Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine123-160

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832. Pres. Carbone - Est. Botta - P.M. Gambardella (conf.)Montepaschi Se.Ri.t. (avv. Conti) c. Leonardi Agatino & C. Snc

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Tasse automobilistiche - Appartenenza alla giurisdizione del giudice tributario - Sollecito di pagamento della predetta tassa - Impugnazione - Giurisdizione del giudice tributario - Inclusione.

Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica (anche se, come nella specie, si eccepisca soltanto l'intervenuta prescrizione della pretesa dell'amministrazione), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'esecuzione del titolo relativo. Il sollecito di pagamento della predetta tassa non costituisce atto dell'esecuzione forzata, e pertanto la sua impugnazione non è sottratta alla giurisdizione del giudice tributario. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19) (1).

    (1) Si rimanda in argomento alle sentenze citate in parte motiva: Cass. civ., S.U., 15 maggio 2007, n. 11077, in Ius&Lex dvd ed. La Tribuna n. 1/2008, che attribuisce alle commissioni tributarie, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli «atti della esecuzione tributaria», fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D.L.vo n. 546/1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora; Cass. civ., S.U., 24 luglio 2007, n. 16289, pubblicata in questa Rivista 2008, 37, che in tema di giursidizione in ordine al ricorso avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della tassa e della soprattassa dovute in caso di trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole o industriali senza l'autorizzazione di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, ha affermato la «natura indiscutibilmente tributaria» delle tasse automobilistiche e la devoluzione del relativo contezioso alla giurisdizione del giudice tributario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La società Leonardi Agatino & C. Snc impugnava dinanzi al Giudice di pace di Catania due «solleciti di pagamento» dell'11 novembre 2003, riferiti a tre cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro 290,56 per la «tassa automobilistica» relativa agli anni 1993, 1994 e 1995, eccependo la prescrizione del credito tributario.

La convenuta società di riscossione dei tributi - Montepaschi Se.Ri.t. -, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario e contestava che fosse intervenuta la pretesa prescrizione.

Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che la materia dedotta in controversia, laddove la parte attrice avesse sollevato eccezione in merito al tributo, sarebbe spettata all'esclusiva giurisdizione del giudice tributario: tuttavia, essendosi limitata la parte attrice a dedurre l'intervenuta prescrizione del credito, la materia specifica del contendere esulava, ad avviso del giudicante, da quella esclusiva giurisdizione e poteva essere esaminata e decisa dal giudice ordinario. Il giudice adito, quindi, accoglieva la domanda attrice della quale riconosceva la fondatezza, condannando anche la società concessionaria convenuta al pagamento del credito prescritto a favore dell'ente impositore.

Avverso tale sentenza, la società Montepaschi Se.Ri.t. propone ricorso per cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali deduce specificamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene che alla luce dell'art. 2, D.L.vo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12, L. n. 448 del 2001, tutte le controversie che abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e specie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario: tra dette controversie rientrano, quindi, anche quelle che riguardano la c.d. tassa automobilistica. Innanzi al giudice tributario dovrebbe, altresì, farsi valere la eventuale eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione di esigere il tributo.

Non può esservi dubbio sul fatto che il motivo di ricorso sia fondato per quanto concerne la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario delle controversie aventi ad oggetto la «tassa automobilistica», come, peraltro, ha riconosciuto, senza incertezze, il giudice di pace nella stessa sentenza impugnata. Queste Sezioni Unite si sono già pronunciate in tal senso, affermando che «le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ed integrato dall'art. 3 bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario», il quale è pertanto chiamato a decidere sull'an e sul quantum della tassa di circolazione dovuta (Cass., S.U., nn. 16289 e 11077 del 2007).

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Il problema che più specificamente si poneva nel caso di specie concerneva, tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere alla eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della controversia stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del giudice ordinario. Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione.

Ma siffatta considerazione non basta ad esaurire l'esame della questione, dato che nella specie il fatto estintivo opposto è sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), tenuto conto che la disposizione di cui al già ricordato art. 2, D.L.vo n. 546 del 1992, nella formulazione tuttora vigente, sottrae alla esclusiva giurisdizione del giudice tributario «le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Si tratta, pertanto, di accertare se il «sollecito di pagamento» inviato al contribuente, e dallo stesso impugnato innanzi al Giudice di pace di Catania, possa essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata tributaria sui quali difetta la giurisdizione del giudice tributario.

La classificabilità dell'atto fatto oggetto di impugnazione del presente giudizio tra gli «atti dell'esecuzione forzata» deve essere escluso. Il «sollecito di pagamento» ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame, è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato «avviso di mora» - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.L.vo n. 546 del 1992.

Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tribuario, tutti quegli atti che, pur essendo «atipici» in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la giurisprudenza della Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di Tosap e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali).

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata la giurisprudenza del giudizio tributario: conseguenzialmente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. Nell'accoglimento del primo motivo, restano assorbiti i restanti motivi di ricorso. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 12 novembre 2007, n. 23506. Pres. Pontorieri - Est. Migliucci - P.M. Russo (diff.) - Comune di Avellino ed altro (avv. Manganiello e Brigliadoro) c. MI.BA Srl

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Contenuto - Indicazione della sanzione minima edittale - Omessa precisazione dell'importo da pagare in misura ridotta - Conseguenze - Nullità del verbale.

È nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l'indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell'importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 23; nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 202; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 393; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16) (1).

    (1) Nel senso che qualora non sia ammissibile il pagamento in...

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