Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine715-742

Page 715

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 17 luglio 2001, n. 29025 (c.c. 27 giugno 2001). Pres. Vessia - Est. Silvestri P.M. Galasso (diff.) - Ric. Iacono.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Tossicodipente - Richiesta di affidamento terapeutico - Competenza a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già in corso - Individuazione.

Rientra nelle attribuzioni del pubblico ministero, e non in quelle del magistrato di sorveglianza, disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata allorché il tossicodipendente detenuto abbia richiesto l'applicazione del particolare affidamento in prova previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, dovendo ritenersi che tale situazione sia regolata dalla disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del medesimo D.P.R. e non da quella contenuta nell'art. 47, comma 4, ord. pen. (Mass. redaz.). (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) (1).

    (1) Risoluzione di contrasto giurisprudenziale con adesione alla linea interpretativa delineata dalle sentenze Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2000, Elezovic, in questa Rivista 2000, 1198; Cass. pen., sez. I, 17 aprile 2000, Sebastianelli, ivi 2000, 946; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2000, Carbonara, ivi 2000, 625; Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2000, Inghilterra, ivi 2000, 516 e Cass. pen., sez. I, 17 giugno 1999, De Felice, ivi 2000, 78. Per l'orientamento opposto che individua nel magistrato di sorveglianza l'organo competente a sospendere l'esecuzione della pena già iniziata, in pendenza di domanda di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto tossicodipendente detenuto, cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2000, Campanotta, ivi 2001, 92 e Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1999, Maggio, ivi 2000, 482 con nota adesiva di MICHELE PALAZZOLO, Affidamento in prova al servizio sociale e poteri del P.M. in corso di esecuzione della pena nei confronti di soggetti tossicodipendenti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con ordinanza dell'8 settembre 2000, il Gip del Tribunale di Ragusa accoglieva l'incidente di esecuzione proposto da Iacono Giuseppe avverso il provvedimento del 14 agosto 2000 col quale il P.M. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 309/90: a giustificazione della pronuncia veniva rilevato che la sospensione strumentale all'affidamento terapeutico ha carattere speciale rispetto alla disciplina dettata dalla L. n. 165 del 1998 e che il precedente rigetto di analoga istanza non creava alcuna preclusione. Pertanto, ritenute esistenti le condizioni previste dagli artt. 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90, il Gip annullava il provvedimento di rigetto del P.M., disponeva la sospensione dell'ordine di carcerazione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di affidamento ed ordinava l'immediata liberazione dello Iacono.

Il P.M. proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per incompetenza del giudice che aveva disposto la sospensione: deduceva che era stato violato l'art.656, nel testo introdotto dalla L. 27 maggio 1998, n. 165, che, nel dettare una nuova e completa disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena, aveva attribuito al magistrato di sorveglianza il relativo potere, in pendenza della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, restando così abrogata la diversa normativa posta dagli artt. 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90.

  1. - Con ordinanza del 2 aprile 2001, la seconda sezione penale di questa Corte rimetteva il ricorso alle sezioni unite, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già in corso in caso di richiesta di affidamento terapeutico.

    Il procuratore generale presso questa Corte concludeva, nella sua requisitoria scritta, sostenendo che spetta al P.M., e non al magistrato di sorveglianza, disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

    Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite dal primo presidente aggiunto, il quale ha fissato per la data odierna la trattazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 611 c.p.p.

  2. - Il contrasto che queste sezioni unite sono chiamate a risolvere verte sulla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena allorché la richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia stata presentata, in vista della realizzazione o del completamento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da persona tossicodipendente nei cui confronti sia già iniziata l'espiazione della pena.

    Va precisato che nessuna disparità di opinioni è riscontrabile in ordine alla titolarità del potere di sospensione in capo al pubblico ministero nell'ipotesi in cui la sospensione debba essere disposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, a seguito di richiesta del tossicodipendente in stato di libertà, stante l'univoca e convergente previsione degli artt. 656, comma 5, c.p.p., e 91, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/90. Il contrasto di giurisprudenza è insorto, invece, sulla questione relativa all'attribuzione del potere di sospensione nei casi nei quali l'esecuzione della pena abbia già avuto inizio, essendosi manifestata nelle decisioni di questa Corte una divergenza sulla disciplina applicabile, identificata in alcune pronunce nella disposizione di cui all'art. 47, comma 4, ord. pen. e in altre in quella di cui all'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90. Infatti, secondo un primo indirizzo, l'esecuzione già in corso può essere sospesa unicamente dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 47, comma 4, della L. 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 27 maggio 1998, n. 165, che avrebbe introdotto una regola generale operante in tutte le ipotesi di sospensione strumentali alla richiesta di qualsiasi misura alternativa e, quindi, anche quando la sospensione sia disposta in vista dell'affidamento in prova c.d. «terapeutico» (Cass., sez. IV, 14 aprile 2000, Campanotta, rv. 216490; Cass., sez. I, 25 gennaio 1999, Maggio, rv. 213284; Cass.,Page 716 sez. I, 15 gennaio 1999, Litrico, rv. 212582). L'orientamento interpretativo contrario, che risulta maggioritario, individua, invece, nell'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90 la sola fonte normativa di riferimento, tuttora vigente perché non abrogata dalla L. n. 165 del 1998, ritenendo che, anche dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, provvedere alla sospensione dell'esecuzione della pena richiesta per la concessione del particolare affidamento previsto dall'art. 94 del citato D.P.R. del 1990, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi di disciplina degli stupefacenti (Cass., sez. I, 23 maggio 2000, Elezovic, rv. 216283; Cass., sez. I, 3 marzo 2000, Sebastianelli, rv. 215818; Cass., sez. I, 21 gennaio 2000, Carbonara, rv. 215379; Cass., sez. I, 10 dicembre 1999, Inghilterra, rv. 214959; Cass., sez. I, 4 maggio 1999, De Felice, rv. 213837).

  3. - Le sezioni unite ritengono di dovere dirimere il contrasto di giurisprudenza stabilendo che rientra nelle attribuzioni del pubblico ministero, e non in quelle del magistrato di sorveglianza, disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già iniziata allorché il tossicodipendente detenuto abbia richiesto l'applicazione del particolare affidamento in prova previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, dovendo ritenersi che tale situazione sia regolata dalla disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del medesimo D.P.R. e non da quella contenuta nell'art. 47, comma 4, ord. pen.

    Prima dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 1998, n. 165, la materia della sospensione dell'esecuzione della pena, correlata alla presentazione di una richiesta di misura alternativa, era disciplinata dalle seguenti disposizioni di legge: a) l'art. 47, comma 4, della L. n. 354/75, che attribuiva al pubblico ministero o al pretore il potere di sospensione in caso di istanza di affidamento ordinario presentata dal condannato prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, senza alcuna esplicita previsione per l'ipotesi di istanza proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena; b) l'art. 47 bis della L. n. 354/75, riguardante l'affidamento in prova in casi particolari, che stabiliva che, in caso di istanza presentata dopo che l'ordine di carcerazione era stato eseguito, l'organo dell'esecuzione (pubblico ministero o pretore) doveva ordinare la scarcerazione del condannato; c) l'art. 91 del D.P.R. n. 309/90, che affidava al pubblico ministero il potere di sospensione, strumentale all'affidamento terapeutico, in ogni caso di richiesta di tale specifica misura alternativa precedente all'emissione dell'ordine di carcerazione (comma 3) o successiva all'inizio dell'esecuzione della pena (comma 4).

    La L. n. 165 del 1998 ha determinato rilevanti modificazioni della disciplina previgente, sostituendo anzitutto, con l'art. 1, il testo dell'art. 656 del codice di rito, il cui comma 5 ha generalizzato il potere del pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena contestualmente all'emissione dell'ordine di carcerazione, con l'avviso al condannato che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. Inoltre, l'art. 2, comma 2, della L. n. 165 del 1998 ha sostituito il quarto comma dell'art. 47 ord. pen. eliminando la previsione relativa alla sospensione antecedente all'esecuzione della pena (ora regolata in via generale dall'art. 656, comma 5, del codice) e stabilendo che se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione, il...

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