Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine877-902

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 13 settembre 1999, n. 9724 (c.c. 28 maggio 1999). Pres. Fiduccia - Est. Di Nanni - P.M. Martone (diff.) - Tundo c. Corit Forlì e Cesena ed altro

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione - Competenza - Individuazione.

La cognizione delle opposizioni a cartella esattoriale emessa per infrazione al codice della strada - già appartenente al pretore a seguito della abrogazione espressa, ad opera del D.L. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell'art. 7 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 374 del 1994, istitutiva del giudice di pace, che attribuiva a quest'ultimo giudice la competenza, con il limite di valore di trenta milioni, per le cause di opposizione alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie; abrogazione da ritenere operante anche in relazione al richiamo alla norma abrogata contenuto in un diverso testo normativo, quale l'art. 205 del codice della strada - è devoluta al tribunale, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, disposta dall'art. 1 del D.L.vo n. 51 del 1998, e della conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c., contenente disposizioni sulla competenza del pretore (art. 49 del predetto decreto legislativo), nonché della modifica dell'art. 9 dello stesso codice, operata dall'art. 50 dello stesso decreto legislativo, che ha attribuito alla competenza del tribunale tutte le cause non rientranti nella competenza di altro giudice: disposizioni tutte di cui l'art. 247 del medesimo decreto legislativo n. 51 del 1998, come modificato dall'art. 1 della legge n. 188 del 1998, fissa la entrata in vigore alla data del 21 marzo 1998, spostando la decorrenza della relativa efficacia al 2 giugno 1999. (D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 1; D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, art. 50) (1).

    (1) La citata sentenza Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12544, si trova riportata in C.E.D., Arch. civ. rv. 521621. Cfr., altresì, Cass. civ. 27 marzo 1997, n. 2733, in questa Rivista 1998, 179.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Pretore circondariale di Rimini, nel giudizio promosso da Salvatore Tundo per opporsi alla «cartella esattoriale» emessa nei suoi confronti per infrazione prevista dal codice stradale, con sentenza del 3 marzo 1998 ha dichiarato la propria incompetenza per valore designando come competente il giudice di pace della stessa città.

Il Giudice di pace di Rimini, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, con ordinanza del 2 settembre 1998, ha chiesto che questa Corte d'ufficio regoli la competenza.

Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Pretore di Rimini.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Per definire il problema della competenza si rende necessaria la seguente ricostruzione dei dati normativi in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

2.1. - L'art. 7, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato con l'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace) attribuiva alla competenza per materia del giudice di pace, questa limitata nel valore di trenta milioni, la cognizione delle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, salvo che con la sanzione pecuniaria fosse stata applicata una sanzione amministrativa accessoria o si trattasse di ingiunzione in materia di previdenza o assistenza obbligatorie.

Il n. 4 del successivo quarto comma attribuiva ancora al giudice di pace anche la competenza per materia nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (in materia di stupefacenti e simili sostanze).

Entrambe le norme sono state abrogate dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, con l'effetto di sottrarre, a decorrere dal 1° maggio 1995, al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative.

L'abrogazione non contiene riferimenti alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 205 del codice della strada, secondo il quale l'opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, non seguite da sanzione amministrativa o non riguardanti materia di previdenza o assistenza obbligatorie, si propone davanti al giudice di pace e resta ferma la competenza del pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.

2.2. - L'abrogazione ha posto, dunque, il problema della sopravvivenza o meno dell'art. 205 del codice della strada e della competenza del giudice di pace per quanto in detto articolo contemplato.

2.3. - Questa Corte ha già ritenuto che la competenza a decidere l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione ed agli atti a queste assimilabili spetta comunque al pretore, in quanto l'abrogazione della competenza del giudice di pace nella materia delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione per violazione di norme depenalizzate è assoluta e non può essere conservata neppure quando sia contemplata in un diverso testo normativo (applicazione del c.d. principio del rinvio formale tra norme): sent. 27 marzo 1997, n. 2733.

La soluzione deve essere condivisa in base al principio di coerenza dell'ordinamento.

La competenza a decidere l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, emessa dopo il 1° maggio 1995 dal prefetto ai sensi dell'art. 204 del codice della strada, dunque, spetta unicamente al pretore e non rientra in quella del giudice di pace.

La competenza del giudice di pace, la quale è determinata con il criterio misto valore/materia nei casi espressamente indicati dalla legge (art. 7 del codice di procedura civile), non comprende in definitiva l'opposizione a sanzione amministrativa.

2.4. - Naturalmente, eguale discorso vale quando l'opposizione sia proposta contro la cartella esattoriale e l'opponente faccia valere questioni attinenti non già il pagamento di quanto con questa richiesto, ma questioni attinen-Page 878ti la pretesa dell'amministrazione: Cass., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12544.

  1. - Nella fattispecie in esame, nondimeno, sono rilevanti gli ulteriori seguenti dati normativi:

    - l'art. 1 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 ha disposto la soppressione dell'ufficio del pretore, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti;

    - l'art. 49 di detto decreto legislativo ha abrogato l'art. 8 del codice di procedura civile contenente disposizioni sulla competenza del pretore;

    - il successivo art. 50 ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura ed ha disposto che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice;

    - l'art. 247 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188 e non ulteriormente emanato nella materia che qui interessa dal recente D.L. 24 maggio 1999, n. 145, stabilisce che le precedenti disposizioni sono entrate in vigore il 21 marzo 1998 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del ricordato decreto legislativo) e diventano efficaci a decorrere dal prossimo 2 giugno 1999.

  2. - Da queste disposizioni si ricava che il pretore del circondario di Rimini non può essere designato come giudice competente a decidere l'opposizione proposta da Salvatore Tundo contro la cartella esattoriale indicata in premessa e deve essere designato il tribunale della stessa città.

    Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere accolto e dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini.

    Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 30 agosto 1999, n. 9125 (ud. 16 marzo 1999). Pres. Giuliano - Est. Lo Piano - P.M. Gambardella (conf.) - Soc. Fata (avv. Augeri) c. Albano (n.c.)

    Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Sproporzione fra somma liquidata e somma offerta - Dolo o colpa grave dell'assicuratore - Condanna dell'assicuratore - Natura.

    In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la condanna dell'impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) fra l'importo di essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma a favore dell'Ina secondo le previsioni dell'art. 3 comma nono del D.L. n. 857/76, conv. in legge n. 39/77, non integra una sanzione pecuniaria irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le sanzioni pecuniarie amministrative, ma configura una pronuncia giudiziaria inclusa nella sentenza emessa nella causa di risarcimento promossa dal danneggiato. (D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3) (1).

      (1) Nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. un., 26 ottobre 1993, n. 10637, in questa Rivista 1994, 13; Cass. civ., sez. un., 17 giugno 1992, n. 7452, ivi 1992, 812 e Cass. civ. 27 gennaio 1995, n. 978, ivi 1995, 711.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione dell'8 settembre 1995, Albano Luigi convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di S. Anastasia, l'Alfa Linoleum di Fele Ciro e la compagnia di assicurazione Fata Spa, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di incidente stradale, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della predetta Alfa Linoleum.

    Si costituì in giudizio la Fata Spa deducendo, tra l'altro, che al momento del sinistro non esisteva la copertura assicurativa del veicolo dell'Alfa Linoleum.

    Il giudice di pace, con sentenza del 22 dicembre 1995, ritenne:

    - che l'incidente era da attribuire alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà dell'Alfa Linoleum;

    - che la Fata Spa non era tenuta al pagamento dell'indennizzo perché al momento dell'incidente l'autoveicolo non era coperto dalla garanzia assicurativa per...

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