Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine655-702

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I.

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 30 marzo 2009, n. 13831 (ud. 11 febbraio 2009). Pres. Campanato - Est. Romis - P.M. Iannelli (conf.) - Ric. Fumagalli

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Veicoli - Confisca - Condanna del conducente - Necessità - Ragioni.

Il veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non è cosa intrinsecamente pericolosa, per cui la confisca del mezzo è dovuta solo se interviene condanna nei confronti del conducente, dovendosi in tal senso ritenere che il riferimento all’art. 240, comma secondo, c.p., operato dall’art. 186, comma secondo, lett. c), c.s., abbia il fine non già di assimilare il suddetto veicolo alle altre cose ivi elencate (per le quali la confisca è prevista in ogni caso), bensì di rimarcare l’obbligatorietà della misura ablativa. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 240) (1).

II.

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 5 marzo 2009, n. 9986 (c.c. 27 gennaio 2009). Pres. Mocali - Est. Galbiati - P.M. Meloni (conf.) - Ric. P.G. in proc. Favè

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Veicoli - Confisca - Riferimento a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 125/2008 - Ammissibilità.

La confisca del veicolo con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore ad 1,50 grammi per litro trova applicazione, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale, anche con riguardo a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma che l’ha introdotta nell’ordinamento (art. 4 della legge n. 125/2008). (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 240) (2).

    (1) In argomento si veda Cass. pen., sez. fer., 25 settembre 200, Simmerle, in Archivio della circolazione e dei sinistri stradali 2009, 312. Secondo tale arresto, nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza caratterizzato da un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il periculum che legittima il sequestro preventivo del veicolo appartenente al conducente è presunto per legge, essendo in tale ipotesi prevista, dall’art. 186, comma secondo, lett. c), c.s., la confisca obbligatoria del mezzo. In dottrina, si veda L. BENINI DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, collana Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009.

    (2) Nulla in termini.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con decreto del 2 luglio 2008 il Gip presso il Tribunale di Milano disponeva, ai sensi del comma 2 dell’art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo della vettura Suzuki Swift di proprietà di Fumagalli Francesco. Il Gip dava atto del fatto che a seguito di un controllo, al Fumagalli era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,90 g/l, cosicché lo stesso era indagato del reato di guida in stato di ebbrezza; osservava ancora il Gip che detta norma, come modificata dalla novella del 2008, ed avuto riguardo al livello del tasso alcolemico riscontrato nell’organismo del Fumagalli, prevedeva la confisca del veicolo se appartenente allo stesso autore del reato; di tal che il sequestro doveva essere disposto in funzione della successiva confisca.

Avverso detto provvedimento presentava istanza di riesame il Fumagalli, contestando l’esistenza stessa del fumus del reato posto che, a suo avviso, in mancanza delle due prove strumentali previste per legge, il fatto sarebbe al più riconducibile nell’ambito di applicazione dell’ipotesi di cui alla fascia a) del secondo comma dell’art. 186 c.s. per la quale non è prevista confisca del veicolo.

Il Tribunale di Milano – in funzione di giudice del riesame – dichiarava inammissibile il gravame.

Quanto alla configurabilità del reato contestato, il tribunale riteneva sussistente il fumus richiamando le circostanze evidenziate nel provvedimento di sequestro quali desumibili dal verbale di contestazione. In particolare, l’esito dell’esame alcolimetrico e le condizioni soggettive del Fumagalli al momento del controllo quali direttamente descritte dagli operanti ed espressamente indicate come causa impeditiva dell’ultimazione del test attraverso l’espletamento della seconda prova. Detto giudice, riteneva esservi peraltro carenza dell’attualità di interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia del tribunale stesso trattandosi di res soggetta a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.; sottolineava il tribunale che l’effetto restitutorio – anche a seguito dell’eventuale accertamento dell’illegittimità del decreto di sequestro gravato – doveva ritenersi impedito dal disposto dell’art. 324, comma 7, c.p.p. che precluderebbe, anche a se-Page 656guito di annullamento del decreto di sequestro, la restituzione dei beni soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p. Conclusivamente, evidenziava il tribunale che non poteva che prendersi atto dell’impossibilità di restituzione ai sensi dell’art. 324 comma 7 c.p.p. e, quindi, della carenza di interesse a una pronuncia sull’impugnazione che, in ogni caso, mai avrebbe potuto determinare la restituzione nel procedimento incidentale.

