Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine107-129

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 18 dicembre 1998, n. 12692. Pres. Giuliano - Est. Perconte Licatese - P.M. Gambardella (diff.) - Greco (avv. De Fazi) c. La Fiduciaria Assicurazioni (avv. Viti)

Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Prova liberatoria - Accertamento in concreto della responsabilità di un conducente - Condotta dell'altro conducente - Valutazione - Necessità.

In caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità del conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (C.c., art. 2054) (1).

    (1) In termini, v. Cass. civ. 14 febbraio 1997, n. 1384, in questa Rivista 1998, 72. In senso conforme, v. Cass. civ. 13 novembre 1997, n. 11235, in Arch. civ. 1998, 1114. Per ampi riferimenti in materia, v. CD-Rom TuttoCircolazione (a cura di POTITO L. IASCONE), voce Concorso di colpa: scontro tra veicoli, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il 27 aprile 1985, a Nettuno, nell'area di un incrocio, si scontravano una moto guidata dal proprietario Greco Claudio, assicurata presso la società Unione Euroamericana e avente a bordo quale trasportato Terrizzi Giuseppe, e un'autovettura guidata dal proprietario Ventimiglia Andrea, assicurata presso la società La Fiduciaria. Riportavano lesioni il Greco e il Terrizzi.

Quest'ultimo, per ottenere il risarcimento, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Greco, il Ventimiglia e le due nominate compagnie di assicurazioni. In contumacia del Ventimiglia, gli altri convenuti impugnavano la domanda e il Greco proponeva a sua volta, con un atto d'intervento, istanza risarcitoria nei confronti del Ventimiglia e della società La Fiduciaria.

Con sentenza dell'8 luglio 1991 il tribunale, dichiarata la colpa esclusiva del Ventimiglia, lo condannava, in solido con la sua assicuratrice La Fiduciaria, a pagare i danni al Terrizzi e al Greco, liquidati rispettivamente in lire 20.300.000 e 21.500.000.

Appellava la società La Fiduciaria. Si costituivano il Greco e il Terrizzi nonché la società Unione Euroamericana, tutti ribadendo la colpa esclusiva del Ventimiglia, il quale ultimo restava contumace.

Il processo, interrotto per la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'Unione Euroamericana, veniva riassunto ad iniziativa della Fiduciaria nei confronti del commissario liquidatore, che non si costituiva.

Con la sentenza ora impugnata, emessa il 6 dicembre 1995, la Corte d'appello di Roma, applicata alla fattispecie la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., e confermata la liquidazione del danno e la conseguente condanna al pagamento, in favore dell'attore Terrizzi, dei convenuti Ventimiglia e La Fiduciaria, come disposto dal tribunale, ha dichiarato l'appellato Greco obbligato a corrispondere alla società La Fiduciaria quanto la stessa abbia pagato al Terrizzi oltre il 50% di lire 20.300000; e ha ridotto a lire 10.750.000 il danno da risarcire all'appellato Greco da parte dell'appellante La Fiduciaria e dell'appellato Ventimiglia; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per la cassazione di tale sentenza il Greco, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da una memoria, la compagnia La Fiduciaria. Non si sono costituite le altre parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente rimprovera alla corte di merito di aver esaminato con superficialità le prove raccolte e in specie di non aver considerato il grafico allegato al rapporto della polizia stradale, promuovendone una nuova acquisizione ove ne avesse riscontrato «la mancanza occasionale» agli atti. Inoltre una circostanza accertata dai pubblici ufficiali in un atto pubblico è stata disattesa col ricorso all'informativa di cui all'art. 213 c.p.c., dimenticando che per contrastare la fidefacienza di un documento privilegiato occorre la querela di falso. Ed infatti, prosegue il ricorrente, la vettura del Ventimiglia proveniva dalla via A. Grandi e sulla medesima era apposto un chiaro segnale di «stop», da cui derivava un obbligo di arresto e non un mero dovere di dare la precedenza, come erroneamente affermato dalla corte d'appello, la quale non avrebbe dovuto sollevare dubbi in proposito, «se non nelle forme tassativamente previste dal codice di procedura civile».

Col secondo mezzo, allegando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), sostiene che la corte d'appello arriva ad «azzardare l'ipotesi» di una eccessiva velocità del motociclo in base alla violenza dell'urto e all'evoluzione della caduta del trasportato Terrizzi, ossia a indizi non muniti dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il giudice a quo, con motivazione lacunosa e contraddittoria, ha per giunta messo questa semplice prova indiziaria sullo stesso piano di quella legale costituita dall'accertamento consacrato nel verbale della polizia stradale, «contenente l'attestazione della provenienza del Ventimiglia da strada gravata da obbligo d'arresto», così affermando una pretesa insufficienza di prove idonee a superare la presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c.

Col terzo mezzo infine, deducendo la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il Greco si duole che sia stata accolta contro di lui una domanda di «manleva» svolta dalla Fiduciaria per la prima volta in appello.

I primi due motivi, da trattare, per le loro connessioni, congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui appresso.

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La corte d'appello, «tenuto conto della equivocità delle risultanze probatorie della causa», ha applicato la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti sancita dall'art. 2054 secondo comma c.c., rilevando che «il tribunale non ha considerato quanto riferito dal Comune di Nettuno con la informativa del 4 febbraio 1990» (sulla inesistenza di un segnale di «stop» al termine della via A. Grandi), ma che comunque «la circostanza riferita dal comune stesso» non è «sufficiente» a ricavarne una ricostruzione della collisione «nei termini pretesi dall'odierna appellante».

Infatti il rapporto di polizia «riferisce bensì che al Ventimiglia fu elevata contravvenzione a mente dell'art. 4 del c.s., ma non specifica la particolarità della violazione addebitata, non chiarisce, in altri termini, quale segnaletica stradale il Ventimiglia non avrebbe osservato».

Sebbene elementi di riflessione non emergano dal rapporto nemmeno in ordine alle manovre di emergenza poste in essere dai due conducenti, «potrebbe azzardarsi l'ipotesi» di una eccessiva velocità del motoveicolo considerando la proiezione del trasportato Terrizzi lontano dal punto d'urto; «fatto questo che conserverebbe la sua valenza negativa, in punto di responsabilità, ove pure al Ventimiglia fosse stato imposto di dare la precedenza».

Osserva il collegio che, nel valutare il rapporto della polizia stradale, il giudice di merito si è fermato alla semplice constatazione che non è ivi specificata la violazione commessa dal Ventimiglia, in quanto indicata col solo art. 4 c.s., che ne prevede di molteplici; ma, essendo l'incidente avvenuto ad un crocevia, avrebbe dovuto darsi carico di meglio approfondire (per non incorrere nel denunciato vizio di omessa motivazione su un punto decisivo) se per caso, su un piano di accettabile probabilità, la violazione in esame non fosse, come sostiene il ricorrente, più precisamente quella dell'art. 4, primo comma lett. D), consistente nell'inosservanza dell'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza agli altri veicoli nei centri urbani. È di ovvia evidenza infatti che una tale violazione, sebbene non esplicitamente affermata nel rapporto, potrebbe emergere indirettamente, ma non per questo meno chiaramente, come la più verosimile, da una sua lettura e interpretazione complessiva, anche alla luce delle prove raccolte in primo grado e che indussero il tribunale, malgrado l'asserito silenzio del rapporto sul punto, a ritenere provata l'esistenza del segnale di «stop» alla fine della strada percorsa dal Ventimiglia.

Va senza dubbio ribadito il principio per cui l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1384).

Tuttavia l'esistenza, per il Ventimiglia, di un rigido obbligo di arresto all'incrocio e non di un mero dovere di dare la precedenza, se dimostrata, renderà necessario un riesame, su questo nuovo presupposto, dell'intero materiale probatorio, che potrebbe anche sfociare in una esauriente ricostruzione in concreto delle modalità dell'incidente e perfino indurre, per l'affidamento ingenerato nel motociclista, ad escludere del tutto o a ridurre sensibilmente la colpa di quest'ultimo.

Va da sè che, per raggiungere un sicuro convincimento, il giudice di merito potrà tener conto anche di eventuali grafici, purché ritualmente prodotti e dotati della necessaria autenticità.

In conclusione s'impone, con l'assorbimento del terzo motivo (posto che se nessun rimprovero di colpa potesse muoversi al Greco, cadrebbe in radice ogni rivalsa o «manleva» della Fiduciaria nei di lui confronti), il rinvio della causa a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda di provvedere pure...

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