Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine589-644

Page 589

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 1 luglio 2009, n. 26699 (ud. 26 giugno 2009). Pres. De Roberto - Est. Ippolito - P.M. (...) - Ric. P.M. in proc. Genchi

Prova penale - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame - Fumus commissi delicti - Complessivo contenuto del decreto - Valutazione - Necessità. Prova penale - Sequestri - Decreto - Sequestro probatorio - Annullamento del tribunale del riesame - Impugnazione del P.M. - Estrazione di copia dei reperti sequestrati prima della restituzione - Conseguenze.

Il giudice del riesame del sequestro probatorio, nel valutare se il fatto per cui si procede sia astrattamente configurabile come reato, non può fare riferimento soltanto all’addebito provvisorio indicato nell’intestazione del provvedimento assunto nella forma del decreto ma deve avere riguardo al contenuto complessivo dello stesso che, a differenza della sentenza, non ha un’articolazione predeterminata dalla leggeepigrafe, dispositivo, motivazioneed è atto unitario in cui le varie parti di cui si compone graficamente non hanno autonomo rilievo. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 253; c.p.p., art. 257; c.p.p., art. 324) (1).

L’interesse all’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di annullamento del tribunale del riesame in ordine al decreto di sequestro probatorio di supporti informatici non viene meno nel caso in cui abbia proceduto all’estrazione di copia di reperti prima della loro restituzione all’avente diritto, e ciò perché il ripristino del vincolo probatorio gli consentirebbe di procedere a tutti gli accertamenti a cui aveva finalizzato il sequestro stesso. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 253; c.p.p., art. 257; c.p.p., art. 324) (2).

    (1) Si veda Trib. pen. Milano, sez. XI, 29 febbraio 2008, X, in Foro ambrosiano 2009, 2, 155. Secondo il giudice di merito, il tribunale deve stabilire, in sede di riesame del sequestro probatorio, l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza non limita, però, i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente «prendere atto» della tesi accusatoria senza svolgere altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. È preclusa al giudice una valutazione di merito circa la fondatezza degli elementi di fatto portati dall’accusa e dalla difesa, poiché tale valutazione conduce ad un giudizio che eccede il controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. II, 2 maggio 2007, Gallo, in questa Rivista 2008, 368.

    (2) Nulla in termini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. – Il procuratore della Repubblica di Roma ricorre, ex art. 325 c.p.p., contro l’ordinanza pronunciata in data 8 aprile 2009, con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento d’istanza di riesame, ha annullato il decreto di perquisizione locale e dei sistemi informatici e il successivo sequestro probatorio del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici, emesso dal P.M. in data 11 marzo 2009 (ed eseguito in data 13 marzo 2009) nei confronti di Gioacchino Genchi, indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p. (acc. in Roma il 21 gennaio 2009 e il 7 febbraio 2009).

  1. – Il ricorrente richiede l’annullamento dell’ordinanza, deducendo, ex art. 606.1 lett. b) c.p.p., tre motivi d’impugnazione per violazione di legge.

    Con il primo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 253 e 257, nonché degli artt. 247-252 c.p.p.) si censura l’ordinanza impugnata perché il tribunale, esorbitando dal compito demandatogli dal codice di rito, anziché limitare la propria verifica all’astratta possibilità di assumere il fatto attribuito al Genchi nella fattispecie di cui all’art. 323 c.p., ha compiuto un accertamento di merito, escludendo la concreta fondatezza dell’accusa.

    Il secondo motivo (violazione dell’art. 323 c.p. e dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, nonché degli artt. 359 e 366 in relazione all’art. 257 c.p.p. e all’art. 112 della Costituzione) censura il tribunale per avere escluso l’astratta configurabilità del delitto di abuso di ufficio del consulente tecnico in ordine all’acquisizione di tabulati di parlamentari in violazione dell’art. 4 della legge n. 140/2003.

    Con il terzo motivo (violazione dell’art. 323 c.p. nonché degli artt. 204 c.p.p. e 66 att. c.p.p. nel testo vigente all’epoca dei fatti) il ricorrente contesta la ritenuta indeterminatezza e incertezza della contestazione, evidenziando che dalla lettura delle informative di P.G. si evince chiaramente che la contestazione provvisoria di abuso è riferita all’acquisizione e sviluppo da parte del consulente tecnico dei tabulati di un cellulare e di un’utenza – in ordine al quale era stato opposto il segreto di Stato – senza che siano state rispettate le procedure per l’esclusione del segreto di Stato formalmente opposto.

