Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine213-229

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13461. Pres. Iannotta - Est. Sabatini - P.M. Nardi (conf.) - Ministero dell'Interno (Avv. gen. Stato) c. Mantovani (avv. Montanari)

Patente - Revoca e sospensione - Reato perseguibile a querela - Presentazione della querela - Omissione - Irrilevanza - Mantenimento della sospensione - Condizioni.

Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell'art. 223 c.s., in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a querela e questa non sia stata proposta. Tuttavia la mancata proposizione della querela, irrilevante ai fini dell'emissione del provvedimento, rileva ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza del prefetto nei modi previsti dall'art. 224 c.s., impedisce il permanere della sospensione. (Nuovo c.s., art. 224; nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) In argomento, cfr. Cass. civ. 20 settembre 1999, n. 10127, in questa Rivista 1999, 973; Pret. civ. Torino, sez. dist. Chieri, 6 novembre 1998, n. 100, ivi 1999, 430 e Pret. pen. Cremona 29 gennaio 1993, ivi 1993, 443 con nota di F. NUZZO, Appunti sulla sospensione e revoca della patente di guida.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto del 20 agosto 1996 il Prefetto della Provincia di Ferrara dispose, ai sensi dell'art. 223 c.s. e per la durata di quindici giorni, la sospensione provvisoria della patente di guida, di Vania Mantovani, addebitandole di aver causato, per violazione dell'art. 145 sesto comma stesso codice, un incidente stradale che aveva provocato lesioni al conducente del veicolo antagonista.

Con sentenza dell'8 novembre 1996 il Pretore di Ferrara, in accoglimento dell'opposizione in tal senso avanzata dalla interessata, ha annullato il decreto opposto osservando che, in difetto di presentazione di querela in ordine al reato di lesioni colpose, con riferimento al quale il decreto era stato emesso, questo non poteva essere adottato stante la natura provvisoria della sanzione.

Per la cassazione di tale decisione il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Ferrara hanno congiuntamente proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui la Mantovani resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti deducono, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 12 e 15 preleggi, 218, 219, 221, 222 e 224 c.s., 120, 124, 126 e 590 c.p., nonché vizi di motivazione su punti decisivi, e, in contrasto con la sentenza impugnata, affermano che per l'emissione del provvedimento amministrativo in questione non rileva la condizione di procedibilità dell'avvenuta presentazione della querela: depongono in tal senso, a loro avviso, l'autonomia ordinamentale del provvedimento, ora considerato una sanzione amministrativa - diversamente che nel vecchio codice stradale, per il quale era invece una pena accessoria - e l'assenza, nel testo del citato art. 223, di qualsivoglia riferimento alla predetta condizione.

Il ricorso è findato.

La sentenza impugnata ha contraddittoriamente qualificato il provvedimento in questione ora come «anticipazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 22 c.s. quale sanzione accessoria all'accertamento di un reato», ora, invece, come «sanzione amministrativa accessoria ad un reato»: dalla quale esso in realtà si distingue nettamente, il che sembra sfuggire anche ai ricorrenti.

L'art. 222 del nuovo codice stradale qualifica infatti i provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida come sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, ed in tal senso esso ha innovato il vecchio codice (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), il quale all'art. 80 ter, introdotto dall'art. 142 legge 24 novembre 1981 n. 689, egli considerava invece come pene accessorie (tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 1991, Zangirolami e 21 settembre 1995, Calevi).

Tale diversa natura giuridica comporta conseguenze giuridiche diverse: ai provvedimenti previsti dal vecchio codice della strada era infatti estensibile il beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. pen. 19 dicembre 1990, Capelli), diversamente da quanto deve invece ritenersi consentito dal nuovo codice; gli uni, in quanto pene accessorie, erano estinguibili con la riabilitazione (art. 178 c.p.) - annoverata dal codice penale tra le cause di estinzione della pena - mentre a norma dell'art. 224 comma terzo ultima parte del nuovo codice l'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Proprio in considerazione di tali diversi effetti questa Corte Suprema (sez. IV pen., 21 febbraio 1997, Ceccherini) ha affermato che il vecchio codice stradale assicurava all'imputato un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite.

La sospensione provvisoria e temporanea della validità della patente di guida, prevista dall'art. 223 c.s. in conseguenza ad ipotesi di reato, è invece un provvedimento cautelare che la legge demanda all'autorità amministrativa: la quale nella specie, trattandosi di incidente stradale da cui erano derivate lesioni personali, era tenuta ad accertare, ai sensi dei commi primo e secondo di detta norma, se sussistessero fondati elementi di una evidente responsabilità della Mantovani a titolo di colpa.

