullità rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Con il secondo motivo, proposto in subordine, per il caso in cui si escluda la nullità, il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1460, 1571, 1575 e 1578 c.c., per non avere la corte di appello rilevato che il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi e sull'adeguamento dell'impianto elettrico costituisce inadempimento del locatore, a cui l'art. 1575 c.c. impone l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso a cui è destinata, mentre l'art. 1578 giustifica la risoluzione del rapporto qualora i vizi del bene locato ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito.

Nella specie, il Longo si sarebbe reso inadempiente sia all'atto della conclusione del contratto, per avere concesso in locazione un immobile non idoneo ad essere destinato all'uso convenuto, sia nel corso del rapporto, per non avere provveduto all'adeguamento dell'immobile, dopo l'ispezione dell'autorità sanitaria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 27, ultimo comma, legge n. 392 del 1978, per avere la corte di appello escluso la legittimità del recesso con la sola motivazione che la situazione rilevata dalla Usl era già esistente alla data della conclusione del contratto e ben nota al conduttore, limitando la sua indagine all'insufficienza dell'altezza dei locali, mentre le contestazioni della Usl erano ben più ampie e riguardavano anche l'inadeguatezza degli impianti elettrici, delle scale e delle vie di fuga, rispetto alle prescrizioni delle leggi n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, e la conseguente, totale inagibilità dei locali.

Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1372 e 1373 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha emesso condanna al pagamento dei canoni nonostante il mancato godimento dell'immobile, ed anche per il tempo successivo alla riconsegna, in violazione del principio sinallagmatico.

Con il quinto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo a tutte le questioni di cui sopra.

Il primo motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il recesso anticipato del conduttore non è giustificato qualora i gravi motivi siano fondati su circostanze e situazioni preesistenti alla data della conclusione del contratto e fin da allora note al conduttore, si ispira a un principio che non può essere utilmente invocato nel caso di specie.

Essa presuppone che il conduttore - avendo concluso il contratto pur conoscendo (o potendo conoscere) le peculiari caratteristiche del bene locato - le abbia liberamente accettate e pertanto non possa successivamente dolersene.

Ma ciò vale limitatamente ai requisiti del bene di cui le parti possono disporre; non con riguardo a quelli imposti da norme inderogabili di legge, come le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici (soprattutto se adibiti a scuola).

Qui la presunta accettazione è del tutto irrilevante, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle disposizioni imperative di legge. (Principio che trova riscontro, fra l'altro, nella norma dell'art. 1580 c.c., secondo cui il conduttore può sempre chiedere la risoluzione del contratto per i vizi della cosa che espongano pericolo per la salute, anche quando i vizi gli fossero noti, e nonostante qualunque rinuncia).

Nella specie, le irregolarità accertate dalla Usl, che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, si traducono in altrettante cause di nullità del contratto di locazione per impossibilità (giuridica) dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346-1418 c.c., come prospettato dal ricorrente. (Cfr. anche Cass. civ., sez. III, 26 maggio 1999 n. 1503 e precedenti ivi cit., che hanno affermato il medesimo principio per il caso in cui il conduttore si trovi nella giuridica impossibilità di esercitare nell'immobile oggetto della locazione l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso).

Né sorgono problemi in ordine alla proponibilità in questa sede dell'eccezione di nullità sollevata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT