Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 13 novembre 2000, n. 20 (c.c. 21 giugno 2000). Pres. Consoli - Est. Battisti - P.M. (parz. diff.) - Ric. P.G. in proc. Cerboni.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

Nel caso di connessione obiettiva di una violazione amministrativa con un reato, la competenza del giudice penale a conoscere della violazione suddetta non viene meno nel caso in cui si faccia luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il reato venga dichiarato estinto o che venga riscontrata la mancanza di una condizione di procedibilità. (Fattispecie relativa a connessione tra il reato di lesioni colpose gravi e le contravvenzioni al codice della strada). (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 444; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24) (1).

    (1) Adesione all'orientamento delineato dalle sentenze Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1993, Gherardini, in Riv. pen. 1994, 928; Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1993, Boscarini, in questa Rivista 1993, 417; Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 1993, Martinelli, ivi 1993, 759; Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 1993, Acito, ivi 1993, 608 e Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 1991, Lanciotti, in Rep. La Tribuna 1994, 106. In senso contrario, vedi l'orientamento espresso da Cass. pen., sez. IV, 28 ottobre 1997, Del Prete, ivi 1997, 772; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 1994, Carlotto, ivi 1995, 130; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 1994, Lotto, ibidem e Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 1993, Colucci, ibidem, secondo cui, qualora si proceda contestualmente per un reato ed una violazione amministrativa, l'eventuale «patteggiamento» può avere ad oggetto soltanto la pena relativa al reato e non anche la sanzione relativa alla violazione amministrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Pretore di Perugia, con sentenza del 29 gennaio, applicava a Lorenzo Cerboni la pena richiesta per il reato, accertato in Magione (Perugia) il 23 dicembre 1993, di lesioni colpose gravi, ulteriormente aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada.

Il Cerboni, procedendo sulla SS 599 alla guida di un autocarro, aveva impegnato il senso unico di un sottopassaggio, dovuto alla linea ferroviaria soprastante, e aveva urtato l'autovettura condotta da Michele Panico, al quale procurava lesioni dalle quali derivava una malattia della durata superiore ai 40 giorni e ciò «per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, in particolare, nella violazione delle norme dell'art. 141, commi 1, 2, 3, 4, 8, 11, e dell'art. 145, commi 2 e 10, del codice della strada, relative, le prime, alla velocità del veicolo e, le seconde, al diritto di precedenza.

  1. - Il pretore, inoltre, disponeva trasmettersi gli atti all'autorità amministrativa competente in ordine alla violazione del codice della strada.

  2. - Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia ricorreva per cassazione chiedendo, con due mezzi, l'annullamento con rinvio della sentenza.

    a) Denunciava, con il primo, «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285», deducendo che «la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve equipararsi ad una pronuncia di condanna per gli effetti che da questa derivano, sicché, in applicazione dell'art. 222 c.s. - il quale dispone che, «qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida» - il pretore avrebbe dovuto ineludibilmente applicare, non trattandosi di pena accessoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».

    b) Denunciava, con il secondo, «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 24, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689», deducendo che, «ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la competenza del giudice penale, in ordine alle violazioni non costituenti reato, a questo obiettivamente connesse, viene meno unicamente nelle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda per estinzione del reato connesso o per difetto di una condizione di procedibilità, con la conseguenza che, in tutte le altre ipotesi, ivi compresa quella in esame, detta competenza deve ritenersi sussistente».

  3. - La quarta sezione di questa Suprema Corte, con ordinanza del 5 ottobre 1999, rilevando che «la questione di diritto, sollevata con il secondo motivo di ricorso, aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso alle sezioni unite e il primo presidente aggiunto lo assegnava alle stesse per l'udienza del 21 giugno 2000».

  4. - Il procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e il rigetto del ricorso nel resto, osservando, quanto al secondo motivo di ricorso, che «l'applicazione dello speciale procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p. determina necessariamente il venir meno della giurisdizione del giudice penale sull'illecito amministrativo, che, in tanto permane, in quanto si proceda e il giudice si pronunci contemporaneamente sul reato e sull'illecito, rivivendo, in caso contrario, l'ordinaria competenza dell'autorità amministrativa.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La questione che ha dato luogo alla rimessione verte essenzialmente sull'applicabilità o meno, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, dell'art. 24, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale, in caso di connessione obiettiva tra il reato e una violazione non costituente reato, il giudice penale è competente a conoscere anche della seconda, salvo che - come previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24 - il reato venga dichiarato estinto o che venga riscontrata la mancanza di una condizione di procedibilità. Page 630

    Si tratta, in altri termini, di stabilire se la definizione del procedimento penale con la sentenza di applicazione della pena richiesta, in quanto caratterizzata dall'assenza di una pronuncia giurisdizionale che affermi la responsabilità dell'imputato e lo condanni alle pene di legge, implichi anche il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi sulla violazione amministrativa; ovvero se, facendosi anche leva sul disposto di cui all'art. 445, comma 1, c.p.p. - nella parte in cui «salve diverse disposizioni di legge», equipara la sentenza di «patteggiamento» ad una sentenza di condanna - e considerato che la competenza per connessione del giudice penale viene meno, in base al citato ultimo comma dell'art. 24 della L. n. 689 del 1981, solo per le ragioni ivi indicate, debba ritenersi che detta competenza, nel caso che ne occupa, permanga.

  5. - Se il problema è quello di accertare se le norme che disciplinano «la connessione obiettiva con un reato», dettate nell'art. 24 della L. 689 del 1981, siano compatibili con il rito dell'applicazione della pena su richiesta, è da puntualizzare - vertendosi in una fattispecie in cui è ipotizzata la connessione tra il reato di omicidio colposo e una violazione non costituente reato prevista dal codice della strada - che i due commi dell'art. 221 di questo codice sono identici al primo e all'ultimo comma dell'art. 24, con, in più, nel comma 2, subito dopo la ripetizione dell'ultimo comma dell'art. 24, il richiamo del comma 4 dell'art. 220 dello stesso codice: «si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220».

    La pressoché totale sovrapponibilità delle due norme fa sì che le considerazioni che seguono valgano anche per l'art. 221 del codice della strada.

    È anche opportuno rilevare che analoga disposizione era stabilita dalla prima legge di depenalizzazione - art. 10 della L. 3 maggio 1997, n. 317: Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali - in relazione alla quale la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sempre affermato (cfr. per tutte, Cass. 8 maggio 1968, Damiani) che «l'attrazione di competenza al giudice penale si verifica nei casi di connessione teleologica e strumentale e nel caso di coincidenza, totale o parziale, dell'attività non costituente reato con quella costituente reato».

    In buona sostanza - sottolinea la dottrina citando questa giurisprudenza - il parallelismo tra le due procedure trova la sua deroga solo nel caso in cui l'infrazione costituisca elemento essenziale per la sussistenza del reato, in particolare quando essa venga ad integrare la c.d. colpa normativa dei delitti di omicidio e/o lesioni

    e «questa essenziale funzionalità è ribadita dal comma 3 dell'art. 220 del codice della strada, laddove si prevede che "quando da una violazione prevista dal presente codice deriva un reato contro la persona, l'agente o organo accertatore deve dare notizia al P.M.", laddove, dunque, si parla di dipendenza causale del reato della violazione.

    3. - Il contrasto nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, sulla questione sopra indicata, si pone nei seguenti termini.

    a) Secondo un primo orientamento (Cass., sez. IV, 12 ottobre 1991, n. 10392, Lanciotti; sez. IV, 10 marzo 1993, n. 2352, P.M. in proc. Acito; sez. IV, 9 aprile 1993, n. 3643, P.G. in proc. Boscarini; sez. IV, 23 giugno 1993, n. 6219, P.M. in proc. Gherardini) non vi sarebbe ragione di sottrarre al giudice del «patteggiamento» la competenza a conoscere anche, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della L. n. 689 del 1981, dell'infrazione amministrativa oggettivamente connessa al reato, dal momento che, per un verso, la sentenza pronunciata ai sensi...

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