Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine39-60

Page 39

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902. Pres. Papa - Est. D'Alonzo - P.M. Apice (conf.)Mancinelli (avv. Valenzise) c. Comune di Ancona (avv.ti Canalini e Fraticelli).

Tributi degli enti pubblici locali - Imposta comunale sugli immobili - Abitazione principale - Contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale - Applicazione della medesima aliquota agevolataCondizioni.

Ai fini dell'imposta sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova del) l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 D.L.vo n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità. (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8) (1).

    (1) Nell'affermare il suddetto principio la Corte ha mutuato la ratio che sorregge le proprie statuizioni in tema di agevolazioni c.d. per l'acquisto della «prima casa». Si vedano in tal senso, Cass. 24 novembre 2006, n. 24986, in Ius&Lex dvd n. 5/08, Ed. La Tribuna; Cass. 3 giugno 1998, n. 5433, in questa Rivista 1998, 530 e Cass. 22 gennaio 1998, n. 563, in Ius&Lex dvd n. 5/08, Ed. La Tribuna.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso notificato il 29 gennaio 2007 al Comune di Ancona (depositato il 13 febbraio 2007), Mancinelli Ivo - premesso che: 1) era comproprietario (con la moglie Russo Rita) di «due unità immobiliari» («entrambe destinate ad abitazione di residenza»), ovverosia di «due appartamenti gemelli posti nello stesso edificio su più piani comunicanti tra loro necessari per la conduzione di una normale vita familiare», per le quali unità aveva calcolato e versato l'imposta comunale sugli immobili (ICI) «applicando l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale»; 2) con apposito «avviso di liquidazione», «non preceduto da alcun avviso di accertamento della maggiore imposta dovuta», il Comune aveva proceduto a «nuovo calcolo o ri-liquidazione dell'ICI in applicazione dell'aliquota ordinaria anziché agevolata in riferimento ad una delle due unità immobiliari» suddette, così «implicitamente negando alla stessa «il requisito dell'"abitazione principale"» -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare («con vittoria di spese ed onorari di lite») la sentenza n. 88/09/06 depositata il 20 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale delle Marche (notificata il 2 dicembre 2006) la quale aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (51/05/04) con cui la Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva respinto il ricorso.

Nel controricorso notificato il 13 marzo 2007 (depositato il 23 marzo 2007) il Comune intimato instava il rigetto dell'impugnazione, con refusione delle spese.

Il 19 giugno 2008 il Mancinelli depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale - premesso: 1) che con il provvedimento impugnato il Comune aveva determinato «la differenza d'imposta sulla base delle rendite attribuite alle tre unità immobiliari» di cui il contribuente era «comproprietario al 50%» e 2) che nel proprio ricorso il Mancinelli aveva sostenuto doversi applicare l'«aliquota prevista per l'abitazione principale... dal momento che due delle unità immobiliari... sono due appartamenti gemelli di modeste dimensioni» utilizzate «necessariamente... come unica abitazione per una normale vita familiare» - ha disatteso l'appello osservando:

al caso di specie

(«due distinte unità immobiliari accatastate separatamente e come tali acquistate dal contribuente, per di più con 5,5 vani catastali cadauna») «non può applicarsi analogicamente la... sentenza» n. 563 pronunciata il 22 gennaio 1998 da questa Corte di legittimità perché «non si tratta... di due piccoli appartamenti che, trovandosi sullo stesso piano, consentono... di realizzarvi, in occasione della loro ristrutturazione, un'unica abitazione da destinare a "prima casa" ad uso degli stessi», per cui «non ricorrono... i requisiti per considerare ambedue gli appartamenti... come prima casa... e, pertanto, tassabili ai fini ICI con l'aliquota ridotta».

  1. - Il Mancinelli impugna tale decisione con tre motivi di ricorso.

    A. Con il primo motivo il contribuente - assumendo che «l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2002 risulta fondato sulla seguente motivazione "considerato che l'applicazione dell'aliquota agevolativa è subordinata alla presentazione dell'apposita autocertificazione da consegnare contro i termini di versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, in mancanza di tale autocertificazione è applicabile l'aliquota maggiorata"» - denunzia («art. 360 n. 5Page 40 c.p.c.») «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» sul «punto essenziale e decisivo della controversia» relativo alla «eccepita nullità dell'avviso di liquidazione ICI impugnato perché carente di motivazione come richiesto dall'art. 11, comma 2, D.L.vo n. 504/92» ed adduce che la Commissione tributaria regionale ha «totalmente omesso di esaminare e decidere» il «profilo di nullità dell'atto impugnato», costituito dalla «assoluta carenza di motivazione» dello stesso, profilo «eccepito... con il ricorso in primo grado» e riproposto «in sede di appello».

    B. Con il secondo motivo il ricorrente, «in conseguenza della censura posta a fondamento del primo motivo», denunzia («art. 360 n. 3 c.p.c.») «violazione, mancata o falsa applicazione art. 11, comma 2, D.L.vo 504/92, art. 3, comma 1, legge n. 241/90 e art. 7, comma 1, legge n. 212/2000» esponendo che «la Commissione tributaria regionale... ha omesso di applicare specifica norma di legge (art. 11, comma 2, D.L.vo 504/92 in materia di ICI) che si assume perciò violata o disapplicata unitamente ad altre norme in materia fiscale e amministrativa nei rapporti tra P.A. e cittadino quali l'art. 3, comma 1, legge n. 241/90 e art. 7, comma 1, legge n. 212/2000»,

    A conclusione il Mancinelli (ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.) formula «quesito di diritto» nel quale chiede a questa Corte di accertare e stabilire («accerti e stabilisca») «se l'avviso di accertamento impegnato è stato emesso o meno dal Comune... in violazione di tali norme di legge in relazione al suo contenuto ed in particolare se in esso si evincono tutti i presupposti e le ragioni della pretesa del Comune ovvero se l'obbligo motivazionale dell'accertamento può ritenersi adempiuto o meno dal Comune».

    C. Con il terzo (ed ultimo) motivo il Macinelli - premesso che «l'immobile in cui [egli]... vive assieme alla moglie è costituito, sin dall'origine, su tre livelli (piano seminterrato, piano terra e mansarda)» e che «soltanto a seguito della regolarizzazione con condono edilizio di una parte della supeficie del seminterrato, (essi) proprietari hanno optato di accatastare il seminterrato separatamente dal piano terra e dalla mansarda, pur mantenendo inalterata la destinazione d'uso di tutti e tre i livelli a propria abitazione - censura l'inapplicabilità al caso, affermata dal giudice di appello, del principio di diritto affermato nella sentenza «n. 563 del 22 gennaio 1998» di questa Corte in ordine al «merito dell'atto impugnato» e denunzia «violazione o falsa applicazione art. 8 D.L.vo n. 504/92» esponendo:

    - «l'applicazione dell'aliquota agevolata ICI prevista per l'abitazione principale ad entrambe le unità immobiliari effettivamente adibite a tale uso, è un principio che vige nella ratio della legge... in materia e alcuna norma subordina tale applicazione al fatto che tutti i vani debbano trovarsi allo stesso piano o che debba necessariamente dipendere dal numero dei vani che compongono ciascuna unità immobiliare»;

    - «il principio invocato... risulta chiaramente affermato in materia di imposta di registro» da questa Corte («sent. 22 gennaio 1998 n. 563»), secondo cui «se deve ammettersi che le agevolazioni per la prima casa... possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate, nel loro insieme, dagli acquirenti a costituire un'unica unità abitativa, e che quindi il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici... assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma quella che ricevono a seguito dell'acquisto»;

    - con decisione «n. 39/03/07» («versata in atti») la Commissione tributaria provinciale «ha accolto il ricorso avverso l'vviso di accertamento dell'ICI 2003».

    Il ricorrente, quindi, chiede («quesito di diritto») a questa Corte:

    a) di accertare e stabilire («accerti e stabilisca») «se appare legittimo o meno riconoscere il diritto all'applicazione di aliquota agevolata ICI prevista per l'abitazione principale a favore di quel contribuente proprietario di due unità immobiliari dislocate su diversi piani tutte comunicanti tra loro e dichiaratamente e di fatto tutte godute e destinate ad abitazione principale del proprio nucleo familiare e ciò in relazione ad entrambe le unità immobiliari anziché ad una sola come preteso dal Comune impositore» e, «per l'effetto»,

    b) di pronunciare («pronunci») «o meno la nullità dell'atto impugnato».

  2. Il Comune, dal suo canto, rivendica la «legittimità»:

    - sia dell'«avviso di liquidazione con riferimento alle rendite catastali assegnate dall'Ufficio del territorio», atteso che, a suo giudizio,«la sola differenza tra la dichiarazione del contribuente e la... liquidazione della maggiore imposta» è «consistita nella diversa aliquota calcolata... sulla... minore... unità immobiliare, mentre tutti gli altri presupposti... sono rimasti invariati»;

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT