Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine245-277

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I

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 18 marzo 1999, n. 2442. Pres. Rocchi - Est. Graziadei - P.M. Apice (conf.) - Amministrazione delle finanze (Avv. gen. Stato) c. Capranica del Grillo M.A. ed altra (avv. Bracci).

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Edifici di interesse storico ed artistico - Disciplina ex art. 11, secondo comma, L. n. 413/1991 - Applicabilità esclusiva.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, - il quale stabilisce che «in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico ed artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato» - deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore. (L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11) (1).

II

@COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA 26 novembre 1998, n. 412. Pres. Salvi - Est. Temperini - Angelini Paroli c. D.R.E. Umbria - Sez. Perugia.

Tributi erariali indiretti - Imposte ipotecarie e catastali - Tariffe d'estimo - Immobili di interesse storico o artistico - Determinazione.

Ai fini della determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, deve ritenersi che l'espressione «in ogni caso» di cui al secondo comma dell'art. 11 L. n. 1089/1939 vada applicata anche in ipotesi di locazione dell'immobile. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3; L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11) (2).

III

@COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO 11 giugno 1998, n. 135. Pres. Saporiti - Est. Polvara - D.R.E. Lombardia - Sez. Milano c. V.V.

Tributi erariali indiretti - Imposte ipotecarie e catastali - Tariffe d'estimo - Immobili di interesse storico o artistico - Determinazione.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, L. n. 413/1991, il reddito dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ex art. 3 L. n. 1089/1939 va determinato in ogni caso mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, anche in caso di locazione dello stesso. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3; L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11) (3).

    (1-3) Orientamento consolidato. Da ultimo pubblicate in questa Rivista 1998, 758 cfr. Comm. Trib. Prov. Treviso 23 marzo 1998, n. 83 e Comm. Trib. Prov. Milano 18 novembre 1997, n. 290. Contra, ovvero nel senso che nell'ipotesi in cui l'immobile sia locato, torna ad essere applicabile il regime ordinario di tassazione ricavabile dal combinato disposto degli artt. 34, 129 e 134 T.U.I.R., v. Comm. Trib. Reg. Firenze 10 gennaio 1997, ivi 1997, 479 con nota di L. ALEMANNO, Immobili di interesse storico o artistico: quote sul reddito e dintorni.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La corte, considerato:

- che Maria Adelaide e Maria Sveva Capranica del Grillo, comproprietarie di un fabbricato d'interesse storico ed artistico sito in Roma, premesso di aver erroneamente versato l'Irpef e l'Ilor inerenti al 1992 sulla base del reddito locativo, anziché del meno consistente reddito catastale di cui all'art. 11, secondo comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, hanno reclamato il rimborso della relativa differenza, prima in sede amministrativa, e poi in via d'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla relativa istanza;

- che la domanda è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma;

- che la pronuncia è stata condivisa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sul rilievo che la citata norma, fissando l'imponibile per gli immobili di quel tipo «in ogni caso» sulla scorta della minore tra le tariffe d'estimo catastale vigenti nella corrispondente zona censuaria, non autorizza il riferimento al reddito locativo, in coerenza con lo scopo di agevolare i proprietari onerati della conservazione di parti del patrimonio storico ed artistico nazionale;

- che l'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 25 maggio 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, tornando a sostenere che la suddetta disposizione, alla luce del necessario raccordo con il precedente comma in tema di calcolo dell'imponibile secondo il canone di locazione quando il fabbricato sia ad altri ceduto in godimento, è applicabile soltanto per gliPage 246 immobili non locati, anche perché, altrimenti, si tradurrebbe in un'anomala agevolazione per i proprietari che beneficino di redditi effettivi superiore a quelli catastali;

- che le Capranica del Grillo hanno replicato con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

- che il testo unico delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella versione originaria, identifica con l'art. 34 il reddito imponibile per i fabbricati iscritti in catasto nella misura del reddito «tabellare» aggiornato, e poi, rispettivamente, con gli artt. 129, secondo comma e 134, secondo comma, considera parametro prevalente il reddito locativo, se inferiore, quando il bene sia locato in regime «legale», e se maggiore, indipendentemente dalla disciplina del rapporto locativo;

- che l'art. 11, primo comma, lett. h) della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sostituendo il secondo comma di detto art. 129, mantiene fermo il principio della predominanza del minore canone locativo «legale», chiarendo e riformulando la norma sostituita circa gli scarti percentuali che comportano tale predominanza e circa le riduzioni da apportare al canone medesimo per individuare il reddito tassabile;

- che lo stesso art. 11 della legge del 1991, con un secondo comma stabilisce che «in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico od artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato»;

- che la separata formulazione di tale ultima norma, rispetto alle disposizioni attributive di rilevanza al canone di locazione, e la mancanza in essa di espliciti od impliciti riferimenti alle disposizioni medesime non consentono di eludere il significato letterale delle parole «in ogni caso», quale espressione dell'intento del legislatore di sottoporre quei particolari fabbricati all'unico criterio della rendita catastale, con il beneficio della scelta della tariffa inferiore nella zona, a prescindere dall'ammontare dell'eventuale reddito locativo;

- che la mera sequela o consecuzione compilativa della norma in esame, rispetto alla lett. h) del primo comma, non permette il superamento del dato testuale, nel senso voluto dalla ricorrente, anche perché, ove si potesse leggere l'espressione «in ogni caso» come equivalente di quella «negli altri casi», si approderebbe al difforme risultato di riferire detto parametro catastale alle ipotesi diverse dalle locazioni vincolate con canone inferiore, e, quindi, si tornerebbe all'applicazione del parametro medesimo per le locazioni con canone superiore, come pacificamente nella specie;

- che l'automia del predetto secondo comma trova conforto nella successiva evoluzione normativa, tenendosi conto che l'art. 4 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 (convertito in L. 27 luglio 1994, n. 473), inserendo un quarto comma bis nell'art. 34 del testo unico, e riscrivendo il secondo comma dell'art. 129, generalizza, al di là della disciplina transitoria, la regola della prevalenza del reddito locativo, se maggiore, e, nelle locazioni vincolate, anche se inferiore, senza occuparsi, né altrimenti modificare o richiamare la peculiare disciplina anteriormente fissata per i fabbricati in discorso;

- che, pertanto, l'art. 11, secondo comma, della L. n. 413 del 1991 deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore;

- che il riportato principio non può essere contrastato con apprezzamenti sull'opportunità della scelta legislativa, né con dubbi sulla costituzionalità di essa, tenendosi conto che l'assegnazione di decisività al reddito catastale, anche in caso di maggiore entità del canone di locazione, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare i proprietari di quegli immobili e nell'obiettiva difficoltà di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili medesimi;

- che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto; - che la natura e la sostanziale novità della questione affrontata rendono equa l'integrale compensazione delle spese di questa fase processuale (Omissis).

II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto in data 12 ottobre 1994 Angelini Paroli Luciana proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria in ordine all'istanza di rimborso di lire 8.278.000 per Irpef e Ilor relative agli anni 1991-1992.

Con decisione in data 7 novembre 1995 la commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione proponeva appello il contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La vicenda è relativa alle modalità di tassazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico qualora gli stessi siano concessi in locazione.

L'appellante sostiene che l'imposta deve essere calcolata ex art. 11 secondo comma L...

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