Giurisprudenza di legittimità

Pagine145-187

Page 145

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 15 febbraio 2001, n. 6104 (c.c. 25 ottobre 2000). Pres. Losana - Est. Mocali - P.M. De Sandro (diff.) - Ric. Calabrese ed altro.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Trasmissione degli atti al tribunale - Decreti autorizzativi di intercettazioni di comunicazioni - Omessa trasmissione - Produzione di detti decreti all'udienza camerale - Invalidità.

La mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del P.M. quale autorità procedente, dei decreti autorizzativi all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, non può essere sanata mediante la produzione di detti decreti, a seguito di doglianze difensive, all'udienza camerale. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 309; c.p.p., art. 267) (1).

    (1) Questione controversa. In senso contrario, v. Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2000, Luongo, in Riv. pen. 2001, 202. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. un., 5 marzo 1997, Glicora, in questa Rivista 1997, 166; Cass. pen., sez. I, 26 marzo 1999, Di Martin, ivi 1999, 571; Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 1997, Bianco, ivi 1998, 289; Cass. pen., sez. II, 6 agosto 1997, Fassiolo, ivi 1998, 288 e Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 1996, Lo Cascio, ivi 1997, 373.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Gip del Tribunale di Catania, con ordinanza del 18 marzo 2000, applicava al Calabrese e al Pavone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagati per i delitti previsti dagli artt. 416 bis e 629 c.p.

Entrambi costoro proponevano istanza di riesame avverso tale provvedimento; e il tribunale, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., coll'ordinanza di cui in epigrafe rigettava integralmente quella del Calabrese, mentre accoglieva parzialmente quella del Pavone, annullando l'ordinanza del Gip in relazione ad una delle estorsioni contestate.

Osservavano preliminarmente i giudici del riesame che infondata era l'opposizione al deposito, nell'udienza camerale, dei decreti autorizzativi di talune intercettazioni, non prodotti in precedenza, in quanto era lecito produrre atti sui quali le parti possono interloquire, senza che si determinassero lesioni del diritto alla difesa, tutelate dall'art. 309 comma 5 c.p.p.

Ciò premesso, rilevava il tribunale che al Calabrese e al Pavone si addebitava la partecipazione al clan mafioso Santapaola e la commissione di estorsioni, precipuamente sulla base di intercettazioni ambientali e delle conseguenti indagini oltre che sulle dichiarazioni del collaboratore Aldo Di Paola.

L'esistenza del cennato sodalizio mafioso era sata già processualmente accertata; le dichiarazioni accusatorie provenivano da persona che si era mossa al suo interno e investivano attendibilmente le persone degli odierni indagati. Il Calabrese era stato intercettato più volte mentre conversava di affari attinenti al sodalizio e con persone coindagate, venendo poi più volte controllato nelle sue frequentazioni dagli investigatori; in casa del Pavone era stato trovato un porto d'armi intestato a coindagato ed anche le osservazioni investigative lo avevano più volte colto con altri affiliati.

Dalle stesse conversazioni intercettate emergeva il coinvolgimento del Pavone in una estorsione e del Calabrese in entrambe quelle sub judice anche per il riscontro offerto dagli interventi di polizia sul luogo dei reati.

In punto di esigenze cautelari, osservava il tribunale che ricorreva la presunzione di necessità e adeguatezza della misura custodiale, in ragione della qualificazione giuridica data agli addebiti, stabilita dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; presunzione non superata da contrapposti argomenti. Del resto, solo gli arresti avevano interrotto una attività delittuosa già proiettata in future violazioni e, quanto al pericolo di fuga, molti coindagati erano latitanti, condizione alla quale si erano preparati dopo la scoperta di una microspia nell'auto di uno di loro.

Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, con distinti ma identici atti impugnativi, il Calabrese e il Pavone, che denunciavano violazione di norme processuali e vizio della motivazione.

L'ordinanza di riesame era nulla, in quanto mancante della sottoscrizione di due dei tre componenti il collegio. Non era stato osservato il termine stabilito a pena di inefficacia della misura dell'art. 309 comma 10 c.p.p. Erano inutilizzabili le intercettazioni ambientali, non essendo stati depositati se non all'udienza camerale e a seguito delle doglianze della difesa i decreti autorizzativi.

Mancavano i gravi indizi, visto che dalle conversazioni intercettate non emergeva alcun coinvolgimento delle persone dei ricorrenti; erano generiche e apodittiche le dichiarazioni del collaboratore Di Paola. E quanto alle esigenze cautelari, l'incensuratezza e lo svolgimento di regolare lavoro escludeva il pericolo della reiterazione. Mentre era facilmente prevedibile che, colla concessione delle attenuanti generiche, l'eventuale condanna avrebbe potuto essere contenuta nei limiti che consentono l'elargizione dei benefici di legge.

Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

Il Calabrese ha poi presentato motivi nuovi di ricorso, coi quali - insistendo su quelli già proposti - si è doluto della mancata contestazione, in sede di convalida della misura cautelare, della imputazione di cui al capo b) della rubrica.

La prima censura svolta dai ricorrenti è manifestamente infondata.

Così come normativamente previsto per la sentenza dall'art. 546 comma 1 lett. g) c.p.p., deve ritenersi che anche per l'ordinanza la sottoscrizione del giudice, indubbiamente richiesta a pena di nullità dal comma 3 della disposizione citata, sia requisito integrato dalla firma del presidente e del giudice estensore, trattandosi di provvedimento collegiale. Quando nella persona del presidente coincida anche quella dell'estensore, come nel caso in esame, è sufficiente e valida la sua sola sottoscrizione. In ogni caso, questa Corte ha anche avuto modo di affermare che la sola sottoscrizione da Page 146 parte del presidente integrerebbe non già una nullità ma una mera irregolarità, correggibile ex art. 130 c.p.p. (cfr. sez. V, 5 novembre 1998, n. 1946).

È del tutto generica - e quindi incontrollabile - l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il tribunale non avrebbe osservato il termine stabilito dall'art. 309 comma 10 c.p.p. per la decisione della richiesta di riesame; ove, peraltro, ci si intendesse riferire al superamento dei dieci giorni in conseguenza del separato deposito del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza, il problema è stato risolto in termini di legittimità di tale iter dalle sezioni unite di questa Corte, colle sentenze 17 aprile 1996, n. 7 e 25 marzo 1998, n. 11.

Appare invece fondata la censura concernente il mancato deposito, fra gli atti trasmessi dal P.M. al Gip colla richiesta di misura coercitiva e fra quelli poi inviati al tribunale del riesame, ove il deposito stesso è avvenuto solo nell'udienza camerale, coll'opposizione degli attuali ricorrenti, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali.

Il tribunale ha ritenuto corretto tale (tardivo) deposito, equiparandolo a quello di atti producibili in udienza e sui quali le parti possono interloquire; ma la giurisprudenza di questa Corte non convalida tale assunto. È stato, infatti, stabilito che è onere del P.M. trasmettere al Gip e, successivamente, al tribunale del riesame, tali decreti al fine di consentire a quei giudici l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge. La sanzione per l'omesso invio è quella della inutilizzabilità, ovvero quella categoria di vizi dell'atto che può essere rilevata e denunciata in ogni stato e grado del procedimento; e quindi, il mancato deposito rettamente può essere eccepito nella sede del riesame (su tutti tali argomenti, si veda la decisione delle sez. un., 20 novembre 1996, n. 21).

Poiché è la stessa ordinanza la quale rileva che i decreti di «alcune intercettazioni» non vennero a suo tempo depositati, se ne deve disporre l'annullamento, con rinvio al medesimo tribunale, il quale rivaluterà, alla luce del principio sopra esposto, la resistenza del quadro indiziario.

In quella sede potrà controllarsi anche la doglianza formulata dal Calabrese coi motivi nuovi di ricorso, la quale implica un'indagine di fatto sottratta a questa Corte (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 13 febbraio 2001, n. 6064 (ud. 12 gennaio 2001). Pres. Zingale - Est. Sirena - P.M. Valenzano (conf.) - Ric. Mazzei.

Cassazione penale - Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Prescrizione - Formulazione di un giudizio di colpevolezza - Vizi di motivazione - Deducibilità da parte dell'imputato - Ammissibilità.

Qualora l'applicazione di una causa estintiva del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., abbia postulato la formulazione di un giudizio di colpevolezza - come si verifica quando essa dipenda dalla ritenuta sussistenza di una circostanza attenuante - è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce, da parte dell'imputato, vizi di motivazione in ordine al suddetto giudizio. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 129) (1).

    (1) Per un lontano precedente giurisprudenziale, cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 1968, Bonaldi, in CED, Archivio penale, RV 106532.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza del 26 maggio 1998, il Pretore di Paternò dichiarò Mazzei Giovanni Antonino Salvatore e Strano Vincenzo responsabili del reato di appropriazione indebita aggravata della somma di lire 90.600.000 in pregiudizio della Banca Popolare Commerciale Vittorio Emanuele di Paternò, nonché del delitto di falso, unificati dal vincolo della continuazione, e li condannò alla pena di un anno di reclusione e di lire 1.000.000 di multa ciascuno, nonché in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Credito Emiliano.

Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati proposero impugnazione; e la Corte di appello di Catania, con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT