Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine967-994

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 25 ottobre 1999, n. 11949. Pres. Iannotta - Est. Fiduccia - P.M. Palmieri (conf.) - Braida (avv. Gelera) c. Comune di Udine (n.c.)

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Soggetti legittimati - Vigili urbani - Collaborazione dei c.d. ausiliari del traffico - Legittimità - Fondamento. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale contenente la sottoscrizione dell'agente accertatore - Notificazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La legittimità dell'accertamento di una violazione al codice della strada contestata al trasgressore dal competente comando dei Vigili Urbani non è in alcun modo inficiata dalla eventuale collaborazione prestata, in sede di rilevazione e segnalazione della violazione stessa, dai c.d. «ausiliari del traffico», i quali, senza essere investiti di funzioni di polizia, operano in funzione di mera collaborazione con l'autorità municipale. Né risulta a ciò di ostacolo il disposto in parte qua, della legge 689 del 1981, ben potendo i verbali dei pubblici ufficiali attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, pur senza fare, in tal caso, fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c. (Nuovo c.s., art. 12; c.c., art. 2700; L. 14 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1).

In tema di violazioni del codice della strada, la notificazione degli estremi della contravvenzione al trasgressore costituisce una semplice operazione amministrativa (un'attività, cioè, meramente materiale, finalizzata al compimento di provvedimenti, e del tutto scevra dalla esigenza di osservare requisiti formali predeterminati) e non un'autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal P.U. (tanto che al trasgressore, a norma dell'art. 201 c.s., vanno notificati gli estremi della violazione rilevata a suo carico, e non il verbale vero e proprio completo della - essenziale - sottoscrizione dell'organo che ne sia autore). Ne consegue che la presenza, in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione, di una semplice stampigliatura che ne indichi l'autore, in luogo della sottoscrizione autografa del P.U., non impedisce alla notificazione stessa di produrre i relativi effetti. (Nuovo c.s., art. 201; L. 15 marzo 1991, n. 80, art. 6 quater) (2).

    (1) Con riferimento a contravvenzione contestata, successivamente all'entrata in vigore della L. 15 maggio 1997, n. 127, v. la recente Trib. civ. Perugia, 5 ottobre 1999, n. 455, in questa Rivista 1999, 903.

    (2) Per un'ampia panoramica in tema di rilevanza, ai fini della validità della notifica, della mancata sottoscrizione autografa del verbale da parte degli agenti accertatori, v. Cass. civ. 6 marzo 1999, n. 1923; Pret. civ. Torino 22 aprile 1999, n. 722 e Pret. civ. Torino 13 febbraio 1999, n. 301, tutte riportate per esteso in questa Rivista 1999, 610. Cfr. inoltre Cass. civ. 20 novembre 1975, n. 3883, ivi 1976, 242, citata in parte motiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in data 29 aprile 1995 Braida Roberto proponeva opposizione a norma dell'art. 22 legge n. 689/81 alla cartella esattoriale a favore del Comune di Udine per n. 2 sanzioni pecuniarie del complessivo importo di lire 139.400, relative ad infrazioni al c.s. per sosta non autorizzata (art. 7) dell'autovettura, targata UD 409270, chiedendo la declaratoria della nullità ed inefficacia di tale cartella esattoriale per non avere ricevuto la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Comune di Udine faceva pervenire soltanto informali note difensive.

L'adito Pretore di Udine con sentenza depositata il 15 luglio 1996 respingeva l'opposizione del Braida anche con riguardo agli ulteriori motivi dedotti nel corso della discussione ed attinenti alla pretesa irritualità del procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il detto giudice, dopo aver rilevato preliminarmente che contraddittoriamente l'opponente negava di avere avuto notizia degli accertamenti della Polizia municipale ed al contempo riconosceva che la contestazione ha raggiunto il suo scopo, ancorché per notificazione viziata, considerava che erano state prodotte in giudizio le fotocopie - attestate conformi agli originali - dei verbali relativi alle infrazioni, che, provenienti dal Comandante dei Vigili Urbani, non sono sottoscritte dallo stesso ed avvertono circa l'accertamento avvenuto su segnalazione dell'ausiliare del traffico, all'uopo identificato.

Il pretore, quindi, riteneva che l'indicata sottoscrizione non invalidava la comunicazione, atteso lo scopo della notifica di portare a conoscenza del trasgressore il relativo contesto per permettere le difese, tanto che la notifica ex art. 201 c.s. non riguarda il verbale ma solo gli estremi della violazione e che a norma dell'art. 5 quater legge 15 marzo 1991 n. 30 era bastevole l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'atto amministrativo.

