Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 30 giugno 2000, n. 16 (ud. 21 giugno 2000) Pres. Consoli - Est. Cauzio - P.M. Leo (conf.) - Ric. Tammaro.

Giudizio abbreviato - Procedimento - Nozione - Inutilizzabilità fisiologica della prova - Irrilevanza - Inutilizzabilità relativa - Irrilevanza - Inutilizzabilità patologica - Rilevanza - Fattispecie. -Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Acquisizione di tabulati telefonici - Decreto motivato del P.M. - Sufficienza - Controllo giurisdizionale - Modalità di effettuazione. Azione penale - Notizia di reato - Inserzione nel registro - Tempestività - Mancanza - Conseguenze - Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione - Sussistenza - Esclusione - Valutazione della tempestività dell'iscrizione - Ad opera del giudice - Ammissibilità - Esclusione. Sentenza penale - Nullità - Casi di configurabilità - Prova il legittimamente acquisita - Determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento «a prova contratta», alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del «dibattimento». Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità «relativa» stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta «patologica», inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. (Principio affermato con riguardo all'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di dichiarazioni autoindizianti rese da soggetto sentito in veste di persona informata dei fatti e in riferimento al testo degli artt. 438 e seguenti c.p.p. vigente prima delle leggi n. 479 del 1999 e n. 144 del 2000, nella cui mutata disciplina la S.C. ha ritenuto che, pur persistendo l'obbligo del giudice di decidere nel merito senza tener conto del materiale probatorio affetto da vizi di nullità o inutilizzabilità, sussiste, tuttavia, il suo potere di assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p.). (C.p.p., art. 438) (1).

Per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 c.p.p., eterointegrato dall'art. 15, secondo comma, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati. E invero, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione. (C.p.p., art. 267) (2).

L'omessa connotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini «contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta», non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubbico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'«an» e al «quando», al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente. (C.p.p., art. 335) (3).

La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa Page 376 senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento. (Fattispecie nella quale, tra gli altri elementi a carico, era stata valutata la falsità di un alibi, rivelatasi non determinante ai fini della dichiarazione di colpevolezza). (C.p.p., art. 191; c.p.p., art. 621) (4).

    (1) Composizione del contrasto giurisprudenziale relativo alla deducibilità o meno del vizio d'inutilizzabilità dell'atto probatorio nel giudizio abbreviato. Si inseriscono nell'orientamento accolto dalle sez. un., Cass. pen., sez. V, 12 novembre 1999, Busellato, in questa Rivista 2000, 319, Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 1997, Pedullà, ivi 1997, 806 e Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 1993, Barlow, ivi 1994, 103. Per l'orientamento opposto, v. Cass. pen., sez. II, 8 luglio 1999, Albanese, ivi 2000, 205; Cass. pen., sez. II, 8 aprile 1998, Rigato, ivi 1998, 415 e Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1994, Labozzetta, ivi 1994, 557.

(2) Principio in linea con quanto affermato dalla recente Cass. pen., sez. un., 8 maggio 2000, D'Amuri, in questa Rivista 2000, 251 con nota di richiami giurisprudenziali cui si rinvia.

(3) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 1999, Longarini, in CED, Archivio penale RV 214866; Cass. pen, sez. I, 23 giugno 1999, Testa, in questa Rivista 2000, 90; Cass. pen., sez. V, 13 luglio 1998, Nobile, ivi 1999, 207 e Cass. pen., sez. I, 19 maggio 1998, Dell'Anna, ivi 1998, 746.

(4) Cfr. Cass. pen., sez. un., 7 aprile 1998, Gerina, in questa Rivista 1998, 186.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con sentenza del 24 febbraio 1999 la Corte d'appello di Salerno confermava quella 27 febbraio 1998 del Gip del locale tribunale con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Tammaro Saverio veniva dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, c.p. e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 1.600.000 di multa.

In riferimento alla vicenda della rapina eseguita poco prima delle ore 11.50 del 21 giugno 1996 in danno dell'ufficio del Pra di Salerno, i giudici di merito hanno ritenuto provato che il Tammaro, agendo dall'interno dell'ufficio dove aveva sbrigato una pratica relativa al trasferimento di proprietà di un veicolo, previo accordo con i due autori materiali della rapina, avesse deliberatamente lasciato aperta la porta secondaria di tale ufficio dopo l'orario di chiusura, permettendo così l'accesso dei complici nei locali.

La mattina del 21 giugno 1996 il Tammaro, coadiutore dell'agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare la moglie, si recava presso il Pra di Salerno per ritirare un certificato, ricevuto il quale alle ore 11.01 si tratteneva ancora senza plausibili ragioni per allontanarsi dagli uffici dopo avere fatto una telefonata con un cellulare quando era terminato l'orario di apertura al pubblico e non vi erano in sala altri utenti; egli usciva non dalla porta riservata al pubblico già chiusa, ma da un'altra porta secondaria apribile solo dall'interno e dotata di un sistema automatico di chiusura, dalla quale entravano subito dopo due uomini a volto scoperto, dei quali uno teneva i dipendenti sotto la minaccia di una pistola e l'altro...

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