Giurisprudenza di legittimità

Pagine959-995

Page 959

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 5 ottobre 1999, n. 14 (c.c. 30 giugno 1999). Pres. Bile - Est. Losapio - P.M. (diff.) - Ric. Ronga.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Limitazioni alla concessione di benefici - Cumulo delle pene per la continuazione - Pena imputabile a delitti ostativi alla concessione - Scioglimento del cumulo - Fruizione dei benefici per i reati non ostativi - Possibilità. Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Limitazioni alla concessione di benefici - Delitti ostativi alla concessione - Fruizione dei benefici anche con riferimento a tali delitti - Possibilità - Condizioni.

Nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi. (C.p., art. 81; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis) (1).

I benefici penitenziari possono essere concessi, anche con riferimento ai delitti ostativi previsti dall'art. 4 bis ord. pen., qualora il condannato non abbia prestato collaborazione per l'impossibilità determinata dal non aver egli potuto acquisire, per il ruolo marginale svolto, conoscenze utili riversabili nell'investigazione ovvero dall'avvenuto totale accertamento dei fatti (ipotesi delle c.d. collaborazioni «inesigibili» o «impossibili». (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis) (2).

    (1) Adesione all'indirizzo giurisprudenziale minoritario espresso da Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 1997, Messina, in questa Rivista 1998, 102 e Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 1992, Policastro, ivi 1993, 1053. Per l'orientamento opposto che nega lo scioglimento del cumulo giuridico in materia di ritenuta continuazione fra reati, v., fra le ultime, Cass. pen., sez. I, 12 novembre 1996, Liberti, ivi 1997, 343 e Cass. pen., sez. I, 6 agosto 1996, La Padula, ivi 1997, 97. La citata sentenza Corte cost. 27 luglio 1994, n. 361, si trova pubblicata in Giur. cost. 1994, 2943.

(2) Per utili riferimenti, v. Corte cost., 1 marzo 1995, n. 68, in questa Rivista 1995, 557 e Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357, ivi 1994, 981.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte rileva.

  1. - Con il provvedimento impugnato fu confermata l'ordinanza, resa dal Magistrato di sorveglianza di Torino, di inammissibilità dell'istanza con la quale Pasquale Ronga, in espiazione della pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione, perché definitivamente condannato per plurime violazioni alla disposizione del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), aveva chiesto di beneficiare di permesso premio.

  2. - Il giudice del reclamo negò il beneficio perché, da un lato, la pena in esecuzione comprendeva condanne anche per reati ostativi - a mente dell'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (quale quella per violazione dell'art. 74 del predetto D.P.R. n. 309 del 1990) - riuniti sotto il vincolo della continuazione, al riguardo richiamando giurisprudenza di questa Corte in tema di unicità di pena e di divieto di scioglimento del relativo cumulo; dall'altro lato, perché, richiamato e condiviso il parere del primo giudice quanto a carenza di collaborazione da parte dell'istante nelle fasi del giudizio di merito, giudicò insussistente la ventilata ipotesi di «collaborazione impossibile», articolando, il giudizio sulla considerazione che i fatti in imputazione presentavano molteplici elementi suscettibili di accertamento ma rimasti in ombra proprio per carenza di collaborazione da parte del giudicabile. E ciò, evidenziò il giudice censurato, anche alla luce dell'ampliamento del concetto di collaborazione operato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale il beneficio della collaborazione va esteso oltre il reato ostativo e sino a comprendere tutti i delitti finalisticamente collegati con il medesimo.

  3. - Tramite il difensore, Pasquale Ronga ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il deducente lamenta difettosa motivazione sia in ordine all'assunta inscindibilità del cumulo di pene per effetto del ritenuto vincolo della continuazione, sia quanto al giudizio di possibile, ma non prestata, collaborazione.

    Sotto il primo profilo il ricorrente deduce la inidoneità giustificatoria di un mero rinvio «alle valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza» e alla giurisprudenza dell'ufficio, senza affrontare l'essenzialità delle questioni, sotto più aspetti controverse in sede interpretativa, proposte per il reclamo.

    In relazione al secondo profilo (collaborazione impossibile), secondo il deducente la motivazione fornita dal giudice censurato sarebbe assolutamente carente in quanto si limiterebbe a rinviare alle argomentazioni del primo giudice e a citare precedenti giurisprudenziali di cui non sarebbe spiegato il significato.

  4. - Assegnato il ricorso, ratione materiae, alla prima sezione penale, sono state acquisite, procedendosi con rito camerale, le conclusioni del procuratore generale; il quale, pur rilevando la implausibilità della deduzione di vizi di motivazione, nella specie ritenuti insussistenti, ha giudicato individuabile nell'essenzialità del motivo di impugnazione una contestazione, giudicata fondata, della tesi, condivisa dal giudice censurato, che sostiene la inscindibilità del cumulo delle pene, unificate dal vincolo della continuazione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. La requisitoria, pertanto, conclude sollecitando l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

  5. - Con ordinanza del 18 febbraio 1999, la prima sezione penale della Corte, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., ha investito le sezioni unite della decisione sul ricorso. Page 960

    È stato osservato che la risoluzione della questione concernente la scindibilità del cumulo di pene in contemporanea espiazione, comprensivo di quelle irrogate per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, alla concessione di benefici penitenziari, ha dato luogo all'insorgere, nella giurisprudenza della Corte, di due contrastanti filoni interpretativi, entrambi, peraltro, avente a referente il dictum estraibile dalla sentenza, interpretativa di rigetto, della Corte costituzionale n. 361 del 1994, letto, ovviamente, in diverse prospettive.

    L'ordinanza di rimessione evidenzia, altresì, che il contrasto, già segnalato dall'ufficio del massimario, era stato sottoposto all'esame delle sezioni unite, ma non fu risolto per rilevata carenza dei presupposti di applicabilità del beneficio (decisione n. 18 del 6 luglio 1999, ric. Grieco).

    Con provvedimento del 22 aprile 1999, il primo presidente aggiunto della Corte ha fissato la discussione del ricorso per l'odierna udienza in camera di consiglio.

  6. - La questione rimessa all'attenzione delle sezioni unite nel presente caso riguarda la scindibilità delle pene unificate sotto il vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.) al fine di ammettere a fruire dei benefici penitenziari, previsti dall'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15 comma 1 lett. a) D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992 n. 356, il condannato che, nell'assenza di circostanze che la rendessero inesigibile, non abbia prestato collaborazione agli organi dell'investigazione, ne faccia richiesta dopo aver già scontato l'intera pena applicata per il reato ostativo; questione già di recente sottoposta all'attenzione delle sezioni unite (ricorso Grieco), seppure con riferimento alla fattispecie di esecuzione di pene cumulate, ma non risolta per quanto sopra esplicitato dalla sezione remittente.

  7. - Osserva il collegio che in effetti si registra un contrasto di orientamenti interpretativi nella giurisprudenza della Corte quanto alla legittimità, o meno, dello scioglimento del cumulo giuridico in materia di ritenuta continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., quando occorre procedere al giudizio sulla inammissibilità del soggetto istante alla fruizione di benefici penitenziari premiali ostacolata dalla inclusione, nel cumulo giuridico di continuazione, di fattispecie dalle leggi ritenute ostative in assenza di esigibile o rilevante collaborazione.

    Si sono espresse nel senso della inscindibilità, sez. I, 18 giugno 1993, Sfara, C.E.D. n. 194624; sez. I, 23 marzo 1994, Montegrande, ivi, n. 198823; sez. I, 5 maggio 1994, Gilona, ivi, n. 198139; sez. I, 26 gennaio 1995, Perrone, ivi, n. 200410; sez. I, 16 febbraio 1995, Piccirillo, ivi, n. 200589; sez. I, 24 maggio 1996, La Padula, ivi, n. 205486; sez. I, 12 novembre 1996, Liberti, ivi, n. 205998, che affronta anche la tematica relativa alla mancanza di collaborazione; sez. IV, 4 settembre 1997, Lombardi (non massimata), la quale

    ha anche dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la scindibilità del cumulo.

    Hanno seguito indirizzo contrario, e, quindi, hanno ritenuto la scindibilità del cumulo, sez. I, 9 novembre 1992, Policastro, C.E.D. n. 192414 e sez. I, 18 settembre 1997, Messina, ivi, n. 208512.

    Il primo, e prevalente, filone interpretativo adduce a sostegno della tesi dell'inscindibilità, oltre al lato estratto dalla lettura dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - il quale, secondo tale indirizzo, farebbe riferimento ad una pericolosità soggettiva del condannato - la ritenuta «unicità» del reato continuato, essendo la inscindibilità della pena unica (salvo diversa previsione normativa) conseguenza del regime di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT