Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine693-712

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 3 giugno 1999, n. 6979 (ud. 18 febbraio 1999). Pres. Losapio - Est. Sepe - P.M. Geraci (conf.) - Ric. Martinelli

Carta di circolazione - Ritiro - In occasione di precedente affidamento del veicolo ad altro soggetto - Circolazione durante il periodo di ritiro del documento - Ignoranza circa l'assenza del documento - Scriminante - Esclusione - Reato di cui all'art. 216, comma 6, del nuovo c.s. - Configurabilità.

Chiunque si ponga alla guida di un veicolo deve accertarsi che esso possa legittimamente circolare. Deve quindi escludersi che un soggetto, accusato del reato di cui all'art. 216, comma 6, nuovo c.s., per aver circolato con un veicolo nonostante l'avvenuto ritiro della carta di circolazione del medesimo, possa validamente addurre a propria scusa il fatto che detta carta sarebbe stata ritirata in occasione del precedente affidamento del veicolo ad altro soggetto. (Mass. redaz.). (Nuovo c.s., art. 216) (1).

    (1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 1996, Gambino, in questa Rivista 1997, 152. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 1996, Kashin, ivi 1997, 250 e Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 1996, Porretti, ivi 1996, 813.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Martinelli Guido è ricorrente avverso sentenza 28 gennaio 1998 della Corte di appello di Venezia, confermativa di quella 29 ottobre 1996 del Pretore di Verona, che lo condannava alla pena di mesi uno di arresto e lire 200.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 216 comma 6 c.s., avendo circolato alla guida di autocarro senza essere munito della carta di circolazione perché ritirata. In Verona, il 21 luglio 1995.

Nel ricorso, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, si deduce, con motivo unico, erronea applicazione di legge penale e processuale penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. vizio logico di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Sul rilievo che la corte di merito avrebbe erroneamente assunto ed illogicamente motivato, «come dato certo, la sussistenza dell'elemento psicologico sotto il profilo della colpa da parte del sig. Martinelli Guido».

Il ricorso, destituito di fondamento, va rigettato.

L'impugnata decisione non risulta affetta dai denunciati vizi di erronea applicazione di legge e di illogica motivazione sull'elemento psicologico.

Infatti, essa ha rettamente interpretato la norma di cui all'art. 216, comma 6, c.s. - affermando che la carta di circolazione del veicolo deve essere quella costante ed immediata, disponibilità di chi conduce il mezzo, proprietario o terzo estraneo che esso sia - ed ha fornito corretta, logica ed adeguata motivazione sulla mancata esclusione della responsabilità del Martinelli, che aveva accampato la sussistenza della buona fede sull'assunto di aver ignorato l'assenza della carta di circolazione e adducendo come scusante l'affidamento del veicolo ad un terzo, cui detta carta era stata ritirata dalla polizia stradale.

E ciò la corte di merito ha ritenuto, correttamente sottolineando che l'imputato non poteva beneficiare dell'efficacia scriminante della invocata buona fede, intanto perché egli non aveva fornito la prova di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare il precetto della norma violata, poi, perché era trascorso un notevole lasso di tempo, quasi ottanta giorni, dal ritiro della carta di circolazione alla data dell'accertamento a carico del Martinelli, tempo lungo e più che ragionevole per consentirgli una verifica della presenza di tale necessario documento.

Osserva comunque questa Corte - in margine alle riferite considerazioni della sentenza di merito ed a confutazione dei rilievi critici esposti dal ricorrente per contestare la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico sotto il profilo della colpa - che detta censura è superata dalla assorbente considerazione che, quand'anche vi fossero dubbi sulla conoscenza, da parte dell'imputato, del ritiro della carta di circolazione, essi risulterebbero irrilevanti, poiché egli avrebbe dovuto comunque accertarsi dell'esistenza di detta carta. Infatti, trattandosi di contravvenzione punibile a titolo di colpa, chiunque si ponga, alla guida di un veicolo deve accertarsi della legittimità della circolazione e, nella specie - relativa a contravvenzione di cui all'art. 216, comma 6, c.s. - incombeva sul conducente l'obbligo di accertarsi che il veicolo fosse regolarmente provvisto di carta di circolazione (conf. Cass., sez. IV, 15 dicembre 1998, Mazzocca) (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 27 aprile 1999, n. 4204. Pres. Sensale - Est. Panebianco - P.M. Frazzini (diff.) - Di Gioia (avv. Fini) c. Prefettura di Foggia (n.c.)

