Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine19-52

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 29 novembre 1999, n. 5626 (c.c. 14 ottobre 1999). Pres. Losana - Est. Rossi - P.M. Ciampoli (conf.) - Ric. P.G. in proc. Cappellieri ed altri.

Inquinamento - Elettromagnetico - Reato configurabile - Art. 674 c.p. - Sussistenza - Fattispecie.

Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 codice penale. (Nella specie, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato in oggetto, atteso che i valori del campo elettromagnetico, generato da quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione situati nei pressi di una casa colonica, non avevano superato i limiti indicati dalla normativa vigente in materia). (Mass. redaz.). (C.p., art. 674).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ordinanza del 20 aprile 1999 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 322 bis, c.p.p., avverso il provvedimento con il quale, il precedente 25 marzo, il giudice per le indagini preliminari della locale pretura aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione collocati in località Malcontenta, nei pressi di una casa colonica, avanzata dallo stesso pubblico ministero, in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675, c.p., per i quali si procede nei confronti di Domenico Cappellieri, Luigi Celani, Alberto Bigi e Giulio Del Ninno, i primi tre, dirigenti locali dell'Enel, il quarto, amministratore della società «Edison termoelettrica», comproprietaria di uno degli elettrodotti.

Il giudice di merito, premesso che, secondo lo stesso consulente tecnico del rappresentante della pubblica accusa, i valori del campo elettromagnetico generato dal passaggio dell'energia elettrica nella zona considerata rientrano nei limiti indicati - a scopo, peraltro, meramente precauzionale per la mancanza allo stato attuale delle ricerche di dati scientificamente certi sulla pericolosità per la salute umana delle onde elettromagnetiche - dalla normativa vigente in materia (D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995), perviene alla conclusione che, proprio in considerazione degli esiti dell'indagine specifica e degli studi condotti in tutto il mondo sul tema, nella specie non è consentito parlare di «cose» sicuramente idonee a offendere o anche semplicemente a molestare le persone.

Ché, anzi, aggiunge il tribunale, neppure di cose, almeno nel senso inteso dal legislatore nell'art. 674, c.p., deve parlarsi a proposito dei campi elettromagnetici, che non sono elementi materiali di immediata percezione e suscettibili di essere gettati o versati, donde l'impossibilità, senza violare il principio costituzionale di legalità, di estendere agli stessi la portata della norma incriminatrice.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, il quale dopo avere sottolineato la gravità del problema dell'inquinamento elettromagnetico, specialmente per quei soggetti che sono costretti dalle circostanze a subire, più o meno consapevolmente, le emissioni di elettrodotti e impianti di radiodiffusione, ribatte che il rischio di danni alla salute (insorgenza di neoplasie soprattutto nell'età infantile) è ormai ammesso dagli studiosi incaricati, a livello nazionale e internazionale, di indagare sia nel campo delle alte frequenze, che di quelle basse o bassissime.

Censura, poi, la pretermissione da parte del tribunale di qualsivoglia considerazione sulla pure prospettata configurabilità del reato previsto dall'art. 675, c.p., indugiandosi, quindi, nell'analisi semantica del testo di tale disposizione e di quello dell'articolo che lo precede e concludendo che anche le onde elettromagnetiche, in quanto manifestazioni di un tipo di energia dotata di «una sua individualità fisica», «suscettibile di misurazione e di utilizzazione per gli scopi più diversi» devono qualificarsi cose idonee a ledere o, comunque, a «molestare» la gente, rientrando nel concetto di molestie tutte quelle situazioni «determinanti disagio e turbamento della tranquillità».

I difensori delle parti private in vista dell'udienza odierna hanno depositato diffuse memorie con le quali controbattono le argomentazioni del ricorrente.

Il ricorso non merita accoglimento.

Già appare inaccettabile che il pubblico ministero, pur nel lodevole intento di avviare una ricerca della soluzione giuridicamente valida di un problema avvertito come grave e impellente, si rivolga al giudice e gli chieda l'applicazione di una misura cautelare reale di non lieve momento senza neppure sapere esattamente per quale reato intende procedere.

Anche nella fase magmatica delle indagini preliminari la prospettazione d'ipotesi alternative, comportando l'incertezza dell'accusa, si risolve, infatti, sempre in una menomazione del diritto di difesa, quanto meno nel senso di renderne più gravoso l'esercizio, segnatamente quando, come nel caso in esame, le fattispecie legali adombrate si escludono a vicenda.

Quello previsto dall'art. 675, c.p. è, invero, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone «senza le debite cautele». Ed è ovvio che colui il quale costruisce un elettrodotto aereo, vale a dire un impianto implicante l'applicazione di raffinate tecnologie, sa benissimo che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato con la conseguenza che l'elemento psichico dell'eventuale reato configurabile, ancorché possa in concreto anche atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo.

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge, anzitutto, che nessun serio rimprovero può muoversi al tribunale per avere pretermesso di prendere in considerazione l'ipotesi formulata, in via subordinata, dall'accusa non foss'altro che per la sua palese inconsistenza.

Emerge, altresì, che il quesito cui occorre dare una risposta è solo quello relativo all'applicabilità al fatto per cui si procede della norma incriminatrice dettata dall'art. 674 c.p.Page 20 senza violare il principio costituzionale di legalità (artt. 25/2, Cost.; 1, c.p.).

In merito va rilevato che sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi della contravvenzione in parola sono rappresentati, per quanto qui interessa, dal «getto» nei luoghi specificamente indicati dalla norma di «cose» «atte a offendere . . . o molestare persone». Le varianti a tale schema previste dal testo legislativo per la loro evidente estraneità al caso in esame possono essere tranquillamente tralasciate.

A questo punto, però, il discorso potrebbe esaurirsi sul nascere per effetto della constatazione fatta dal tribunale e non agevolmente superabile che, allo stato attuale delle ricerche, non risulta in alcun modo dimostrata l'attitudine delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quali sono quelle emesse dagli elettrodotti, a recare danni apprezzabili, ancorché transitori e limitati alla sfera psichica agli individui direttamente coinvolti per ragioni di lavoro o altro.

È quasi superfluo rilevare che il problema, assai dibattuto nella comunità scientifica internazionale, appare tuttora aperto ad ogni soluzione. Il sospetto da tempo affacciato dagli studiosi del ramo che le onde anzidette, superando facilmente ostacoli e barriere non espressamente apprestati e penetrando all'interno degli edifici e degli organismi viventi possono cagionare l'insorgenza di gravi malattie ha, comunque, indotto molti enti statuali e locali ad adottare, sia pure per scopi meramente cautelativi, specifiche normative.

In Italia, il testo fondamentale è attualmente costituito dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, che indica i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, differenziandoli tra loro a seconda che l'esposizione medesima sia permanente oppure limitata a poche ore il giorno.

Il provvedimento, che in applicazione del principio accolto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del sistema sanitario nazionale, è anche volto a garantire condizioni uniformi su tutto il territorio, ha istituito, inoltre, una commissione tecnico-scientifica con il compito di aggiornare periodicamente la disciplina della materia e di approfondire, sulla scorta dei contributi offerti da altri enti, italiani e stranieri, le tematiche relative a problemi igienicosanitari.

E proprio in base al parere espresso da tale commissione il successivo D.P.C.M. 28 settembre 1995, recante norme tecniche procedimentali per l'attuazione di quello precedente, relativamente agli elettrodotti ha confermato i valori già stabiliti e non risultati in contrasto con le regole elaborate dal Comitato europeo per la normazione tecnica, alla stregua dei suggerimenti dati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Quest'ultimo riguardo al rapporto tra induzioni elettrica o magnetica e salute umana ha consigliato, sempre in via cautelare e in attesa dei risultati degli esperimenti in corso, di evitare il superamento di valori, rispettivamente, di 5 Kv/m e di 0,1 m T, per esposizioni permanenti, e di 10 Kv/m e 1 m T, per esposizioni temporanee.

Ora, secondo lo stesso consulente del pubblico ministero, nella località Malcontenta questi limiti non sono stati varcati, sicché anche ammettendo che le onde elettromagnetiche generate dagli elettrodotti ad alta tensione siano, teoricamente, idonee a ledere o infastidire le persone, nella specie, il concorso di tale condizione è escluso, in radice, dai risultati dell'indagine condotta dagli esperti. Non è possibile ignorare, tuttavia, che, come s'è accennato, si tratta di un argomento tuttora in discussione e di estrema delicatezza per le diverse implicazioni di...

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