Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine589-624

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 15 ottobre 1999, n. 17 (c.c. 14 luglio 1999). Pres. Bile - Est. Gemelli - P.M. (diff.) - Ric. Salzano.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Arresto in flagranza o fermo - Misura coercitiva contestuale al provvedimento di convalida - Autonomia rispetto alla misura precautelare - Conseguenze.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Competenza - Arresto in flagranza o fermo - Luogo diverso da quello della commissione del reato - Convalida del Gip - Emissione di ordinanza coercitiva - Efficacia provvisoria - Sussistenza.

Le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida. (C.p.p., art. 391) (1).

Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p. (C.p.p., art. 27) (2).

    (1, 2) Rilevante pronuncia delle Sezioni unite che si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale prevalente delineato dalle sentenze Cass. pen., sez. III, 6 maggio 1999, Ndricim, in questa Rivista 1999, 255; Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 1997, Ciotola, ivi 1998, 275 e Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 1994, De Masi, ivi 1994, 44.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La Polizia stradale di Orvieto il 6 maggio 1998 sottoponeva a fermo Pasquale Salzano perché indiziato di delitto, in quanto trovato in possesso di oggetti provenienti dalla rapina commessa la notta precedente, in Granarolo dell'Emilia, in danno della ditta Sirio autotrasporti.

Con ordinanza dell'8 maggio il Gip del Tribunale di Orvieto convalidava il fermo e su richiesta del P.M. applicava al Salzano la misura coercitiva della custodia in carcere, dichiarando nel contempo la propria incompetenza per territorio con riferimento al luogo del commesso reato e restituendo gli atti al P.M., il quale li trasmetteva al P.M. distrettuale (art. 51 comma 3 bis c.p.p.). Questi chiedeva al Gip del Tribunale di Bologna (art. 328 comma 1 bis c.p.p.) la rinnovazione della misura, ottenendo diniego motivato dalla persistente efficacia dell'originaria ordinanza cautelare.

Con ordinanza del successivo 13 giugno il Gip distrettuale respingeva anche la richiesta di revoca della misura custodiale, motivata dall'indagato con la perdita di efficacia per la mancata rinnovazione nel termine di venti giorni da parte del giudice competente.

Proposto appello dalla difesa, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 24 settembre 1998, rigettava l'impugnazione, ritenendo derogatoria la competenza del giudice della convalida dell'arresto o del fermo a disporre misure coercitive, non aventi efficacia provvisoria.

Avverso quest'ultimo provvedimento il difensore del Salzano ha proposto ricorso e ne ha chiesto l'annullamento, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale che ritiene temporanea l'efficacia dell'ordinanza cautelare disposta, in via di urgenza, dal giudice che si dichiari incompetente.

Il ricorso è stato assegnato alla II Sezione penale della Cassazione che, rilevato il contrasto giurisprudenziale circa l'efficacia temporanea della misura coercitiva emessa ai sensi dell'art. 391 quinto comma c.p.p., con ordinanza del 2 giugno 1999 lo ha rimesso a queste Sezioni unite per stabilire la corretta linea interpretativa.

Il Primo Presidente aggiunto ha fissato l'odierna udienza camerale per la decisione del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La questione oggetto della rimessione è stata risolta dal prevalente orientamento giurisprudenziale nel senso che, non ricorrendo un caso d'intervento surrogatorio urgente, il potere del «giudice della convalida» che non coincida col «giudice competente» a conoscere del procedimento si fonda su una propria competenza funzionale prevista dall'art. 390 primo comma c.p.p., senza che sia necessaria la declaratoria d'incompetenza a norma dell'art. 291 c.p.p., sicché la disposta misura cautelare non è soggetta a caducazione se non rinnovata, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, dal giudice competente. Tale scelta interpretativa fa riferimento al raccordo delle attività di cui agli artt. 390 primo comma e 391 quinto comma c.p.p. e riconduce il relativo potere coercitivo alla competenza del giudice del luogo dell'esecuzione dell'arresto o del fermo, privilegiata su quella del giudice del luogo del commesso reato, non potendo i poteri precautelare e cautelare scaturire da diversa competenza funzionale. Si sostiene che, nel regolare l'esercizio di tale competenza, il quinto comma dell'art. 391 fa mero richiamo all'art. 291, senza specifico riferimento all'urgenza prevista dal secondo comma di detta norma per legittimare il potere cautelare del giudice incompetente (Cass., sez. I, 23 novembre 1998 n. 5811, Halilovic; sez. II, 18 febbraio 1997 n. 1286, Ciotola; sez. V, 11 febbraio 1994 n. 180, De Masi).

L'orientamento di segno opposto fa leva sulla tesi dell'efficacia interinale del provvedimento cautelare disposto in via di urgenza dal giudice incompetente: è tale il giudice della convalida dell'arresto o del fermo quando sia diverso dal giudice competente a conoscere del relativo procedimento. La temporanea efficacia della disposta misura trova fondamento nel principio, di carattere generale, secondo il quale i provvedimenti cautelari emessi in via di urgenza dal giudice incompetente perdono efficacia se non siano rinnovati in via definitiva dal giudice cui spetti la cognizione del procedimento (art. 27 c.p.p.).

  1. Queste Sezioni unite ritengono corretto sotto il profilo ermeneutico l'orientamento giurisprudenziale che dà solu-Page 590zione positiva alla provvisorietà dell'efficacia della misura coercitiva disposta a norma dell'art. 391 quinto comma c.p.p. dal giudice incompetente a conoscere del procedimento.

    La linea interpretativa che nega l'efficacia temporanea della misura disposta da detto giudice sostiene che essa è applicata dal giudice competente per l'incidente de libertate in conseguenza del suo intervento di convalida della misura precautelare, sicché non è applicabile il secondo comma dell'art. 291 che ne prevede la caducazione in caso di mancata rinnovazione. Per altro verso, non vi sarebbe (ancora) un altro giudice competente «in quanto non vi è ancora processo» (Cass., sez. V, 8 marzo 1991 n. 912, Martini).

    L'orientamento che si critica, a giudizio della Corte, non considera che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento decidendo nel merito della res judicanda. In tale potere è compreso quello di disporre misure cautelari, attribuito nella fase delle indagini preliminari al Gip, la cui competenza in generale è «una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio» (Cass., Sez. un. 12 aprile 1996 n. 1, Fazio).

    In particolare, la legge delinea la competenza per territorio in via generale - salvo le regole suppletive o particolari (artt. 9 e segg. c.p.p.) e con varie eccezioni previste da leggi speciali - individuandola nel luogo del commesso reato (art. 8 c.p.p.), nel cui ambito speciale il Gip esplica le sue funzioni. Pertanto, quando il giudice di cui all'art. 390 primo comma coincide col giudice indicato con l'art. 279 c.p.p. è «giudice competente», altrimenti è «giudice incompetente» non avendo potere di decidere sul fatto che è oggetto del procedimento.

    Il giudice indicato nell'art. 390 primo comma c.p.p. è funzionalmente competente per il giudizio di convalida dell'arresto o del fermo senza che siano previste deroghe; ma la misura coercitiva che, richiesto dal P.M., applichi a norma dell'art. 391 quinto comma è pur sempre esercizio di attività posta in essere da un giudice incompetente quando, come nel caso in esame, per la diversità fra luogo del commesso reato e luogo in cui il fermo è stato eseguito, non si identifichi col giudice indicato dall'art. 279, correlato agli artt. 4 e segg. c.p.p.

  2. - La competenza funzionale per la convalida dell'arresto o del fermo non si traduce automaticamente in competenza esclusiva e derogatoria riferita al potere di disporre (eventualmente) un provvedimento coercitivo, ferma restando la stretta relazione tra le due attività.

    È ben vero che, se non è applicata una misura coercitiva, gli effetti delle misure precautelari vengono frustrati dall'obbligo dell'immediata liberazione del soggetto cui sono state applicate (art. 391 sesto comma c.p.p.). Ma ciò non autorizza a ritenere sussistente una competenza cautelare esclusiva e derogatoria attribuita al «giudice della convalida» che non si identifichi col «giudice che procede», considerata l'inderogabilità della disciplina sulla competenza, normativamente prevista e costituzionalmente garantita.

    Ove coincidenza non vi sia, l'esercizio del potere precautelare e di quello cautelare non opera sullo stesso piano di competenza funzionale, non previsto dalle norme che regolano la materia (arg. ex artt. 390 primo comma, 27, 291 nonché 391 quinto comma che a quest'ultimo fa espresso riferimento).

    La conferma è nell'intervento legislativo teso a fare chiarezza ed evitare errate interpretazioni, col quale è stata avvertita la necessità d'integrare con l'art. 25 del D.L.vo 14 gennaio 1991 n. 12 il quinto comma dell'art. 391, con l'inserimento del richiamo all'art. 291 c.p.p., che nel secondo comma regola l'ipotesi del giudice che nel dichiararsi incompetente, quando sussistano gravi indizi a carico dell'arrestato o del fermato e ricorra l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274...

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