Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine565-589

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 1 giugno 2000, n. 7268. Pres. Iannotta - Est. Lupo - P.M. Ceniccola (conf.) - Prefetto di Biella (Avv. gen. Stato) c. Braga (n.c.)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne, incapace ex lege - Persona tenuta alla sorveglianza - Estraneità alla violazione - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità diretta - Sussistenza - Applicabilità in teoria di violazioni al codice stradale.

In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, di essa risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa. (Nuovo c.s., art. 97; nuovo c.s. art. 213). (1)

    (1) In tema di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni e di responsabilità di colui tenuto alla sorveglianza dell'incapace, v. Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 572, in Arch. civ. 1999, 1311; Cass. civ. 10 luglio 1996, n. 6302, in questa Rivista 1997, 37 e Cass. civ. 24 maggio 1994, n. 5063, ivi 1994, 1252.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso al Pretore di Biella del 3 gennaio 1997 Emiliano Braga proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Biella gli aveva ingiunto di pagare la somma di lire 63.000 (per sanzione amministrativa e spese) ed aveva ordinato la confisca del veicolo per la violazione dell'art. 97, comma 6, del codice della strada, poiché il figlio minorenne Alessandro Braga, il 12 settembre 1996, circolava alla guida di un ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica. L'opponente Braga deduceva che il ciclomotore, di sua proprietà, non poteva essere confiscato perché appartenente a persona estranea alla violazione, per il disposto dell'art. 213, comma 6, dello stesso codice.

Il pretore adito, con la sentenza depositata il 28 maggio 1997, riteneva che la confisca del veicolo non poteva essere disposta nei confronti del proprietario Emiliano Braga, poiché la solidarietà prevista dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 196 c.s. si applica soltanto per la sanzione pecuniaria. La confisca si sarebbe potuta disporre nei confronti del proprietario del ciclomotore soltanto per la violazione del comma 5 dell'art. 97 c.s., per averlo modificato in modo da aumentarne la velocità. Il pretore, pertanto, disponeva l'eliminazione della confisca dal provvedimento impugnato e disponeva la trasmissione degli atti alla prefettura «per la confisca del ciclomotore... ai sensi dell'art. 97 comma 5 c.s.».

Avverso la sentenza del pretore la Prefettura di Biella ha proposto ricorso per cassazione. Emiliano Braga non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 213 e 97 c.s.). La prefettura ricorrente premette che, per l'applicazione del comma 6 dell'art. 213 cit. (che esclude la confisca), occorre il concorso di due condizioni: a) che l'uso del veicolo possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa; b) che esso appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa. Il ricorrente osserva che il pretore non ha considerato l'elemento sub a) e quindi non ha verificato se il veicolo poteva essere autorizzato a circolare. Per quanto attiene all'elemento sub b), il ricorrente ritiene che non possa considerarsi persona estranea l'esercente la potestà sul minore che ha commesso il fatto e che è altresì proprietario del veicolo.

Il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenza impugnata ha applicato erroneamente l'art. 213, comma 6, del codice stradale.

Nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia commesso da un minore degli anni diciotto, l'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con disposizione di carattere generale applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), prevede che il suo autore non possa essere assoggettato a sanzione amministrativa per la mancanza di imputabilità. Il secondo comma dell'art. 2 dispone che «della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto». Tale disposizione configura una responsabilità diretta, per fatto proprio, di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore, come questa Corte (Cass. 22 gennaio 1999 n. 572) ha già avuto modo di affermare con riguardo alla posizione del genitore di un infradiciottenne, responsabile diretto e colpevole, per culpa in vigilando e/o per culpa in educando (colpa presunta, salva la prova liberatoria consentita dal trascritto art. 2).

A ciò consegue che il soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace non può essere considerato persona estranea alla violazione amministrativa. Né è a lui applicabile l'art. 6, secondo comma, della legge n. 689/81 (a cui corrisponde l'art. 196, comma 2, del codice stradale), che presuppone l'illecito commesso «da persona capace di intendere e di volere», soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza; mentre l'infradiciottenne è, come si è detto, incapace ex lege.

Alla luce dei principi esposti, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha considerato il ricorrente Emiliano Braga, genitore del minore Alessandro Braga che ha materialmente commesso la violazione prevista dall'art. 97,Page 566 comma 6, c.s., persona estranea alla violazione medesima, ritenendo perciò inapplicabile la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore, comminata, per la detta violazione, dal comma 14 dello stesso art. 97 c.s.

La esclusione di uno dei due concorrenti presupposti previsti dall'art. 213, comma 6, c.s. per l'inapplicabilità della confisca (veicolo appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa) rende priva di rilievo la censura della parte ricorrente relativa alla sussistenza dell'altro presupposto (possibilità che l'uso del veicolo sia consentito mediante autorizzazione amministrativa).

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova decisione sull'opposizione proposta da Emiliano Braga avverso l'ordinanza che ha disposto la confisca del ciclomotore, in cui il giudice di rinvio si conformerà al seguente principio di diritto: colui che è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, autore materiale della violazione amministrativa (ma non imputabile ex lege), ne risponde in via diretta a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689/81 e, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa.

Il giudice di rinvio va individuato nel Tribunale di Biella, quale giudice unico di primo grado, a cui sono state trasferite le competenze del pretore (D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51). Irrilevante è, invece, il D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, che, nell'art. 98, ha attribuito al giudice di pace la competenza per il giudizio di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 (anche quando è stata applicata una sanzione non pecuniaria, se la violazione è prevista dal codice stradale), poiché questa disposizione processuale non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai giudizi di opposizione instaurati prima della sua entrata in vigore.

Si rimette, infine, al giudice di rinvio anche la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 10 maggio 2000, n. 1282 (c.c. 22 febbraio 2000). Pres. ed est. Losapio - P.M. Martusciello (diff.) - Ric. P.G. in proc. Garcia Lopez

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Determinazione in via cautelare del prefetto e in via definitiva del giudice penale - Posizione di autonomia limitata al solo momento applicativo - Computo in fase esecutiva - Detraibilità del periodo stabilito dal prefetto.

In tema di sospensione della patente di guida, l'autonomia della statuizione del giudice penale rispetto al precedente provvedimento cautelare adottato dal prefetto, attiene al solo momento applicativo e non a quello esecutivo. Posta, pertanto, la non cumulabilità in fase esecutiva dei due provvedimenti di sospensione, in tale sede occorre tenere conto del periodo imposto dal prefetto, la cui durata deve essere quindi computata in detrazione dal periodo stabilito al giudice. (Fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool). (Mass. redaz.). (Nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) L'orientamento interpretativo recentemente espresso sul punto dalle sezioni unite con la sentenza Cass. pen. 21 luglio 1998, Bosio, in questa Rivista 1999, 231, è nel senso di ritenere che, posta la differenza di finalità e presupposti, il periodo di sospensione provvisoria della patente disposto dal prefetto non sia computabile nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale all'esito dell'accertamento. Tale indirizzo è seguito anche in sede civile da Cass. 20 settembre 1999, n. 10127, ivi 1999, 973. In linea con la pronuncia in epigrafe si attestano, invece, Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 1997, P.G. in proc. Pulcini, ivi 1998, 44 e, anche successivamente alla sentenza a sezioni unite citata, Cass. pen., sez. IV, 5 gennaio 2000,...

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