Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine589-620

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 18 maggio 1999, n. 6167 (ud. 7 ottobre 1998). Pres. Viola - Est. Malagnino - P.M. (diff.) - Ric. P.M. in proc. c. Tappani

Strade - Autostrade - Inversione del senso di marcia - Nell'area dei caselli - Cartello di «preavviso di inizio autostrada» - Corsie di marcia delimitate da linee discontinue - Mancanza di barriere anche solo mobili - Configurabilità del reato - Esclusione.

L'inversione di marcia effettuata, dopo il superamento del casello autostradale, nell'area antistante tale casello, non dà luogo alla configurabilità del reato contravvenzionale previsto dall'art. 176, commi 1, lett. a), e 19 del c.s., quando l'accesso a detta area sia preceduto soltanto dal cartello di «preavviso di inizio autostrada» (diverso da quello di «inizio autostrada») e l'area medesima sia caratterizzata dalla presenza di corsie di marcia delimitate soltanto da linee discontinue, senza alcuna separazione nemmeno con barriere mobili, sì da non rispondere a quelle che, secondo l'art. 2, comma 3, lett. a) c.s., sono le «caratteristiche minime» delle autostrade. (Nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art. 176) (1).

    (1) Nel senso che il divieto di inversione di marcia è valido per tutta la superficie stradale, quale che sia la conformazione o la denominazione dei singoli tratti compresi tra i due segnali di inizio e fine autostrada, cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 1996, Abai, in questa Rivista 1997, 437 con nota di CARLO M. GRILLO e Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 1996, P.M. in proc. Serra, ibidem.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Tappani Luigi, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, fu tratto a giudizio davanti al Pretore di Cremona per rispondere del reato di cui all'art. 176, comma 1 e 19 D.P.R. n. 285/82 (nuovo codice della strada) perché, alla guida di un autobus, dopo aver pagato il pedaggio e superato il casello autostradale Cremona-S. Felice, aveva effettuato inversione del senso di marcia nel piazzale antistante detto casello, andando a fermarsi sul lato opposto dello stesso piazzale in prossimità del parcheggio ivi esistente, per poi rimettersi in autostrada con direzione Brescia, dopo aver imbarcato un passeggero.

All'esito del dibattimento, il pretore assolse il Tappani dal predetto reato con la formula «perché il fatto non sussiste», sull'assunto che la manovra in esame era stata effettuata in area «esterna all'ambito autostradale» e comunque in un'area non definibile, secondo le previsioni del c.s., «carreggiata», «rampa» o «svincolo».

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Cremona, chiedendone l'annullamento ed osservando che:

- la manovra posta in essere dal Tappani integra l'ipotesi del reato di cui all'art. 176 comma 1 e 19 c.s. poiché «su tutto il tracciato idealmente compreso fra i due segnali di inizio e fine autostrada, appositamente previsti dall'art. 2 comma 3 lett. a) stesso codice e perciò anche nelle aree che precedono e seguono i caselli nei due sensi di marcia - che sono parte integrante della sede autostradale - valgono le norme proprie della circolazione autostradale»;

- «lo spazio esistente nei pressi dei caselli deve essere inteso come "carreggiata" nel senso più compiuto perché destinato allo scorrimento dei veicoli prima e dopo il pagamento del pedaggio» e considerato che l'inversione di marcia in tale spazio costituisce comunque «un grave fattore di turbamento della circolazione», a nulla rileva il fatto che in esso «la velocità sia ridotta».

Ha prodotto memoria la difesa del Tappani, tesa a contrastare i motivi del ricorrente ufficio.

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova anzitutto richiamare, brevemente, le principali disposizioni del c.s. che qui rilevano:

- l'art. 176 comma 1 c.s. vieta la manovra d'inversione di marcia, sanzionandola (comma 19) con l'arresto e l'ammenda oltreché con la sospensione della patente di guida per un certo periodo, solo quando venga effettuata su carreggiate, rampe e vincoli delle strade di cui all'art. 175 comma 1 stesso codice e cioè autostrade, strade extra-urbane principali ed altre aventi analoghe caratteristiche strutturali individuate con decreto ministeriale ed indicate mediante apposita segnaletica di inizio e fine;

- l'art.2, comma 3 lett. a) c.s. richiede, sotto il profilo costruttivo, tecnico e funzionale, per la qualificazione «autostradale» di una determinata area viaria, la sussistenza di alcune «caratteristiche minime», tra cui: 1) segnaletica specifica di inizio e fine autostrada (figg. II, 345 e II, 346, regolamento d'esecuzione c.s.); 2) carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile; 3) ciascuna carreggiata deve avere almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra priva di intersezione a raso e di accessi privati.