  2. – In data 19 giugno 2009, il difensore dell’indagato ha depositato memoria difensiva con cui si richiede la declaratoria d’inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo, l’inammissibilità o il rigetto degli altri due motivi, condividendosi le conclusioni e le argomentazioni del provvedimento impugnato. Con particolare riferimento al terzo motivo d’impugnazione, si osserva che il ricorrente, con «l’asserita violazione del segreto di Stato» introducePage 590 «una novità... finora sconosciuta agli atti di causa, all’imputazione provvisoria fissata con il decreto di perquisizione e sequestro eseguito il 13 marzo (al cui interno l’espressione «segreto di Stato» non esiste) e, infine, alle informative del R.O.S. trasmesse dalla procura per l’udienza dinanzi al tribunale del riesame».

    Si deduce, infine, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse, avendo il P.M., in epoca successiva alla proposizione del ricorso, disposto la restituzione dei reperti in sequestro, previa estrazione di copia del contenuto informatico di essi.

    Nell’odierna udienza, il difensore ha oralmente illustrato le argomentazioni svolte nella predetta memoria, insistendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 2. – È preliminare l’esame relativo all’interesse all’impugnazione da parte del ricorrente a seguito della restituzione dei reperti sequestrati, previa estrazione e trattenimento di copie da parte del pubblico ministero.

    A sostegno della richiesta, la difesa richiama la prevalente giurisprudenza di questa Corte, recentemente convalidata a Sezioni Unite, secondo cui «una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni» (Cass., Sez. un., n. 18253/2008, Tchmil).

    La fattispecie in cui è intervenuta tale pronuncia è diversa da quella oggetto dell’odierno esame. Essa (come i vari precedenti rappresentativi dell’indirizzo giurisprudenziale convalidato dalle Sezioni Unite) fa riferimento all’istanza di riesame (o al successivo ricorso per cassazione) proposta dalla parte privata dopo che la cosa, già sequestrata, sia stata restituita, previa estrazione di copia, per autonoma iniziativa del pubblico ministero, il quale ha ritenuto non più necessario mantenere in sequestro probatorio la cosa in originale, ritenendo evidentemente di poter soddisfare le esigenze investigative con l’estrazione di copie.

    In tale ipotesi, affermano le Sezioni Unite, essendo «il giudizio di riesame e l’eventuale ricorso in cassazione [...] funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge [...], la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l’interesse all’impugnazione», in quanto «il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l’interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale».

    Situazione ben diversa è quella in cui la parte pubblica (come nel caso di specie) è stata obbligata a restituire i beni, a seguito dell’intervenuta pronuncia d’annullamento del tribunale ex art. 325 c.p.p., ed ha proceduto ad estrazione di copia dei reperti in sequestro, senza avere la possibilità di procedere alle indagini che aveva programmato di realizzare e cui erano finalizzati perquisizione e sequestro.

    Nel primo caso, la parte privata chiede di ottenere un risultato (dissequestro e restituzione) che ha già raggiunto e l’incidenza effettiva dell’eventuale decisione favorevole della Corte sarebbe nulla, giacché l’eventuale pronuncia positiva sulla richiesta d’annullamento del provvedimento impugnato rimarrebbe puramente astratta perché inidonea a produrre altri effetti, in fatto o in diritto, favorevoli all’impugnante. Da ciò la mancanza di interesse all’impugnazione.

    Nel secondo caso, il pubblico ministero chiede la restituzione di beni, ritenuti necessari a fini probatori, della cui disponibilità è stato privato con provvedimento del giudice, che egli assume essere stato adottato in violazione di legge. L’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina il ripristino del vincolo sulla cosa, con evidenti effetti favorevoli per la parte pubblica, che riacquista la disponibilità dei beni sequestrati con possibilità di procedere a tutti gli esami a fini probatori che avevano eventualmente motivato il provvedimento di perquisizione e di sequestro. Né è questa la sede per discutere, ciò che nessuno ha peraltro richiesto, della valenza probatoria dei beni sottoposti al sequestro, poi annullato dal tribunale.

    Nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT