Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine11-39

Page 11

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 7 novembre 1998, n. 11246. Pres. Pellegrino - Est. Panebianco - P.M. Martone (conf.) - Bandini (avv.ti Tonelli Conti, Ippoliti e Zaina) c. Prefettura di Pesaro e Urbino

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione della patente di guida ex art. 223, terzo comma, nuovo c.s. per circolazione nonostante precedente sospensione - Irrogazione concorrente con la revoca inflitta in sede penale - Illegittima duplicazione di sanzioni in relazione al medesimo fatto - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ex art. 223, comma terzo, c.s. per effetto della violazione dell'art. 218, comma sesto, stesso codice (circolazione nonostante la patente fosse stata già sospesa), ben può concorrere con quello di revoca della patente, irrogata in sede penale, per violazione del medesimo art. 218, comma sesto, c.s., trattandosi di sanzioni che, sebbene relative allo stesso fatto storico, presentano pur sempre natura e finalità diverse, l'una (la sospensione) risultando di carattere provvisorio e cautelare, l'altra (la revoca) collegata, invece, al definitivo accertamento della contestata violazione. (Nuovo c.s., art. 218; nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti che abbiano affrontato l'esatta fattispecie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Bandini Riccardo proponeva opposizione avanti al Pretore di Pesaro avverso il provvedimento del 24 maggio 1995 con cui il Prefetto di Pesaro-Urbino aveva disposto ai sensi dell'art. 223 c.s. la sospensione della patente di guida nei suoi confronti per il periodo di mesi sei in relazione alla violazione dell'art. 218, comma 2 dello stesso codice della strada accertata il 13 maggio 1995 in Novafeltria ove circolava alla guida di un'autovettura nonostante la patente gli fosse stata sospesa dal Prefetto di Forlì.

All'esito del giudizio il pretore con sentenza del 20 maggio 1996 rigettava l'opposizione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Bandini Riccardo, deducendo un unico motivo di censura e sollevando anche eccezione di incostituzionalità.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Pregiudizialmente è il caso di rilevare la legittimità della notifica del ricorso per cassazione in esame effettuata direttamente al prefetto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore pronunciata in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione del prefetto irrogativa della sanzione amministrativa, la relativa notifica deve essere effettuata allo stesso prefetto presso il suo ufficio qualora questi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado ovvero si sia costituito in giudizio personalmente o tramite un proprio funzionario in quanto l'art. 23 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel prevedere che l'opposizione deve essere notificata alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento, assegna a tale autorità la legittimazione processuale e sostanziale per l'intero arco del procedimento e quindi la qualità di destinataria degli atti, in deroga all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (in tal senso sez. un. n. 6254/88 e da ultimo Cass. n. 8081/96; Cass. n. 5429/97).

Pertanto, risultando dagli atti che la prefettura si era costituita in primo grado tramite un proprio funzionario, senza alcun intervento da parte dell'avvocatura distrettuale, legittimamente il ricorso per cassazione è stato notificato direttamente al prefetto.

Con l'unico motivo di ricorso Bandini Riccardo denuncia violazione degli artt. 2 e 34 c.p.c.; 205, 223 e 224 c.s.; 22 e 23 L. 689/81 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta di essere stato sottoposto illegittimamente a due procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, nonché ad una duplice sanzione per lo stesso fatto, avendo il Prefetto di Pesaro disposto la sospensione della patente di guida per mesi sei ed il Gip presso la Pretura di Pesaro provveduto a sua volta, nel procedimento penale riguardante lo stesso episodio, oltre all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. su richiesta delle parti, anche alla revoca della patente ai sensi dell'art. 218 c.s. Solleva poi questione di illegittimità costituzionale dell'art. 218 comma 5 c.s. (recte comma 6) in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la facoltà del giudice penale di valutare la possibilità di graduare la sanzione.

La censura è infondata, non trattandosi di una duplicità di sanzioni irrogate per lo stesso fatto, come invece sostiene il ricorrente.

Il presente giudizio riguarda infatti il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ai sensi dell'art. 223 comma 3 c.s. per la durata di mesi sei nei confronti del ricorrente in quanto, in violazione dell'art. 218 comma 6 dello stesso codice della strada, circolava nonostante detta patente gli fosse stata sospesa.

L'ulteriore sanzione, in base alla quale viene dedotta la tesi dell'inammissibile duplicità, riguarda invece quella della revoca della patente applicatagli in sede penale per la violazione del citato art. 218 comma 6 c.s.

Trattasi, come si vede, di sanzioni che, pur se relative allo stesso fatto, hanno natura e finalità diverse, essendo l'una (la sospensione) di carattere provvisorio e cautelare, collegata automaticamente alla contestazione di un'ipotesi di reato (guida senza patente perché sospesa) e l'altra (la revoca) conseguente al suo definitivo accertamento.

Erroneamente pertanto il ricorrente si lamenta di un illegittimo cumulo di sanzioni per lo stesso fatto, essendosi in presenza piuttosto di una loro successione legata alle diverse finalità cui sono chiamate ad assolvere (preventiva e cautelare l'una, afflittiva la seconda).

Del resto l'autonomia del provvedimento di sospensione in esame è confermata dall'espressa previsione relativa alla sua opponibilità (art. 223 comma 5 c.s.), previsione di cui si è avvalso il ricorrente con l'introduzione del presente giudizio di opposizione.

Page 12

Inammissibile deve ritenersi inoltre l'eccezione d'incostituzionalità, essendo stata espressamente sollevata in relazione ai poteri del giudice penale.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 27 ottobre 1998, n. 10694. Pres. Iannotta - Est. Segreto - P.M. Gambardella (conf.) - Soc. Generali Assicurazioni (avv. Augeri) c. Papaleo ed altri

Giudice di pace - Procedimento - Decisione secondo equità - Osservanza delle norme processuali - Necessità. Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Litisconsorti necessari - Assicuratore e responsabile del danno - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze - Domanda proposta dal danneggiato solo nei confronti dell'assicuratore - Citazione in giudizio anche del responsabile del danno - Difetto di legitimatio ad causam dell'assicuratore - Rigetto della domanda.

Anche quando decide secondo equità, il giudice di pace è comunque tenuto all'osservanza delle norme di diritto in materia processuale. (C.p.c., art. 113) (1).

Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio necessario imposto dall'art. 23 legge 24 dicembre 1969 tra l'assicuratore ed il responsabile del danno ha natura non sostanziale, ma soltanto processuale. Ne consegue che, se il danneggiato ha proposto domanda soltanto nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, provvedendo tuttavia a citare in giudizio anche il responsabile del danno, il giudice il quale accerti il difetto di legitimatio ad causam dell'assicuratore convenuto non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa eventualmente legittimata passivamente, ma deve rigettare la domanda. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23) (2).

    (1) Nello stesso senso di cui alla massima, cfr. Cass. civ., sez. un., 15 giugno 1991, n. 6794, in Arch. civ. 1992, 504; Cass. civ. 13 agosto 1997, n. 7544, ivi 1998, 758; Cass. civ. 2 settembre 1995, n. 9264, ivi 1996, 787 e Cass. civ. 8 luglio 1995, n. 7545, ivi 1996, 688.

    (2) Nel senso che dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva, con riguardo all'azione risarcitoria diretta del danneggiato, spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia, v. Cass. civ. 23 agosto 1985, n. 4489, in Arch. civ. 1986, 667.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Papaleo Bruno conveniva davanti al Giudice di pace di S. Marcellino Troiani Luca, il commissario liquidatore della Spa Tirrena Assicurazioni e la Spa Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata ex art. 20 L. n. 990/1969, per sentire accertare la responsabilità del Troiani nella produzione del danno da circolazione stradale subito dalla sua auto nel sinistro verificatosi in Latina il 15 novembre 1992, nonché accertare che l'auto del Troiani era assicurata per la responsabilità civile da circolazione con la Tirrena Spa, posta in liquidazione coatta amministrativa e, quindi, per sentire condannare le Assicurazioni Generali, quale impresa designata al risarcimento dei danni.

Il giudice di pace con sentenza del 15 luglio 1996 dichiarava il Troiani responsabile del sinistro, accertava l'esistenza del rapporto assicurativo tra il Troiani e la Spa Tirrena e condannava le Assicurazioni Generali al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in lire 700.000.

Avverso detta sentenza la Spa Assicurazioni Generali proponeva ricorso per Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancante motivazione sull'individuazione e legittimazione del destinatario della condanna e la violazione degli artt...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT