Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Edirice La Tribuna
Pagine1147-1175

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18532. Pres. Vittoria - Est. Amatucci - P.M. (conf.) - S.M. ed altro c. Generali Assicurazioni spa.

Assicurazione obbligatoria -Fondo di garanzia per le vittime della strada - Onere della prova - Onere di presentare querela o denuncia contro ignoti - Necessità - Esclusione.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada non ha l'onere di presentare, dopo l'incidente, denuncia alle competenti autorità di polizia e di attendere che le indagini da essa compiute abbiano avuto esito negativo, potendo l'esistenza di quel presupposto essere provata altrimenti (come nella fattispecie con prova testimoniale). (Mass. Redaz.). (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19) (1).

    (1) Sull'onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto, v. Cass. civ. 1 agosto 2001, n. 10484, in questa Rivista 2002, 595 e Cass. civ. 25 luglio 1995, n. 8086, ivi 1996, 474.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione del gennaio del 1992 S.M. e C.F., in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore A.M., nonché G.M., agirono giudizialmente nei confronti della Generali Assicurazioni spa - quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte del quindicenne A.M., figlio dei primi due e fratello degli altri, deceduto il 22 settembre 1991 a seguito di investimento subìto nella notte del 9 settembre 1991, in Roccapiemonte, da parte di vettura non identificata, in quanto allontanatasi dopo lo scontro col ciclomotore condotto dalla vittima.

La società convenuta resistette, affermando che non constava che il veicolo fosse rimasto sconosciuto e prospettando, in via subordinata, il concorso causale colposo del minore.

Con sentenza n. 263198 il Tribunale di Nocera Inferiore, cui la causa era stata devoluta, rigettò la domanda sul rilievo che la prova che il veicolo investitore fosse rimasto sconosciuto non poteva ritenersi raggiunta dalla pure acquisita dimostrazione che lo stesso si «era allontanato senza essere stato immediatamente identificato».

La Corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame degli attori con sentenza n. 354/03, ritenendo che dalle deposizioni testimoniali era emerso soltanto che, immediatamente dopo il sinistro, un'autovettura s'era allontanata velocemente e che gli attori non avevano provato di avere quantomeno presentato una denuncia alle competenti autorità di polizia e che le stesse avevano dato esito negativo, come sarebbe stato necessario secondo la giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., nn. 8086/1995 e 10484/2001), sicché correttamente il primo giudice aveva ritenuto che il sinistro non fosse riconducibile al comportamento colposo di un veicolo non identificato.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i M. e la F., affidandosi ad un unico motivo. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 19, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Sostengono i ricorrenti che la disposizione in questione non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell'impresa designata, dovendosi invece applicare le regole ordinarie in tema di ripartizione dell'onere probatorio.

Afferma anche che l'applicazione della norma suddetta non preclude quella dell'art. 2054 c.c. in tema di responsabilità presunta del conducente.

  1. - Il motivo è fondato.

    Il tribunale aveva rigettato la domanda, con affermazione non priva di intrinseca contraddittorietà, sul rilievo che «la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto non può dirsi raggiunta dalla sola dimostrazione, qui acquisita, che dopo il sinistro il veicolo si sia allontanato senza essere stato immediatamente identificato». Poco prima aveva affermato che «nella specie, dall'istruttoria espletata è emerso che immediatamente dopo il sinistro l'auto investitrice si allontanò prima dell'accorrere dei soccorsi e che non ne fu rilevato il numero di targa».

    Era dunque accertato in fatto che un'auto sconosciuta investì il ciclomotore e che si allontanò senza che ne fosse rilevato il numero di targa.

    In tale contesto, l'affermazione della corte d'appello che «dalle deposizioni testimoniali è emerso soltanto che, immediatamente dopo il sinistro, un'auto-Page 1148vettura si allontanò velocemente» è in contrasto col non contestato accertamento del primo giudice, secondo il quale l'investimento era opera di una vettura non identificata.

    La effettiva ragione del rigetto della domanda sta allora nell'opinione della corte di merito che l'art. 19 della legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria richiede «quantomeno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste o dall'autorità giudiziaria abbiano avuto esito negativo», non potendo dirsi altrimenti realizzato il presupposto di fatto (danno alla persona causato dalla circolazione di veicolo non identificato) della responsabilità del Fondo di garanzia.

    L'assunto è erroneo in diritto.

    Questa Corte ha bensì affermato (a) che la denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, (b) che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma non ha mai enunciato il principio (c) che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. E, nella specie, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado con affermazione non contestata da alcuno, lo è stata mediante la prova testimoniale assunta in primo grado.

    Altro e diverso problema è quello dell'ipotetica inattendibilità dei testi e, dunque, del possibile insuccesso della prova che in tal modo sia offerta. Ma il giudice del merito è in tal caso tenuto ad esporre le ragioni per le quali non ritenga che la prova del fatto sia stata raggiunta, in relazione alle caratteristiche del caso sottoposto al suo esame, nell'ambito della valutazione di merito che gli compete, rigettando per tale ragione la domanda. Quante volte, invece, abbia ritenuto che la prova è stata raggiunta indipendentemente dalla denuncia all'autorità, il fatto costituito dal danno alla persona arrecato da veicolo non identificato non è suscettibile di essere considerato indimostrato in ragione dell'omessa denuncia.

    Quanto all'affermazione della corte d'appello che il tribunale aveva, con motivazione congrua, escluso che «il sinistro stradale per cui è causa fosse da attribuire a comportamento colposo di un automobilista non identificato», è anch'essa erronea in diritto nella parte in cui è possibile riconnettervi un significato confermativo dell'opinione del primo giudice che, nel caso di cui all'art. 19 citato, il presupposto della responsabilità patrimoniale del Fondo di garanzia è costituito dalla prova positiva della colpa del conducente del veicolo non identificato.

    Anche in tal caso, invero, trova piena applicazione l'art. 2054, primo e secondo comma, c.c., secondo il quale la colpa del conducente, o quella paritetica dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, si presume fino alla prova contraria che ciascuno abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    Le sentenze citate dalla corte d'appello non avallano in alcun modo le conclusioni cui la stessa è addivenuta.

    La prima (Cass., n. 8086/1995, in fattispecie nella quale era dubbia la effettiva causa del sinistro per non essere stati offerti elementi affidabili sulla dinamica dello stesso) chiarisce che l'art. 19, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 non intende assicurare un sistema di tutela a prescindere dalla colpa del danneggiante, come accade in ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta nofault, e in tale contesto argomentativo afferma che il danneggiato che agisca per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia (ora Consap) deve provare che il sinistro s'è verificato per fatto doloso o colposo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto: ma con ciò intendendo non già che l'art. 2054 c.c. subisca deroghe di sorta, bensì che occorre anzitutto la prova del nesso causale tra circolazione del veicolo non identificato e danno e, in secondo luogo, che tale fatto sia connotato da dolo o colpa del conducente (secondo il generale paradigma di cui all'art. 2043 c.c.), senza peraltro incidere sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. a carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia acquisito che il danno è eziologicamente ricollegabile a (fatto del conducente del) veicolo non identificato.

    La seconda (Cass., n. 10484 del 2001, in fattispecie nella quale il rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto non avallava la tesi degli attori, secondo i quali la loro autovettura era uscita di strada, cappottandosi, a causa di abbagliamento da parte di veicolo che assumevano non identificato; e nella quale, inoltre, i testimoni indotti dagli attori erano stati considerati inattendibili, sicché la domanda era stata...

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