Ricorre per cassazione il Fumagalli, tramite il difensore, deducendo violazione di legge sull’asserito rilievo della esistenza dell’interesse al riesame, e, conseguentemente, alla restituzione del veicolo, posto che, a suo avviso, sarebbe insussistente il presupposto stesso del sequestro, e cioè la ipotizzabilità, anche in astratto, del reato di cui al secondo comma lett. c) dell’art. 186 c.s. tenuto conto della mancanza della seconda prova con l’etilometro.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito enunciate.

Mette conto premettere che erroneamente il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di riesame.

Stabilisce, invero, l’art. 324, comma 7, c.p.p. che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta «nei casi indicati nell’articolo 240, comma secondo, del codice penale».

Si tratta dei casi riguardanti le «cose che costituiscono il prezzo del reato» e quelle «la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali» costituisca reato; di queste cose è sempre ordinata la confisca obbligatoria (del secondo gruppo di esse «anche se non è stata pronunciata condanna»).

Richiamandosi a detta disposizione il tribunale ha – come si è visto – affermato la carenza di interesse del Fumagalli, dichiarando l’inammissibilità della sua domanda.

Sennonché il veicolo alla guida del quale il soggetto sia sorpreso in stato di ebbrezza non è riconducibile ad alcuna di dette categorie di cose.

Ne deriva che la disposizione del comma 2, lettera c), dell’art. 186 del codice della strada là dove contempla che sia sempre disposta, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena a richiesta delle parti, la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», richiama quest’ultima disposizione non con l’intenzione di affermare che il caso disciplinato rientri tra quelli che detta disposizione contempla, ma semplicemente al fine di rimarcare l’obbligatorietà della confisca, sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato e che sia stata pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento.

In assenza di una norma siffatta il veicolo con il quale è commessa la contravvenzione in esame (e quella di rifiuto dell’accertamento di cui all’art. 186, comma 7), andrebbe ricondotto, seguendo le linee tracciate dall’art. 240 c.p., nel novero delle cose, indicate nel primo comma di detto articolo, soggette a confisca facoltativa.

La confisca è, invece, obbligatoria proprio perché così ha voluto, in deroga all’art. 240 c.p., il legislatore del codice della strada, ma, come si è detto, è rispondente alla ratio legis interpretare il richiamo, contenuto nell’art. 186, al secondo comma dell’art. 240 c.p., non come riferimento alla natura ed alle caratteristiche delle cose ivi elencate, bensì nel senso della previsione della obbligatorietà della confisca per il veicolo condotto da soggetto in stato di ebbrezza ai sensi della lettera c) del secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (ovvero da soggetto che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento): il veicolo non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità e dell’esito del giudizio, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto trovato in (grave) stato di ebbrezza (o che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento in tal modo impedendo di fatto il controllo delle sue condizioni di idoneità alla guida), ed ovviamente all’esito dell’accertamento giudiziale della attribuibilità di quel fatto-reato al soggetto cui è stata sottratta la disponibilità della res con il sequestro.

Siffatta interpretazione, tra l’altro, si pone assolutamente in sintonia con i principi che le Sezioni Unite di questa Corte enunciarono allorquando furono chiamate ad esaminare una analoga questione con riferimento alla confisca prevista dall’art. 722 c.p. («è sempre ordinata la confisca») per il denaro esposto nel gioco d’azzardo e per gli arnesi od oggetti ad esso destinati; nella circostanza, le Sezioni Unite (S.U., sent. n. 5 del 25 marzo 1993 c.c. – dep. 23 aprile 1993 – RV 193120, imp. Carlea ed altri) sottolineando che l’art. 722 c.p. prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna, hanno affermato che, conseguentemente, «l’avverbio “sempre” non sta a significare che la misura deve essere disposta anche nel caso di proscioglimento e in particolare nel caso di estinzione del reato», ed hanno altresì precisato che nei casi dell’art. 240, comma 1, e comma 2, n. 1, come in quello dell’art. 722 c.p., essendo richiesta la condanna, non può essere disposta la confisca se il reato è estinto, mentre a una diversa conclusione deve pervenirsi nel caso dell’art. 240, comma 2, n. 2, che impone la confisca anche nel caso di...

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