Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 7 gennaio 2008, n. 27 (ud. 20 dicembre 2007). Pres. Gemelli - Est. Conti - P.M. Esposito (conf.) - Ric. Tonelli

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Modalità di presentazione - Individuazione.

La richiesta del riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 324 comma 5 c.p.p. (1).

    (1) Le Sezioni Unite, con due decisioni assunte in pari data (Cass. pen., S.U., 7 gennaio 2008, nn. 27 e 26) danno continuità con quanto statuito dalla sentenza, sempre delle S.U., del 7 luglio 1993, Esposito, pubblicata integralmente in questa Rivista 1993, 403, secondo la quale la richiesta di riesame delle misure cautelari, sia reali che personali può essere proposta anche con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 c.p.p., ed in tal caso l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il giorno 1º febbraio 2007, personale appartenente alla Digos della Questura di Varese procedeva, ex art. 352 c.p.p., alla perquisizione dell'immobile di proprietà di Ivan Tonelli, sorpreso a vendere gasolio sulla pubblica via. All'esito della perquisizione, gli operanti sottoponevano a sequestro probatorio numerose taniche, cinque delle quali contenenti benzina, tredici contenenti gasolio, e altre ancora, in numero di quarantasette, vuote. Con decreto del 3 febbraio 2007, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese convalidava il sequestro, a norma dell'art. 355 c.p.p., ritenendo configurabili i reati di cui agli artt. 624, 625, 678, 679 c.p. Il decreto veniva notificato all'indagato in data 12 febbraio 2007. In data 22 febbraio 2007, l'avv. Fabrizio Busignani, che nel frattempo era stato nominato difensore dal Tonelli, inoltrava per posta raccomandata richiesta di riesame avverso il suddetto decreto del pubblico ministero. Il plico perveniva al Tribunale di Varese in data 24 febbraio 2007. Nella richiesta, sottoscritta dall'avv. Busignani, si chiedeva l'annullamento del decreto di convalida del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate al Tonelli. Con decreto in data 26 febbraio 2007, il pubblico ministero disponeva la restituzione a Eugenio Villani, datore di lavoro del Tonelli, della benzina e del gasolio in sequestro, mantenendo il vincolo solo sulle taniche vuote.

  1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 c.p.p. in relazione all'art. 355 comma 3 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, in quanto «depositata solo il 24 febbraio 2007, quindi oltre il termine di dieci giorni fissato dagli artt. 355-324 c.p.p.» e, relativamente al carburante, per sopravvenuta carenza di interesse stante l'intervenuto dissequestro, e condannava il Tonelli al pagamento delle spese del procedimento.

  2. - Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo dell'avv. Fabrizio Busignani, il quale, premessa una puntualizzazione cronologica dell'iter della procedura relativa al sequestro e alla impugnativa davanti al tribunale del riesame, denuncia la violazione degli artt. 324, 582 e 583 c.p.p., osservando che, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza in data 11 maggio 1993, ric. Esposito Mocerino, seguita da conforme giurisprudenza, deve considerarsi rituale la formalità della spedizione della richiesta di riesame a mezzo posta, sicché erroneamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta. A detto motivo di ricorso, fanno poi seguito, con la precisazione che vengono fatte «per mero scrupolo», ulteriori doglianze, con le quali si evidenziano: l'assoluta mancanza di motivazione del decreto di convalida del sequestro, in particolare circa il nesso di pertinenza tra le cose e i reati ipotizzati; la non configurabilità delle fattispecie criminose; la carente indicazione delle esigenze di cautela o di urgenza; la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato. Il ricorrente conclusivamente ha chiesto in via principale l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e conseguentemente del decreto di convalida del sequestro; e, in via subordinata, l'annullamento con rinvio della medesima ordinanza.

