Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine535-564

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I

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 11 aprile 2001, n. 15028 (c.c. 29 gennaio 2001). Pres. Gemelli - Est. Santacroce - P.M. Monetti (conf.) - Ric. Boskovic.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Immigrazione clandestina - Utilizzo di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato - Confisca ex art. 12, comma 4, D.L.vo n. 286/98 - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 240, comma 3, c.p. - Esclusione.

L'art. 12, comma 4, del T.U. sull'immigrazione approvato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, nel prevedere la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di cui ai precedenti commi 1 e 3, non fa più salva (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 113), l'eventualità che i detti mezzi appartengano a persona estranea al reato. Tale estraneità, quindi, non può, attualmente, costituire ostacolo all'applicazione della confisca, non potendosi, al riguardo, neppure invocare il disposto di cui all'art. 240, comma III, c.p. (ove si prevede la inapplicabilità delle disposizioni della prima parte e del numero 1 del precedente capoverso se la cosa che sarebbe soggetta a confisca in base a dette disposizioni appartiene a persona estranea al reato), dal momento che detta norma, per il suo carattere generale, può essere applicata solo quando non sia - come nel caso in esame - derogata da norme speciali. (Mass. redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12; c.p., art. 240) (1).

II

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 1 febbraio 2001, n. 4353 (c.c. 16 novembre 2000). Pres. Fazzioli - Est. Giordano - P.M. Viglietta (conf.) - Ric. Feim.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Immigrazione clandestina - Utilizzo di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato - Confisca ex art. 12, comma 4, D.L.vo n. 286/98 - Esclusione - Estraneità del proprietario al reato - Condizioni.

L'art. 12, comma 4, del T.U. sull'immigrazione approvato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, pur non facendo più espressamente salva, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 113, l'eventualità che i mezzi di trasporto da sottoporre a confisca in quanto usati per commettere taluno dei reati di cui ai precedenti commi 1 e 3 appartengono a persona estranea al reato medesimo, dev'essere interpretato, in conformità alla regola generale dettata dall'art. 240, commi 3 e 4, c.p. ed anche per non incorrere in facili censure di incostituzionalità, nel senso che da detta salvezza non può comunque prescindersi, fermo restando che può ritenersi estraneo al reato chi non solo non vi abbia concorso, ma non abbia neppure avuto alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, con esso, sia pure per solo difetto di vigilanza. (Mass. redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12; c.p., art. 240) (2).

    (1, 2) Le massime in epigrafe rappresentano efficacemente il contrasto giurisprudenziale sorto in sede di legittimità. L'orientamento prevalente pare essere, tuttavia, nel senso di escludere la confisca obbligatoria qualora trattasi di mezzo appartenente a persona estranea al reato. Nel solco di tale indirizzo si vedano Cass. pen., sez. I, 9 giugno 2000, Xhaxho Xemal, in questa Rivista 2000, 1204 e Cass. pen., sez. I, 9 giugno 2000, Preka, ivi 2000, 788. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. I, 9 giugno 2000, Lanzoni, ivi 2000, 1204 e Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2000, Carrozzo, in Arch. giur. circ. 2000, 833.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. I. - Con sentenza del 4 agosto 1999, il Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, applicava una pena detentiva a Centonze Gianfranco, imputato del reato previsto dall'art. 12 commi 1 e 3 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, ordinando la confisca del motoscafo utilizzato per il trasporto di cittadini extracomunitari e per il loro ingresso illecito nel territorio dello Stato.

Boskovic Alexander, dichiarandosi legittimo proprietario del natante, proponeva opposizione al Tribunale di Brindisi, chiedendone la restituzione, ma il tribunale la rigettava con l'ordinanza ora impugnata (che è del 30 marzo 2000), affermando che, in riferimento al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'art. 12 comma 4 D.L.vo 286/1998, nel testo novellato dall'art. 2 D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113, si limita ora a prevedere la confisca obbligatoria «del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati» e non contiene più quella clausola di tutela dei terzi che, nel testo precedente, si esprimeva con la frase «salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblici servizi di linea o appartenente a persona estranea dal reato».

Svolte altre considerazioni (che qui però non interessano, dato il contenuto del ricorso) sul rapporto intercorrente tra l'art. 12 comma 8 D.L.vo 286/1998 e la norma dell'art. 100 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, l'ordinanza del Tribunale di Brindisi osservava ancora che la previsione della confisca di mezzo di trasporto, anche se appartenente al terzo estraneo rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, era espressione di una scelta di politica criminale più rigorosa, volta a contrastare un fenomeno di gravi e difficilmente controllabili dimensioni.

Il giudice di merito aggiungeva in particolare che tale scelta era riservata all'ambito della discrezionalità del legislatore e non era quindi sindacabile in sede giudiziaria; che comportava certamente un trattamento deteriore per il terzo estraneo rispetto a quello assicurato al «terzo» dall'art.Page 536 240 comma 3 c.p., ma lo comportava giustificatamente, in nome della ricordata esigenza di contrasto di un fenomeno la cui dimensione internazionale rendeva quasi impossibile accertare la reale titolarità di cose strumentali alla commissione del reato, venendo quasi sempre impiegati mezzi di trasporto registrati all'estero; che la tutela giurisdizionale di tali terzi non era comunque esclusa, giacché essi potevano ricorrere in sede penale alla procedura dell'incidente di esecuzione, per dedurre che il mezzo non fu impiegato per la commissione del reato e potevano agire in sede civile per il risarcimento dei danni patiti nei confronti degli autori del reato.

Peraltro, dopo aver osservato, ancora sul piano generale, che l'atteggiamento di particolare rigore che aveva presieduto alla riforma del 1999 era espresso dall'ulteriore scelta compiuta dal legislatore di inserire un esplicito divieto di alienazione dei beni confiscati che, in nome dell'esigenza di evitare ogni rischio di uso illecito dei suddetti mezzi di trasporto, arrivava a toccare in qualche modo gli interessi finanziari dello Stato, il Tribunale di Brindisi prendeva in esame il contenuto dell'istanza di restituzione, per affermare che il Boskovic non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il motoscafo confiscato non era stato impiegato per la commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ascritto al Centonze.

  1. - Ricorre per cassazione il Boskovic tramite il suo difensore di fiducia, il quale, deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, di aver prodotto una documentazione, risalente a un periodo precedente la commissione del reato contestato al Centonze, dalla quale risulta che egli aveva subito il furto del natante in questione; che la norma dell'art. 12 comma 4 D.L.vo 286/98 non afferma esplicitamente ma nemmeno esclude che il terzo estraneo possa far valere il proprio diritto di proprietà ed ottenere la restituzione del mezzo, con la conseguenza che il silenzio del legislatore speciale sul punto non può che implicare l'applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 240 c.p.; che l'interpretazione della norma fornita dai giudici di merito non era «coerente con i principi costituzionali a tutela del diritto di proprietà»; che la posizione del terzo proprietario del bene, nella procedura di confisca preveduta dalla legge sull'immigrazione clandestina appare oggetto di tutela in relazione e per effetto del riferimento che essa contiene all'art. 100 D.P.R. n. 309 del 1990; che il mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non può essere considerato oggettivamente pericoloso; che, da ultimo, dall'interpretazione delle norme de quibus fornita nell'ordinanza impugnata deriverebbe una «inaccettabile disparità di trattamento. . . tra il terzo proprietario di un bene che venga utilizzato per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione e il terzo proprietario di un bene utilizzato per la commissione di altri delitti».

  2. - Il ricorso non è fondato.

    Preliminare è l'esame della determinazione dell'ambito che l'art. 12 comma 4 D.L.vo 286/98 conserva dopo che l'art. 2 comma 1 D.L.vo 113/99 ha - come sottolineato dai giudici di merito - espunto dal suo testo la clausola di tutela dei terzi (dalla confisca) che si esprimeva con la frase «salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblici servizi di linea o appartenente a persona estranea al reato».

    Dal significato proprio delle parole e dall'intenzione del legislatore, non parrebbe dubbio che si debba pervenire all'affermazione che la frase da ultimo menzionata, proprio perché soppressa, sia tutt'altro che pleonastica e che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'attuale testo «ridotto» sia pienamente coerente con la scelta del legislatore del 1999 di impedire ogni ulteriore rischio di riutilizzazione dei veicoli usati per commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con l'ovvia conseguenza che la confisca deve ora colpire anche l'uso di mezzi destinati a servizi pubblici di linea o appartenenti al c.d. terzo estraneo.

    Vero è che le Sezioni unite di questa Corte (8 giugno 1999, n. 9, Bacherotti) - sia pure con riferimento ad un'ipotesi speciale di confisca che colpisce «beni privi di un rapporto di diretta derivazione causale con il delitto», qual è quella preveduta dall'art. 644 ultimo comma c.p. che ha ad...

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