Il provvedimento presenta, nei presupposti e negli effetti, evidenti analogie con le misure cuatelari interdittive di cui agli artt. 287 ss. nuovo c.p.p. nonché, ed in primo luogo, con la sospensione della patente, attribuita del pari al prefetto dell'art. 91 sesto comma del vecchio codice stradale.

Il provvedimento in esame - che nelle altre ipotesi, previste dal terzo comma dello stesso art. 223, consegue al ritiro immediato della patente da parte dell'agente od organo accertatore della violazione - si distingue sotto due profili dalle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e dell revoca della patente: queste ultime sono infatti applicatePage 214 dall'autorità giudiziaria e solo con la sentenza di condanna in ordine al reato, cui esse accedono (art. 222 primo comma c.s.), mentre il primo è rimesso, come detto, all'autorità amministrativa, la quale è tenuta a provvedere prima ed indipendentemente dalla definizione del procedimento penale, come si desume dalla lettera della norma ed è confermato dai brevissimi termini fissati, per le varie fasi procedimentali, dai menzionati commi primo e secondo dell'art. 223: rispettivamente, di dieci giorni dal rilevamento del sinistro per la trasmissione al prefetto di copia del rapporto, e di quindici giorni dalla ricezione dello stesso rapporto per il prescritto parere della direzione generale della M.C.T.C.

Al contrario, l'art. 124 c.p. fissa, per la presentazione della querela, il ben più lungo termine di tre mesi.

Orbene, in considerazione di tali diversi modi di disporre deve ritenersi che il silenzio dell'art. 223 quanto alla condizione di procedibilità in esame sia da ascrivere non al difetto di coordinamento delle relative norme, sibbene - come si evince altresì dal ritiro della patente nelle ipotesi di cui al terzo comma dello stesso art. 223 - al preciso intento del legislatore stradale, conforme alla natura cautelare del provvedimento, di consentirne l'emissione indipendentemente dal riscontro di tale condizione, la quale è destinata invece a produrre i suoi effetti, oltre che nell'ambito proprio del procedimento penale, solo in sede, come successivamente si dirà, di esecuzione del provvedimento prefettizio (art. 224 ult. comma c.s.).

In definitiva, dalla diversa natura dei provvedimenti, di cui agli artt. 222 e 223 c.s., discende che gli uni sono adottati ex post e solo sulla base dell'avvenuto accertamento del reato, mentre gli altri devono invece essere emessi ex ante e sulla base di sommaria delibazione del reato stesso.

A sostegno della diversa tesi seguita la sentenza impugnata ha fatto riferimento al già citato terzo comma dello stesso art. 224: peraltro - osserva la Corte - erratamente, dal momento che tale norma ha riguardo al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e si riferisce inoltre ad ipotesi di estinzione del reato, come tali diverse da quella della mancata presentazione della querela e, dunque, disciplina materia che non rileva direttamente ai fini della emissione dei provvedimenti cautelari in esame.

Come già accennato, dispone il quarto comma di detto art. 224 che, salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, il prefetto, ricevuta la comunicazione della sentenza irrevocabile di proscioglimento, ordina la restituzione della patente all'intestatario: per quanto la norma faccia anch'essa espresso riferimento alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, nondimeno deve ritenersi che essa produca i suoi effetti anche in ordine al mantenimento del provvedimento cautelare in esame.

Depongono in tal senso: tale natura giuridica, il rinvio alle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222 commi secondo e terzo c.s., operato dal primo comma del successivo art. 223; l'irrazionalità di mantenere in vita un provvedimento dichiaratamente provvisorio, nel caso in cui si accerti che la sanzione accessoria non è consentita; l'impossibilità, alla stregua del disposto degli artt. 1 e 3 legge 24 novembre 1981 n. 689, di ancorare l'emissione anche del solo provvedimento cautelare ad una responsabilità meramente oggettiva.

Deve, pertanto, ritenersi che, a norma del quarto comma dell'art. 224 c.s., la mancata presentazione della querela dispieghi i suoi effetti non sull'emissione del provvedimento cautelare prefettizio - questione oggetto del presente giudizio - ma solo sul suo permanere, e, dunque, sulla sua esecuzione, non diversamente, del resto, da quanto era...

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