Del pari il pretore considerava non irregolare la collaborazione dei c.d. ausiliari del traffico per il rilevamento delle infrazioni, rilevando che la segnalazione di costoro non era elevata al rango di verbale dei pubblici ufficiali, né potevano fare da base a tali atti, facenti fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) bensì non erano dotati di alcuna autorità in ordine alla verità dei fatti segnalati, che dovevano essere provati dall'ente, che agiva per la sanzione, con altri mezzi, e ciò con indubbio vantaggio per l'opponente, non tenuto a contrastare un documento con fede privilegiata.

Indi, il Pretore - sulla scorta della pronuncia delle Sez. unite della Corte di cassazione (sent. n. 7821/1995) - sottolineava che la mancata stesura della relata di notifica da parte del funzionario costituiva una mera irregolarità non inficiante la validità della stessa e così - sulla base della considerazione che la commissione delle infrazioni non era stata contestata - concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Contro questa sentenza il Braida ha proposto ricorso per la sua cassazione con sei motivi di censura.

Non si è costituito il Comune di Udine.

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MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorrente si duole per violazione e falsa applicazione della legge nonché per contraddittorietà della motivazione, formulando:

1) la censura di assoluta carenza di potere con riguardo all'atto di accertamento dei c.d. ausiliari del traffico e quindi per l'elevazione della sanzione compiuta dal comandante dei V.U., atteso che i detti ausiliari non rientrano tra i soggetti abilitati dall'art. 12 c.s. e così l'accertamento risulta effettuato da un soggetto assolutamente incompetente ed estraneo alla P.A.;

2) la doglianza di nullità formale del verbale per la mancanza di sottoscrizione, non essendo idonea la indicazione del numero e della qualifica funzionale, atteso l'improprio richiamo all'art. 6 quater legge n. 80/1991, per cui, peraltro, non era indicato il responsabile dell'immissione dati;

3) la censura di mancanza di autenticità e così di veridicità dell'accertamento da parte dei c.d. ausiliari del traffico, che non possono attribuire al loro atto certezza legale fino a querela di falso, con la conseguenza che il Comandante dei V.U. ha emesso l'accertamento della violazione in base ad una comunicazione di un cittadino priva di veridicità e certezza;

4) la doglianza di nullità della notifica della violazione stradale perché priva della relata prescritta dall'art. 149 c.p.c. e dall'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 per le notificazioni a mezzo posta, da osservarsi anche dai funzionari dell'amministrazione pubblica;

5) la denuncia di contraddittorietà con riguardo all'avviso di accertamento, che era privo degli elementi richiesti dal citato art. 6 quater legge n. 80/1991, indicazione della fonte e del responsabile, ritenuta dal pretore suppletiva della firma autografa;

6) la identica denuncia perché il pretore, dopo aver affermato che con riguardo alla sussistenza dell'illecito la P.A. doveva dimostrarla con altri mezzi, non avendo fede fino a querela di falso le segnalazioni degli ausiliari, per contro in assenza di attività probatoria così necessaria non aveva accolto il suo ricorso.

Il ricorso con gli esposti motivi non è fondato e va, quindi, rigettato.

Invero, va riconosciuto che la sentenza pretorile ha esattamente giudicato la legittimità dell'accertamento operato dal Comando dei Vigili Urbani di Udine per il caso che ne occupa, cioè con la collaborazione di c.d. ausiliari del traffico, che, senza essere investiti di alcuna funzione di polizia, limitano la loro opera alla rilevazione e segnalazione alle autorità di polizia municipale delle infrazioni stradali (nella specie: alla durata della sosta autorizzata con pagamento corrispondente), nel debito riscontro che né siffatta attività, né il correlativo procedimento di accertamento si pongono in contrasto con i disposti della legge n. 689/81 né può essere ritenuta abnorme atteso che gli accertamenti ed i relativi verbali di pubblici ufficiali al riguardo ben possono attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuati da privati cittadini - senza però, in tal caso, fare fede ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, come ha esattamente rilevato il pretore sulla scorta di un costante indirizzo di questa Corte - e d'altro canto l'indicata attività del cittadino costituisce una particolare e significativa attività di collaborazione all'osservazione della legge, che non solo è ben lecita ed apprezzabile ma anzi in casi di particolare rilevanza delittuosa assume la valenza di uno specifico obbligo sanzionato penalmente (v. art. 364 c.p.).

Peraltro, va considerato che nella sentenza impugnata a tali esatte argomentazioni si è fatta seguire la conseguente - del pari esatta - rilevazione che nel procedimento per l'opposizione ex art. 22 legge n. 689/81, avendosi un ordinario giudizio di...

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