Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. II, 21 ottobre 2000, n. 10824 (ud. 18 settembre 2000). Pres. Valente - Est. Conzatti - P.M. Albano (diff.) - Ric. Cipriani G. ed altra.

Danneggiamento - Elemento materiale - Altruità della cosa - Significato della locuzione - Conseguenze - Inconfigurabilità del reato allorché la condotta cada su cosa di proprietà dell'autore - Fattispecie di immobile concesso in locazione.

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. non si configura allorché la condotta cada su una cosa di proprietà dell'autore dell'illecito, posto che con il termine «altrui» il legislatore ha inteso escludere qualsiasi altro rapporto di diritto o di fatto con il bene su cui cade la condotta medesima. (Fattispecie nella quale il S.C. ha annullato, limitatamente al reato di danneggiamento perché il fatto non costituisce reato, la sentenza con cui la corte di appello aveva condannato gli imputati, proprietari dell'appartamento da loro medesimi danneggiato e concesso in locazione alle parti civili). (C.p., art. 635) (1).

    (1) Nel senso che il termine «altrui» comprende entrambi i significati di proprietà e di possesso, Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 1973, Gianvito, in Rep. La Tribuna 1975, 702; Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 1971, Serughetti, in C.E.D. Archivio penale rv. 116345 e Cass. pen., sez. II, 30 giugno 1969, Zingales, ivi rv. 112003; o anche la relazione di fatto con la res, cfr. Cass. pen., sez. II, 9 maggio 1989, Oliva, in Riv. pen. 1990, 292 o, infine, anche la mera diversità tra l'autore e il soggetto passivo del reato, v. Cass. pen., sez. II, 27 dicembre 1973, Marconi, in Rep. La Tribuna 1975, 573. Si segnalano inoltre Cass. pen., sez. II, 30 marzo 2000, P.M. in proc. Faggi, in Riv. pen. 2000, 584; Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 1995, Palladio, ivi 1995, 1457 e Cass. pen., sez. II, 8 aprile 1982, Malpicci, ivi 1982, 1002, tutte citate in parte motiva.

(Omissis). - Cipriani Giuseppe e Cipriani Giovanna, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 81, 635, 594, 582 c.p. «perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante un fitto lancio di pietre cagionavano volontariamente a Guastamacchia Gaetano lievi lesioni personali e danneggiavano i vetri delle finestre dell'appartamento di Nanna Pasquale e D'Auciello Rosa, ingiuriando quest'ultima con epiteti quali puttana, troia, bagascia, zoccola» (fatti commessi in Terlizzi il 20 febbraio 1994), con sentenza 12 marzo 1999 del Pretore di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, venivano riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche a Cipriani Giovanna, condannati, il primo alla pena di mesi quattro di reclusione, la seconda, alla pena di mesi due di reclusione con i benefici di cui agli artt. 163, 175 c.p.

Entrambi gli imputati venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Nanni Pasquale e D'Auciello Rosa, da liquidarsi in sede civile, respinta la richiesta provvisionale, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle medesime.

Impugnava la sentenza il difensore degli imputati, chiedendo l'assoluzione dal reato di cui all'art. 635 c.p. perché il fatto non sussiste o perché non è previsto dalla legge come reato, nonché dai reati di cui agli artt. 582, 594 c.p. per non averli commessi o, in subordine, ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p.

Con sentenza 18 gennaio 2000 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, concedeva a Cipriani Giuseppe le attenuanti generiche, riducendo la pena nella misura di mesi due e giorni quindici di reclusione, e condannava gli imputati al pagamento delle spese in favore delle parti civili.

Ricorre il difensore dei Cipriani per l'annullamento della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. in relazione ai reati di lesioni personali ed ingiurie, nonché la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p. in ordine al reato di danneggiamento.

Il primo motivo è infondato.

Sostiene il difensore che, avendo il giudice di primo grado errato nell'individuare nel delitto ex art. 635 c.p. il reato «più grave» ai fini dell'applicazione del capoverso dell'art. 81 c.p., ricorrendo ad una valutazione «in concreto» non ammessa dalla legge processuale, sarebbe stata esclusa l'esistenza del fatto-reato di cui all'art. 582 c.p. che, in ragione della maggior pena edittale, avrebbe dovuto essere preso altrimenti come base per determinare la pena «in concorso».

La tesi non può essere condivisa.

Premesso che il ricorso volto ad ottenere l'inversione della gravità dei reati posti in continuazione sarebbe inammissibile per carenza di interesse (l'accoglimento dell'impugnazione comporterebbe una reformatio in pejus della sentenza: Cass. 10587/92, D'Angelo), il fatto che il trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti non esplichi efficacia, dovendosi solo aumentare la pena irrogata per il reato principale (sez. un. 4901/92, Cardarilli), non implica in alcun modo il venir meno dei reati posti in continuazione.

