Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 14 giugno 2001, n. 24287 (c.c. 9 maggio 2001). Pres. Vessia - Est. Rossi - P.M. (conf.) - Ric. Ministero del Tesoro in proc. Caridi.

Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Entità della riparazione - Nuovo limite massimo della somma liquidabile introdotto con la L. n. 479/1999 - Giudizi in corso - Liquidazione dell'indennizzo successiva all'entrata in vigore della riforma - Applicabilità.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione di cui all'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale, sostituendo il comma 2 dell'art. 315 c.p.c., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile in tutte le ipotesi in cui l'ammontare dell'indennizzo venga determinato in una data posteriore a quella di entrata in vigore della riforma, e ciò anche quando, per evenienze procedurali, la liquidazione sia disposta in un momento cronologicamente distinto e successivo a quello dell'accertamento dell'an debeatur, atteso che soltanto con la precisazione del quantum il rapporto fra le parti può considerarsi perfezionato per il prodursi dell'effetto giuridico tipico dell'azione proposta. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio che, investito della sola questione relativa al quantum debeatur, aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto del nuovo limite massimo fissato dalla legge n. 479 del 1999, entrata in vigore nelle more del giudizio di rinvio e dunque in un momento successivo all'accertamento del diritto alla riparazione). (C.p.p., art. 315; L. 16 dicembre 1999, n. 479) (1).

    (1) Soluzioni di contrasto giurisprudenziale con adesione alla linea interpretativa delineata da Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2000, Nicolosi, in questa Rivista 2001, 74; Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2000, Furriolo, in Riv. pen. 2001, 311 e Cass. pen., sez. IV, 4 agosto 2000, Gatto, in questa Rivista 2000, 506. Depone, invece, per l'irretroattività dell'art. 15 della L. n. 479/1999, Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2000, Riccobono, in CED, Archivio penale, RV 216759.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ordinanza in data 17 febbraio 1999 la Corte d'appello di Torino in applicazione del disposto dell'art. 314 c.p.p. liquidava a Giovanni Caridi, a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare sofferta dal 1° giugno al 27 settembre 1994, la somma complessiva di 8.775.000 lire.

A seguito del ricorso proposto dall'interessato la quarta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione con sentenza dell'11 novembre 1999 annullava con rinvio l'anzidetta pronuncia, stabilendo, tra l'altro, che il giudice di merito, in luogo del criterio di ragguaglio tra pene detentiva e pecuniaria indicato dall'art. 135 c.p. avrebbe dovuto seguire, ai fini della determinazione dell'importo dell'indennizzo, quello ricavabile dal rapporto tra il termine massimo di custodia cautelare e la durata della detenzione effettivamente patita, avendo come punto di riferimento la somma più grande liquidabile a norma dell'art. 315/2 c.p.p. e tenendo conto, altresì, delle conseguenze di natura economica, familiare e personale causate al richiedente dall'ingiusta privazione della libertà.

Con ordinanza del 24 maggio 2000 altra sezione della stessa Corte d'appello di Torino ha elevato a 113.377.900 lire l'ammontare complessivo dell'indennità già riconosciuta al Caridi, precisando che per l'esecuzione del calcolo aritmetico necessario alla quantificazione della somma su cui operare gli eventuali ulteriori aumenti in base agli altri fattori, occorreva tener conto: 1) del limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare fissato dall'art. 304, comma quarto, lett. C, c.p.p., indipendentemente dal titolo del reato in concreto contestato, apparendo contraria proprio all'idea di equità espressa dal legislatore nell'art. 314 c.p.p. e, in ogni caso, irragionevolmente punitiva nei confronti di chi abbia subito un'ingiusta detenzione per una violazione più grave e infamante, la contraria soluzione del problema; 2) della modifica apportata al secondo comma dell'art. 315 c.p.c. dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 con l'innalzamento da cento milioni a un miliardo di lire dell'entità massima della riparazione e ciò in considerazione della natura costitutiva della pronuncia emessa in materia del giudice.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Caridi e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il primo si limita a censurare la scelta della corte di merito di assumere come parametro per la determinazione dell'indennizzo il termine di custodia cautelare stabilito dall'art. 303, comma quarto, c.p.p. per i reati più gravi, senza considerare che nella previsione del legislatore sono comprese anche le eventuali proroghe di cui all'art. 305, vale a dire eventi eccezionali, esorbitanti dal normale svolgimento del processo, e conclude, affermando che la soluzione corretta del problema impone di avere riguardo, piuttosto, al limite fissato per il reato effettivamente contestato e, perciò, nella specie quello di quattro anni.

Il Ministero del tesoro ha dedotto, dal canto suo, la violazione dell'art. 315, comma secondo, c.p.p., sull'assunto che, non contenendo la legge n. 479/99 «alcuna disposizione transitoria dalla quale possa in qualche modo desumersi la sua applicabilità alle situazioni processuali pendenti», in base al principio generale recepito dall'art. 11 delle preleggi, tenuto conto della natura eminentemente sostanziale dell'istituto, deve escludersi l'estensibilità della nuova normativa ai casi d'ingiusta detenzione sofferta prima della sua entrata in vigore, ancorché il procedimento riparatorio sia ancora in corso.

A sostegno della sua tesi il ricorrente, oltre a rimarcare la «funzione latu sensu sanzionatoria» di un indennizzo così ingente posto a carico dello Stato per un atto legittimo dell'autorità giudiziaria, con il conseguente innesco delle preclusioni temporali proprie della materia, e, sotto un diverso profilo, l'impraticabilità di una via che, in ipotesi di riduzione, anziché di aumento del tetto, dovrebbe teoricamente portare alla contrazione della riparazione, ma che nella pratica non avrebbe attuazione per la palese ingiusti- Page 388 zia del risultato, pone, soprattutto, in evidenza le incongruenze cui l'opposta tesi condurrebbe nell'applicazione del canone fondamentale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, privilegiando il momento, sovente determinato da eventi accidentali e incontrollabili, in cui viene adottato il provvedimento di liquidazione.

Il ricorrente pone, da ultimo, in discussione anche la legittimità del criterio di giudizio considerato, sul rilievo che il ricorso al parametro indicato dall'art. 135 c.p., lasciando al giudice, nei congrui casi, un ampio margine di valutazione dei fattori di danno concorrenti, consentirebbe di evitare l'equiparazione di situazioni tra loro assai diverse con palese violazione di «ogni principio di giustizia sostanziale» e la produzione di effetti persino aberranti.

Con ordinanza del 20 dicembre 2000 la terza sezione penale di questa Corte, investita dalla trattazione del caso di cui si è riferito, esaminata la richiesta di rigetto di entrambe le impugnazioni formulata dal procuratore generale e la memoria di replica presentata dall'Avvocatura dello Stato (che, ribadito le argomentazioni già sviluppate nei motivi di ricorso, conclude per il rigetto delle doglianze avversarie), ravvisando l'esistenza sulla specifica questione sollevata dal Ministero del tesoro di un contrasto tra la propria giurisprudenza (sez. III, 27 settembre 2000, n. 1894, Riccobono), orientata per l'esclusione dell'efficacia retroattiva dell'art. 15, comma primo, lett. A, della legge n. 479/99, in considerazione dell'inapplicabilità all'istituto della riparazione, di natura sostanziale, ma prettamente civilistica, della regola dettata dall'art. 2/3 c.p., e della necessità di fare, quindi, esclusivo riferimento al momento genetico del relativo diritto, momento da individuarsi in quello dell'indebita detenzione subita dal soggetto, e il diverso indirizzo seguito dalla quarta sezione (4 ottobre 2000, n. 2721, Nicolosi; 26 settembre 2000 n. 2619, Furriolo), secondo cui deve, invece, escludersi che nella soggetta materia possa operare il principio tempus regit actum, ha rimesso i ricorsi a queste sezioni unite penali per la decisione.

Con una requisitoria suppletiva depositata il 4 marzo 2001 il procuratore generale, confermando la propria adesione alla soluzione scelta dalla quarta sezione, sottolinea che il momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile deve essere individuato in quello nel quale «può dirsi definitivamente costituito il rapporto obbligatorio a carico dello Stato», sicché quando una modifica normativa intervenga prima di tale momento, essa va necessariamente applicata anche al caso in corso di definizione.

Il 3 maggio 2001 l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale, con la quale ribadisce la tesi, già esposta nei precedenti scritti, della necessità di fare riferimento «al momento genetico del sorgere della pretesa, che corrisponde appunto con la detenzione» e non «con il successivo accertamento delle condizioni legittimanti la riparazione».

Secondo l'Avvocatura, a tutto concedere, dovrebbe aversi riguardo al momento in cui il diritto alla riparazione sorge, vale a dire al momento in cui l'ingiustizia della detenzione «viene definitivamente accertata da un provvedimento giurisdizionale» e richiama, a sostegno del suo assunto, la giurisprudenza formatasi sulla norma transitoria dettata dall'art. 241 (recte 245), comma secondo, lett. G del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, per concludere che, nel caso di specie, essendosi il procedimento penale a...

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