Giurisprudenza di legittimità

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I.

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8038. Pres. Cantillo - Est. Cicala - P.M. Nardi (conf.) - Ministero delle finanze (Avv. gen. Stato) c. Pennington De Jongh ed altro (Avv.ti Lanteri e Mussari).

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Edifici di interesse storico e artistico - Disciplina ex art. 11, secondo comma, L. n. 413/1991 - Applicabilità esclusiva.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, L. 30 dicembre 1991, n. 413 deve essere inteso come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore. (L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11) (1).

II.

@CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, ord. 14 luglio 2000, n. 3655. Pres. De Lise - Est. Salvatore - Ministero delle finanze (Avv. gen. Stato) c. Associazione Dimore Storiche Italiane (avv. Bracci).

Antichità e belle arti - Cose di interesse storico e artistico - Vincolo di interesse storico artistico - Immobili loctli - Imponibilità - Canone di locazione - Esclusione - Incidenza della L. n. 431/1998.

Deve escludersi la tassabilità dei canoni di locazione degli immobili soggetti a vincolo storico-artistico ( ex art. 3 L. n. 1089/1939) e conseguentemente l'obbligo di indicarli nelle dichiarazioni, senza che, in contrario, possa assumere decisivo rilievo il richiamo alla L. n. 431/1998 relativa alle nuove locazioni abitative. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8; L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3) (2).

III.

@CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, ord. 18 aprile 2000, n. 1913. Pres. De Lise - Est. Salvatore - Ministero delle finanze (Avv. gen. stato) c. Associazione Dimore Storiche Italiane (avv. Bracci).

Antichità e belle arti - Cose di interesse storico-artistico - Vincolo di interesse storico artistico - Immobili locati - Imponibilità - Canone di locazione - Esclusione.

Con riferimento agli immobili storici vincolati, deve escludersi la tassabilità dei canoni di locazione e, conseguentemente, l'obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8; L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3) (3).

    (1-3) Tutti i provvedimenti in epigrafe ribadiscono l'orientamento più volte espresso dalla 1° sezione civile della Cassazione (composizione del collegio e relatori differenti), secondo cui, in tema di tassazione degli immobili storici vincolati dati in locazione, il reddito deve essere "in ogni caso" determinato sulla base delle tariffe d'estimo e non - secondo quanto sostenuto, invece, dall'Amministrazione finanziaria - in base al canone di locazione. In tal senso v. Cass. 13 giugno 2000, n. 8037, in CED, Archivio civile, RV 537552; Cass. 13 luglio 1999, n. 7408 e Cass. 11 giugno 1999, n. 5740 entrambe in questa Rivista 1999, 939; Cass. n. 3689 del 1999, inedita e Cass. 18 marzo 1999, n. 2442, ivi 1999, 245. Con particolare riferimento, poi, all'ordinanza 14 luglio 2000, n. 3655, si sottolinea come il provvedimento de quo superi l'argomento del Ministero delle finanze secondo cui l'orientamento giurisprudenziale citato sarebbe maturato senza tenere conto della sopravvenuta normativa concernente la nuova disciplina tributaria delle locazioni di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 1, secondo comma, lett. a), L. n. 431/1998. A questo proposito si rinvia al botta e risposta Ministero delle finanze-Confedilizia, ivi 2000, 513.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La sig.ra Elisabetta Pennington De Jongh ed il sig. Michelangelo Fiastri, proprietari di immobili di interesse storico ed artistico siti in Roma, premesso di aver cautelativamente versato l'IRPEF e l'ILOR inerenti al 1994 sulla base del reddito locativo, anziché del meno consistente reddito catastale di cui all'art. 11, secondo comma della L. 30 dicembre 1991 n. 413, hanno chiesto il rimborso della relativa differenza, prima in sede amministrativa e poi in via d'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla relativa istanza. La domanda è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma; e la pronuncia è stata condivisa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza 11/22/97.

L'Amministrazione ricorre per cassazione deducendo un motivo. I contribuenti resistono con controricorso e ricorso incidentale con cui impugnano la compensazione delle spese disposta dal giudice d'appello, ed hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il suo ricorso l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 134 D.P.R. 917/1986, nonché dell'art. 11, secondo com- Page 574 ma, L. 30 dicembre 1991 n. 413, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. (Omissis).

