Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1129-1158

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 settembre 2008, n. 35396 (ud. 21 maggio 2008). Pres. Grassi - Est. Onorato - P.M. Salzano (parz. diff.) - Ric. P.M. in proc. X

Istruzione e scuole - Contravvenzioni all'obbligo dell'istruzione ai minori - Istruzione media - Configurabilità dell'illecito penale ex art. 731 c.p. - Portata.

Integra illecito penale l'inosservanza non solamente dell'obbligo dell'istruzione elementare ma anche dell'obbligo relativo all'istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado avvero sino al quindicesimo anno di età; seppure infatti l'art. 731 c.p. si limiti a contemplare direttamente la sola inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare, la sanzione relativa all'obbligo di istruzione secondaria deriva dal combinato disposto degli artt. 731 e dell'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 731; L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8) (1).

    (1) Conformi i lontani precedenti: Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 1988, Di Perno in questa Rivista 1988, 851 e Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 1989, Di Pierro, in Giust. pen 1990, 303. Si veda anche la discutibile pronuncia Cass. pen., sez. III, 26 aprile 1988, Gentilezza, pubblicata per esteso in questa Rivista 1988, 1057, per la quale la volontà del minore, contraria a ricevere l'istruzione obbligatoria, costituisce giusto motivo idoneo ad escludere l'antigiuridicità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 c.p. ascritta al genitore, purché si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligato; il rifiuto deve poi permanere dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1 - Veniva rinviata a giudizio davanti al Giudice di pace di Catanzaro per rispondere del reato di cui all'art. 731 c.p. perché, quale genitrice di Y e Z, senza giustificato motivo, aveva omesso di far loro impartire «la prescritta istruzione obbligatoria» (accertato in Catanzaro in data antecedente all'8 giugno 2004).

Il giudice, con sentenza del 17 settembre 2007, assolveva l'imputata per non aver commesso il fatto (recte perché il fatto non sussisteva), osservando che:

a) la norma codicistica punisce solo l'inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente all'inosservanza dell'obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno d'età dalla legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) alla data di accertamento del reato, le minori Y e Z nate rispettivamente il 30 settembre 1990 e il 13 ottobre 1989, avevano entrambe superato l'età per la istruzione elementare obbligatoria.

  1. - Il Procuratore distrettuale di Catanzaro, con atto del 24 ottobre 2007, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della norma incriminatrice.

    Osserva al riguardo che l'art. 731 c.p. punisce l'inosservanza dell'obbligo della istruzione, tanto elementare che post-elementare, anche perché l'art. 8 della legge 1859/1962 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media.

  2. - Il ricorso è fondato.

    L'art. 731 c.p. punisce con l'ammenda fino a trenta euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare.

    Tuttavia l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ha esteso l'obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico (comma 2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all'obbligo si applicano «le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo della istruzione elementare» (comma 3).

    Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto art. 731 c.p.

    Le altre disposizioni che possono venire in rilievo sono quelle dell'art. 185 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione), secondo cui i responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad ammenda da due a cinquanta lire su ordinanza del podestà (ora sindaco), e sono ammessi a fare oblazione ai sensi della legge comunale vigente; in mancanza di oblazione, la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede secondo le vie ordinarie.

    Queste disposizioni, peraltro, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi devono intendersi tacitamente abrogate per incompatibilità con l'art. 731 e con tutto il sistema delle pene previsto dal codice penale del 1930. BastiPage 1130 osservare al riguardo che secondo il codice penale le pene dell'ammenda sono demandate alla esclusiva competenza del giudice e non possono essere irrogate dall'autorità amministrativa.

    Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto dell'art. 8 legge 1859/1962 e dell'art. 731 c.p., chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico, è punito con l'ammenda fino a trenta euro.

    È appena il caso di sottolineare come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell'art. 731 c.p., ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicità penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o sino al compimento dei quindici anni, dall'altro ha previsto la violazione del precetto la sanzione penale già contemplata nell'art. 731 per la inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare (ora primaria).

  3. - In seguito, l'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale) e l'art. 1, comma 3, del D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n. 53) hanno ulteriormente esteso l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Ma gli stessi articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto l'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza al nuovo obbligo scolastico.

    Perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado).

  4. Tanto premesso, non può essere accolta la conclusione del pubblico ministero in sede, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il contestato reato estinto per prescrizione.

    Infatti, l'obbligo scolastico penalmente sanzionato per Z si è protratto almeno sino al 13 ottobre 2004, mentre per Y si è protratto almeno sino al 30 settembre 2005, sempre che in entrambi i casi ciascuna minore abbia osservato per almeno otto anni le norme sulla frequenza scolastica e in genere sull'obbligo scolastico.

    Ciò significa che la prescrizione massima del reato maturerà non prima del 13 ottobre 2009, con riguardo a Y, e del 30 settembre 2010, con riguardo a Z. Infatti, poiché dalla sentenza impugnata sembra che il procedimento sia stato registrato solo nel 2006, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, alla fattispecie deve essere applicata la nuova disciplina prescrizionale introdotta da questa legge, secondo cui per tutte le contravvenzioni la prescrizione matura nel termine minimo di quattro anni (nuovo testo dell'art 157, comma 1, c.p.), prolungabile sino a un quarto (e quindi sino a cinque anni) in caso di atti di interruzione (nuovo testo degli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p.), termine decorrente dalla cessazione della condotta penale, trattandosi di reato omissivo permanente (ex nuovo testo dell'art. 158 c.p., che non considera più come dies a quo la cessazione della continuazione).

    In conclusione, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio affinché il nuovo giudice proceda a nuovo giudizio osservando i principi sopra esposti.

    Poiché, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., si tratta di ricorso immediato per cassazione contro una sentenza appellabile (a seguito della pronuncia 26/2007 della Corte costituzionale), gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 8 settembre 2008, n. 34877 (ud. 5 giugno 2008). Pres. Cosentino - Est. Fiandanese - P.M. Meloni ... (conf.) - Ric. Barra

    Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Autorizzazione ad assentarsi - Provvedimenti emessi ex art. 284, comma 3, c.p.p. - Natura - Impugnazioni - Disciplina - Portata - Fattispecie.

    Ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, c.p.p., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, in quanto incidenti sullo status libertatis, si applicano le regole sull'impugnazione dettate...

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