La situazione dei luoghi, inoltre, così come accertato nella fattispecie de qua con perizia d'ufficio acquisita agli atti, è risultata la seguente:

- nei tratti ricompresi fra tutti i possibili accessi al casello autostradale di Cremona ed il casello stesso compare soltanto il cartello recante il segnale «preavviso di inizio autostrada» (fig. II, 347 art. 135 reg.) e non anche quello di «inizio autostrada» (fig. II, 345 art. 135 reg.);

- il tratto di strada, in cui è stata effettuata la manovra, era caratterizzato da corsie delimitate soltanto da linee discontinue senza alcuna separazione «nemmeno con barriere mobili»;

- vi era un unico parcheggio per gli automobilisti viaggianti nelle opposte direzioni che veniva segnalato con apposita segnaletica verticale rivolta nei due sensi di marcia e cioè anche ai guidatori in uscita dall'autostrada.

Ciò detto, osserva questa Corte che, pur potendosi condividere il giudizio espresso dal ricorrente ufficio circa la natura di «carreggiata» dello spazio de quo, tuttavia non può dirsi che sussistano le condizioni, previste dal codice della strada, perché detto spazio possa qualificarsi autostradale.

Ed invero, se l'ambito autostradale - così come del resto più volte affermato da questa corte di legittimità (Cass. IV, 24 gennaio 1996, Abai, 204574; nonché Cass. IV, 22 dicembre 1995, Serra, 205195) - coincide con la superficie viaria compresa tra gli appositi segnali di «inizio e fine» previstiPage 590 dal comma 3 lett. a) dell'art. 2 c.s., è di tutta evidenza che manca, nel caso in esame, il principale presupposto di fatto costituito dalla regolare installazione, prima dell'area in cui è stata effettuata dal Tappani l'inversione di marcia, dell'apposito segnale di «inizio autostrada», di cui alla fig. II, 345 del citato art. 135 del regolamento di esecuzione c.s., che assolve, appunto per previsione di legge, la funzione di individuare con esattezza l'inizio dell'arteria autostradale proprio dal punto in cui esso è installato. Esclusa pertanto dal perito la presenza di tale specifico segnale, non può sostenersi - così come sembra fare il ricorrente ufficio - che una tale funzione possa essere assolta anche dal diverso segnale di «preavviso di inizio autostrada» di cui alla fig. II, 347 reg.; e ciò, sia per il significato semantico del termine stesso di «preavviso» (cioè vale a dire, informazione data in anticipo del compimento di un fatto o dell'avviso ufficiale), e sia perché detto segnale, come recita espressamente il precitato art. 135 n. 21, è «posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed autostrada» e «vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada».

Ne consegue quindi che l'area de qua, risultando preceduta soltanto dal segnale di preavviso e non anche da quello specifico di «inizio autostrada», non poteva ancora essere considerata autostrada.

Tale conclusione, del resto, è confortata dal fatto che, come emerge dalle risultanze peritali, in detta area - caratterizzata peraltro da corsie delimitate da linee discontinue senza alcuna separazione nemmeno con barriere mobili - erano presenti «altri segnali di preavviso di intersezione con la viabilità ordinaria, ovvero segnaletica orizzontale indicante l'approssimarsi dell'autostrada», nonché segnaletica verticale, posta in entrambe le direzioni di marcia, indicante la possibilità di accesso all'unico parcheggio esistente sul lato sinistro di detta area; segnali questi che sono - come è stato giustamente osservato - «palesemente incompatibili con l'avvenuto ingresso in autostrada».

Alla stregua delle suesposte considerazioni, è di tutta evidenza che, risultando l'area in questione fuori dall'ambito autostradale, la manovra di inversione di marcia quivi effettuata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 176 comma 1 e 19 c.s. contestato al prevenuto, né può ritenersi sanzionabile «amministrativamente» ai sensi del successivo comma 21 dello stesso articolo. Detta manovra avrebbe, tutt'al più, potuto integrare la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 154 c.s. qualora avesse costituito pericolo o intralcio per la circolazione o minaccia per la sicurezza stradale (ma non è questo il caso).

E ciò senza voler considerare, così come fa il pretore, la possibile non attribuibilità del reato sotto il profilo psicologico al Tappani, potendo questi essere stato indotto a ritenere lecita l'inversione di marcia in detta area proprio a causa della estrema equivocità della segnaletica sopra menzionata, volta che, come giustamente osserva il ricorrente ufficio, «solo attraverso i segnali il conducente di media diligenza ha la possibilità di conoscere i tracciati e apprendere le regole ivi vigenti» (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 17 maggio 1999, n. 4798. Pres. Grossi - Est. Talevi - P.M. Palmieri (conf.) - Burchi c. Soc. Assitalia

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