Il motivo deve essere rigettato, in adesione alle considerazioni contenute nelle sentenze di questa Corte n. 5740 dell'11 giugno 1999, n. 2442 del 18 marzo 1999 e n. 7408 del 13 luglio 1999.

Il testo unico delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella versione originaria, identifica con l'art. 34 il reddito imponibile per i fabbricati iscritti in catasto nella misura del reddito "tabellare" aggiornato; e poi, rispettivamente, con gli artt. 129, secondo comma e 134 secondo comma, considera parametro prevalente il reddito locativo, se inferiore, quando il bene sia locato in regime "legale", e se maggiore, indipendentemente dalla disciplina del rapporto locativo.

L'art. 11 primo comma, lett. h) della L. 30 dicembre 1991 n. 413, sostituendo il secondo comma di detto art. 129, mantiene fermo il principio della predominanza del minore canone locativo "legale", chiarendo e riformulando la norma sostituita circa gli scarti percentuali che comportano tale predominanza e circa le riduzioni da apportare al canone medesimo per individuare il reddito tassabile. Lo stesso art. 11 dalla legge del 1991, con un secondo comma, stabilisce che «in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d'interesse storico od artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939 n. 1089 è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

La separata formulazione di tale ultima norma, rispetto alle disposizioni attributive di rilevanza al canone di locazione, e la mancanza di essa di espliciti od impliciti riferimenti alle disposizioni medesime non consentono di eludere il significato letterale delle parole "in ogni caso", quale espressione dell'intento del legislatore di sottoporre quei particolari fabbricati all'unico criterio della rendita catastale, con il beneficio della scelta della tariffa inferiore nella zona, a prescindere dall'ammontare dell'eventuale reddito locativo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione la mera sequela o consecuzione compilativa della norma in esame, rispetto alla lett. h) del primo comma, non permette il superamento del dato testuale, nel senso voluto dalla resistente, anche perché, ove si potesse leggere l'espressione "in ogni caso" come equivalente di quella "negli altri casi", si approderebbe al difforme risultato di riferire detto parametro catastale alle ipotesi diverse dalle locazioni vincolate con canone inferiore, e, quindi si tornerebbe all'applicazione del parametro medesimo per le locazioni con canone superiore, come pacificamente nella specie.

L'autonomia del predetto secondo comma trova poi conforto nella successiva evoluzione normativa, poiché l'art. 4 del D.L. 31 maggio 1994 n. 330 (convertito in L. 27 luglio 1994 n. 473). Inserendo un quarto comma bis nell'art. 34 del testo unico, e riscrivendo il secondo comma dell'art. 129, generalizza, al di là della disciplina transitoria, la regola della prevalenza del reddito locativo, se maggiore, e, nelle locazioni vincolate, anche se inferiore, senza occuparsi, né altrimenti modificare o richiamare la peculiare disciplina anteriormente fissata per i fabbricati in discorso.

Pertanto, l'art. 11 secondo comma della L. n. 413 del 1991 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore.

Il riportato principio non può essere contrastato con apprezzamenti sull'opportunità della scelta legislativa, né con dubbi sulla costituzionalità di essa, tenendosi conto che l'assegnazione di decisività al reddito catastale, anche in caso di maggiore entità del canone di locazione, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare i proprietari di quegli immobili o nell'obiettiva difficoltà di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili medesimi.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il motivo di ricorso incidentale (relativo alle spese) è inammissibile.

La novità della controversia al momento in cui il ricorso fu proposto giustifica la compensazione delle spese. (Omissis).

II.

(Omissis). Ritenuto che esula dall'ambito di questa giurisdizione ogni questione concernente i criteri dell'imposizione tributaria de qua;

Ritenuto, peraltro, che, per quanto concerne specificamente l'atto impugnato, va ribadito l'orientamento già espresso dalla Sezione (ord. del 18 aprile 2000, n. 1913), in base al quale, quanto al fumus, è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di cassazione, che esclude la tassabilità dei canoni di locazione degli immobili soggetti a vincolo storico artistico e conseguentemente...

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