Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10860. Pres. Sensale - Est. Proto - P.M. Ceniccola (diff.) - Ministro delle finanze (Avv. gen. Stato) c. Mathis (n.c.).

Tributi in generale - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Piani di recupero ex artt. 27 e ss. L. n. 457/1978 - Atti ditrasferimento degli immobili - Agevolazioni ex art. 5, primo comma, L. n. 168/1982 - Presupposti.

La norma di cui all'art. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168, dettata in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, subordina l'agevolazione fiscale - consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, catastali ed in misura fissa - all'esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall'inserimento dell'immobile di un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa; 2) che, perciò, l'agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti. (L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5) (1).

    (1) Con riferimento ai presupposti applicativi delle agevolazioni fiscali previste, in tema di piani di recupero, dall'art. 5, comma primo, L. n. 168/1982, cfr. in termini Cass. 8 settembre 1999, n. 9520, in CED, Archivio civile, rv. 529739.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con avviso di liquidazione di imposta del 10 aprile 1995 l'Ufficio del registro di Ancona revocò al sig. (. . .) Mathis i benefici fiscali previsti dall'art. 5 L. 168/82 - pretendendo il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria - in relazione all'atto pubblico di compravendita per notaio Palumbo, con cui egli aveva acquistato la porzione di un appartamento, ricadente in un piano di recupero ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 28 L. 457/78.

Avverso il provvedimento il contribuente ricorse alla Commissione di primo grado di Ancona, deducendo che la legge non aveva previsto alcuna decadenza per effetto del mancato recupero edilizio dell'immobile.

La Commissione adita accolse il ricorso. La pronuncia di accoglimento fu confermata dalla Commissione tributaria regionale, con sentenza del 29 ottobre 1996, impugnata in questa sede, che ha così argomentato: l'art. 5 L. 168/82, costituente la fonte del beneficio, non prevede alcun termine di decadenza per il caso di mancato recupero dell'immobile, ed è, quindi, sprovvisto di sanzione; mancando una specifica previsione di legge, non è concepibile che un termine sia posto dall'Amministrazione.

Avverso questa sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, nonché insufficienza di motivazione. Il ricorrente lamenta che la Commissione tributaria abbia trascurato di considerare che la richiamata norma di legge subordina l'applicazione del beneficio fiscale alla sussistenza di un duplice presupposto, e che nella specie difettava il presupposto soggettivo, ossia l'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Sicché, la mancata spettanza del beneficio sarebbe da ricondurre a ragioni diverse dall'applicazione della decadenza, su cui è basata la sentenza impugnata.

  1. - La censura è fondata.

    2.1. L'art. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168, contenente misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, stabilisce: «Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa».

    2.2. La Commissione tributaria ha ritenuto che, non contemplando la norma agevolativa un termine di decadenza per il caso di mancato recupero dell'immobile, non fosse consentito procedere alla revoca delle disposizioni applicate in misura fissa ed all'applicazione delle imposte in misura ordinaria.

    2.3. Questa tesi e l'argomentazione che la sorregge non sono condivisibili.

    La norma applicata subordina, infatti, l'agevolazione fiscale - consistente nella registrazione degli atti di trasferimento di immobili con l'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa - all'esistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionati; l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti, «che - come dichiara l'art. 5 - attuano il recupero».

    Dalla lettera del testo normativo, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, emerge, dunque, che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa.

    Consegue che l'agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e che ne è giustificata, pertanto, la revoca, se si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti.

    2.4. Si impone, dunque, un nuovo accertamento, cui il giudice del rinvio dovrà procedere, secondo i suenunciati criteri interpretativi.

  2. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

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    La sentenza impugnata va, conseguentemente cassata, e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si designa in altra Sezione della Commissione tributaria regionale di Ancona.

    Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative a questo giudizio. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 3 settembre 1999, n. 9293. Pres. Fiducia - Est. Segreto - P.M. Palmieri (conf.) - Soc. INA (avv.ti Punzi e Carrieri) c. De Leo G. ed altra (avv.ti Paparella e De Leo).

    Avviamento commerciale - Indennità - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Corresponsione dell'indennità anteriormente alla notifica del precetto - Necessità - Esclusione - Mancata corresponsione dell'indennità - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità dopo l'inizio dell'esecuzione - Intimazione del precetto anteriormente alla corresponsione dell'indennità - Legittimità.

    La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo. (C.p.c., art. 479; c.p.c., art. 615; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34) (1).

      (1) La pronuncia in oggetto condivide l'orientamento espresso da Cass. 20 ottobre 1992, n. 11470, in questa Rivista 1993, 301.


    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Gilda e Jolanda De Leo hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Bari al precetto con cui l'Ina spa, in forza di un'ordinanza emessa dal Pretore di Bari ai sensi dell'art. 665 c.p.c., aveva loro intimato il rilascio di un immobile destinato ad uso commerciale, già condotto in locazione dal defunto padre Michele De Leo, contestando tra l'altro la procedibilità dell'azione esecutiva, dato che non era stata pagata la dovuta indennità di avviamento.

    La convenuta resisteva, osservando di aver offerto una somma inutilmente alle attrici, pur essendo congrua.

    Con sentenza del 18 dicembre 1992, il tribunale rigettava l'opposizione.

    Proponevano appello le De Leo.

    La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 17 novembre 1995 ha accolto l'originaria opposizione, rilevando, in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva, che l'opposizione a precetto è destinata a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata; che la corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale condiziona appunto quel diritto, nel caso di finita locazione di immobili ad uso commerciale; che quindi il conduttore può opporsi al precetto, senza necessità di attendere l'inizio dell'esecuzione; che la contraria opinione del giudice di primo grado non poteva essere condivisa; che, allorché il rifiuto dell'indennità è basato sull'assunta incongruità della stessa, come nella fattispecie, detta congruità va accertata giudizialmente.

    Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ina.

    Resistono con controricorso le De Leo, che hanno anche presentato memorie.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.

    Ritiene la ricorrente che, contrariamente a quanto...

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