L'infondatezza del motivo comporta il rigetto dei ricorsi sul punto.

Va accolto il secondo motivo di ricorso.

Risulta pacifica nella sentenza impugnata la circostanza che gli imputati sono proprietari dell'appartamento da loro medesimi danneggiato, e che l'immobile è stato concesso in locazione alle parti civili. Sulla base di tale presupposto di fatto, il difensore aveva dedotto uno specifico motivo di appello, sostenendo che il reato di cui all'art. 635 c.p. non si configura allorché la condotta cade su una cosa di proprietà dell'autore: mancherebbe in questo caso il requisito dell'«altruità» del bene, richiesto dalla norma incriminatrice.

La corte d'appello ha disatteso il motivo, ritenendo che oggetto della tutela nel delitto di danneggiamento sia la «detenzione delle cose», presupposto dell'esercizio del diritto di godimento del locatario. «Ed è quest'ultimo - prosegue la sentenza - che subisce l'effetto immediato e diretto della condotta criminosa, ancorché responsabile della stes-Page 884 sa sia il proprietario. Il locatario, infatti, a causa del danneggiamento, è privato, in tutto o in parte, della facoltà di usare e godere della cosa, che gli spetta per diritto. In tal senso va intesa l'"altruità" della cosa, anche in relazione alla fattispecie in esame».

La dizione della norma («Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui...»), che costituisce l'incipit dell'art. 635 c.p., ha effettivamente dato luogo ad opposte interpretazioni.

Secondo un primo orientamento, il danneggiamento di cosa propria, posseduta o goduta da altri, non è reato (Cass. 17 febbraio 1953, Germi): si tratta di una lacuna dell'ordinamento, da eliminarsi de jure condendo.

Una seconda teoria non ritiene enucleabile dalla disciplina del danneggiamento il comportamento che si presenta come una «violenta trasgressione degli obblighi contrattuali da parte del proprietario». Si assume inoltre che tale interpretazione meglio risponde al dettato, di immediata applicazione, del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione («La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»).

Osserva il collegio che il termine «altrui» (l'«altrui cosa immobile», art. 631 c.p.; i «terreni o edifici altrui, pubblici o privati», art. 633 c.p.; l'«altrui azienda», art. 508 c.p. ecc.) non riveste nel diritto penale un preciso significato desumibile dal diritto civile, ma comprende entrambi i significati di proprietà e di possesso (Cass. 224/69 rv. 112003, art. 633 c.p.; 229/71 rv. 116345, art. 646 c.p.; 8945/73 rv. 125684, art. 633 c.p.), o anche la relazione di fatto con la res (Cass. 6949/89 rv. 181298, art. 633 c.p.) o più genericamente, è un indice della mera diversità tra la persona dell'autore e quella del soggetto passivo (Cass. 9740/73 rv. 125845, art. 624 c.p.). Né l'ambivalenza è superata nelle norme in cui compaiono entrambi i termini, «proprio o altrui» (artt. 423 bis e 424, primo comma, c.p., come modificato dall'art. 2 legge 4 agosto 2000 n. 220).

La lettera della norma giustificherebbe quindi la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, del tutto analoga all'orientamento giurisprudenziale in casi simili (vale a dire, di condotta delittuosa posta in essere dal proprietario della cosa verso il conduttore-detentore: Cass. 3776/82 rv. 153161, art. 624 c.p.; dal proprietario verso il creditore pignoratizio: Cass. 229/95 rv. 201247, art. 624 c.p.; dagli utenti verso l'istituzione scolastica: Cass. 1044/00 rv. 215704, art. 633 c.p.).

Ad avviso del collegio l'interpretazione più ampia non è appagante ed occorre vagliare il senso della norma al di là del significato letterale delle parole, in virtù del principio del favor rei che orienta, nei casi dubbi, l'interpretazione delle norme penali.

Ed è proprio l'elemento sistematico (art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale) che conduce a ritenere fondata l'interpretazione restrittiva dell'art. 635 c.p.

Anzitutto si osserva che dove il legislatore ha inteso tutelare ex professo una situazione possessoria, ha inserito una corrispondente previsione nella norma incriminatrice (così, in relazione al furto, l'impossessamento della cosa mobile «altrui» avviene con sottrazione della stessa «a chi la detiene», ex art. 624, primo comma, c.p.; la turbativa violenta del possesso di cose immobili è riferita all'«altrui» pacifico possesso, ex art. 634 c.p.; l'appropriazione indebita, al «possesso» della cosa mobile, ex art. 646 c.p. ecc.).

In secondo luogo, il legislatore ha utilizzato l'espressione «altrui proprietà» (artt. 388, terzo comma; 428, primo comma, 632 c.p.), «sua proprietà» (artt. 428, terzo comma...

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