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Natura - Perentoria - Parametri di riferimento - Processualcivilistici - Esclusione - Desunzione dalla L. n. 241/1990 - Necessità - Sussistenza. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Decorrenza.

Al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli articoli 152 secondo comma c.p.c. e 173 primo comma c.p., in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione di legge, di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge n. 241 del 1990 - espressamente qualificata di carattere generale dell'art. 29 della stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato - sui termini imposti alla P.A. nell'ambito del procedimentoPage 694 amministrativo, e segnatamente della norma dell'art. 2 di detta legge, che, imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge, sindacabile in cassazione, e comporta l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. (Nell'affermare questi principi la Suprema Corte ha espressamente censurato la sentenza pretorile che aveva qualificato come ordinatorio il predetto termine ex art. 204). (Nuovo c.s., art. 204; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 29) (1).

Il termine, concesso al prefetto dall'art. 204 primo comma del nuovo codice della strada, per l'emissione dell'ordinanzaingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto, dall'ufficio o dal comando, al quale appartiene l'organo accertatore della violazione (ed al quale, ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice, sia stato presentato il ricorso indirizzato al prefetto stesso), la trasmissione del ricorso e degli atti relativi, unitamente ad ogni altro elemento utile alla decisione sullo stesso, ma, qualora nel successivo giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione l'opponente non provi (incombendo all'uopo su di lui il relativo onere) che quella ricezione è avvenuta prima del decorso del termine di trenta giorni dal deposito del ricorso al prefetto, previsto per la detta trasmissione a carico dell'ufficio o del comando medesimi, il suddetto termine ex art. 204 si deve considerare decorrente dalla scadenza di quei trenta giorni, con la conseguenza che l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia deve reputarsi tempestiva se avvenuta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato che quest'ultimo principio doveva trovare applicazione - impregiudicata la questione della sua ricevibilità che non era sub iudice - anche se il ricorso era stato direttamente presentato al prefetto, poiché doveva reputarsi che il termine di trenta giorni in tal caso occorresse per l'istruzione della pratica, necessariamente da richiedersi all'ufficio accertatore da parte del prefetto). (Nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204) (2).

    (1) Afferma la natura perentoria del termine de quo Cass. civ. 23 luglio 1997, n. 6895, in questa Rivista 1998, 43. Nel senso che l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del termine ex art. 204 nuovo cs. rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, annullabile, cfr. Cass. civ. 28 ottobre 1998, n. 10757, ivi 1998, 1110. A conclusioni difformi giunge, invece, Pret. civ. Padova 5 gennaio 1999, ivi 1999, 43 secondo cui il superamento del termine di cui all'art. 204 nuovo c.s. non influisce sulla legittimità dell'ordinanza-ingiunzione.

    (2) Sulla decorrenza del termine, v. Cass. civ. 25 febbraio 1998, n. 2064, in questa Rivista 1998, 879 e Pret. civ. Sala Consilina 23 giugno 1998, n. 275, ivi 1998, 1018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in data 1 luglio 1994 Di Gioia Nicola proponeva opposizione avanti al Pretore di Lucera - sezione distaccata di Torremaggiore - avverso l'ordinanza del 2 maggio 1994, notificata il 2 giugno 1994, con cui il Prefetto di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 1.002.000 per violazione dell'art. 142 comma 9 c.s. rilevata a mezzo di apparecchio «autovelox». Sosteneva fra l'altro, e cioè relativamente a quanto sarebbe stato poi oggetto di ricorso per cassazione, che il prefetto si era pronunciato oltre il termine perentorio di giorni sessanta previsto dall'art. 204 c.s., essendo stato il ricorso ricevuto il 7 febbraio 1994 ed il provvedimento emesso solo il 2 maggio 1994, vale a...

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