  3. - La quinta sezione della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza resa alla camera di consiglio del 18 settembre 2007, rilevato un contrasto di giurisprudenza circa la ritualità della proposizione a mezzo posta della richiesta di riesame in tema di provvedimenti di sequestro, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p. In particolare nella ordinanza si osserva che pur dopo la sentenza delle Sezioni Unite in data 11 maggio 1993, ric. Esposito Mocerino, con la quale era stato affermato che la richiesta di riesame ai sensi vuoi dell'art. 309 vuoi dell'art. 324 c.p.p. poteva essere proposta anche mediante telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 c.p.p., alcune decisioni delle singole sezioni ave-Page 158vano mantenuto la linea interpretativa secondo cui il richiamo fatto dagli artt. 309 comma 4 e 324 comma 2 c.p.p. alle forme dell'art. 582 c.p.p., e non anche a quelle di cui all'art. 583 c.p.p., rendeva inammissibile una richiesta di riesame proposta con l'uso del mezzo postale; e che tale indirizzo dissenziente si è poi consolidato, con riguardo alle sole richieste di riesame avverso provvedimenti di sequestro, dopo che la legge 8 agosto 1995, n. 332, mentre aveva inserito nell'art. 309 comma 4 il richiamo anche alle forme dell'art. 583 c.p.p., aveva lasciato inalterato nell'art. 324 comma 2 c.p.p. il solo richiamo alle forme dell'art. 582 c.p.p. A tale restrittivo indirizzo, si osserva ancora nella ordinanza, continua però a contrapporsi quello in linea con le indicazioni ermeneutiche segnate dalla sentenza Esposito Mocerino, la cui validità non poteva ritenersi essere intaccata dalle novità recate dalla legge n. 332 del 1995; ed è appunto su questa linea interpretativa che espressamente afferma di collocarsi il collegio rimettente, richiamando le argomentazioni rese dalle Sezioni Unite. Si è peraltro ritenuto che, perdurando e anzi precisandosi su altre basi normative il contrasto, fosse doveroso rimetterne la risoluzione alle Sezioni Unite.

  4. - Nell'imminenza della udienza ha depositato memoria l'avv. Busignani, che insiste per l'accoglimento del ricorso, tra l'altro evidenziando che, come si ricava dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, sussiste una omogeneità di disciplina tra misure cautelari reali e personali quanto al regime della impugnazione, sicché anche per le prime deve ritenersi ammissibile la spedizione dell'atto di riesame a mezzo di raccomandata, non ostandovi, in mancanza di una ratio differenziatrice, la riformulazione del solo comma 4 dell'art. 309 c.p.p. ad opera della legge n. 332 del 1995. Inoltre si sostiene che l'interesse al ricorso permane, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 405 comma 1 bis c.p.p., pur dopo la sopravvenuta «perdita di efficacia della misura» (recte, del provvedimento di sequestro).

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La questione di diritto implicata dal ricorso, a prescindere dalle particolarità della fattispecie concreta, è riassumibile nel seguente quesito: «se la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro sia validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche mediante telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di posta raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 324 comma 5 c.p.p.».

  5. - Al quesito deve essere data risposta affermativa.

  6. - Nella versione originaria del codice di rito, ai fini della presentazione delle richieste di riesame di misure cautelari personali o di provvedimenti di sequestro (non solo cautelari ma anche probatori), si rimandava alle «forme previste dall'articolo 582» (artt. 309 comma 4 e 324 comma 2).

    L'art. 582 c.p.p. disciplina, in via generale, le formalità della presentazione dell'atto di impugnazione, prevedendo, tra l'altro, che esso debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Questa ultima specificazione è però espressamente derogata per le richieste di riesame, che si presentano nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, se si tratta di richieste avverso provvedimenti di sequestro (art. 324 comma 5) o in quella del tribunale «distrettuale», se si tratta di richieste avverso provvedimenti di coercizione personale (art. 309 comma 7, come novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332). Il mancato rinvio da parte degli artt. 309 e 324 c.p.p. all'art. 583 c.p.p., che prevede, anch'esso in via generale, che le impugnazioni possano essere proposte con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata (comma 1), e che in tal caso l'impugnazione si considera proposta dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma (comma 2), aveva fatto sorgere un contrasto interpretativo nell'ambito della Corte di cassazione, con riferimento, in genere, alle richieste di riesame: in alcune decisioni si era affermato che l'esclusivo rinvio alle forme dell'art. 582 c.p.p. rendesse inammissibile la proporzione della richiesta a mezzo di telegramma o con l'invio dell'atto per posta raccomandata, dato che queste forme erano previste dall'art. 583, che però non era richiamato dagli artt. 309 e 324 c.p.p.; secondo un opposto orientamento, il rinvio esplicito all'art. 582 implicava quello, ad esso complementare, all'art. 583.

  7. - Le Sezioni Unite, investite della risoluzione del contrasto, avevano, con la sentenza emessa alla c.c. dell'11 maggio 1993...

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