Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine105-130

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 5 dicembre 2000, n. 3608 (c.c. 5 ottobre 2000). Pres. Pisanti - Est. Conti - P.M. Mura (conf.) - Ric. Saggio.

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Comunicazioni tra presenti - Luogo di privata dimora - Abitacolo di un autoveicolo - Esclusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p., nella parte in cui questo si richiama ai «luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale», un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora. (C.p., art. 614; c.p.p., art. 266) (1).

    (1) Questione controversa. Nel senso che l'abitacolo di un autoveicolo non può considerarsi privata dimora, v. Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 1996. Porcaro, in questa Rivista 1996, 745 e Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 1981, Senitaio, in Rep. La Tribuna 1982, 1450. Nel senso che rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra cui va ricompreso l'abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago, v. Cass. pen., sez. II, 10 giugno 1998, Zagaria, in Riv. pen. 1998, 1177.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ordinanza in data 26 novembre 1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona applicava la misura della custodia cautelare in carcere a Saggio Lucio, quale indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo V: reiterate cessioni a Rizzo Sergio di quantitativi di cocaina, fino a cento grammi per volta), commesso in Savona fino al 10 gennaio 1999.

A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 21-24 gennaio 2000, confermava l'ordinanza applicativa.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Saggio, a mezzo del difensore, il quale ha in primo luogo dedotto la inosservanza della legge processuale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato sul punto della inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in un'autovettura, luogo di privata dimora, sulla base di decreti autorizzativi e di proroga sforniti di adeguata motivazione in ordine sia ai gravi indizi di reato sia alla assoluta indispensabilità dell'attività di intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini sia al presupposto di un'attività criminosa in atto. (Omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è infondato. Va innanzitutto affermato che un'autovettura, almeno nel normale uso al quale è destinato tale mezzo di locomozione, non può considerarsi un «luogo di privata dimora», come invece sostenuto dal ricorrente.

Tale nozione, evocata dall'art. 614 c.p., cui fa rinvio recettizio l'art. 266 comma 2 c.p.p., identifica infatti i luoghi che pur non essendo adibiti ad abitazione, vengono usati, anche in via saltuaria e contingente, per lo svolgimento di una attività privata, come quella di studio, di svago, di lavoro, di commercio o altra attività rientrante nella larga accezione di «libertà domestica» (v. tra le altre Cass., sez. V, 19 marzo 1985, Bassi; Cass., sez. V, 26 ottobre 1983, Lo Giudice; Cass., sez. I, 9 maggio 1979, Mastropiero).

Ne consegue che un autoveicolo, che non è un luogo ove si svolga, sia pure temporaneamente, la vita domestica, ma costituisce un semplice mezzo di trasporto, non può considerarsi «luogo di privata dimora» (cfr. Cass., sez. VI, 19 febbraio 1981, Semitaio).

Ciò deve essere ritenuto anche in materia di intercettazioni ambientali (v. Cass., sez. I, 22 gennaio 1996, Porcaro, circ. 1996/745; contra, Cass., sez. II, 12 marzo 1998, Zagaria), poiché la ratio della particolare disciplina del comma 2 dell'art. 266 c.p.p. (ispirata a quella dell'art. 226 quinquies c.p.p. del codice di rito previgente), che legittima le intercettazioni ambientali nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. alla condizione che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, riposa nella accentuata esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) che si svolgono in ambito domiciliare (art. 14 Cost.), la quale implica un particolare rigore nella intromissione nella sfera di riservatezza personale non in quanto in un determinato luogo si svolgano, genericamente, relazioni private, ma perché nella domus, e nei luoghi ad essa equiparabili, i comportamenti umani si esplicano al massimo grado di ricchezza e di libertà di contenuti. (Omissis).

I

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 1 dicembre 2000, n. 12489 (ud. 29 settembre 2000). Pres. Battisti - Est. Colarusso - P.M. Cosentino (parz. diff.) - Ric. Scaglione ed altri.

Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso - Inosservanza delle regole di comune prudenza e diligenza - Invocabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. - Condizioni - Fattispecie.

Il conducente di un veicolo impiegato in servizi urgenti di polizia, essendo comunque tenuto ai sensi dell'art. 177, comma 2, nuovo c.s., all'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, non può invocare a propria giustificazione, qualora dalla mancata osservanza di dette regole siano derivati danni a terzi, la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per aver obbedito ad un ordine superiore se non quando trattisi di ordine legittimo e vi sia proporzione tra il fine per il quale esso è stato impartito e la condotta concretamente posta in essere, la quale si sia rivelata lesiva di beni anch'essi considerati dall'ordinamento come meritevoli di tutela. Tali condizioni sono, in particolare, da escludere qualora l'ordine impartitoPage 106 lasci all'esecutore un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle condotte più opportune per la sua attuazione. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata esclusa la sussistenza della scriminante in un caso di cui l'imputato, agente della polizia di Stato, alla guida di un'autovettura con la quale doveva raggiungere «con la massima prudenza» una località nella quale erano in corso dei «tafferugli», aveva tenuto, nell'abbordare una curva, una velocità eccessiva per cui il veicolo, sfuggito al controllo, aveva invaso l'opposta corsia di marcia ed era venuto a collisione con altri veicoli, i cui occupanti avevano riportato lesioni). (Nuovo c.s., art. 140; nuovo c.s., art. 177; c.p., art. 51) (1).

II

@GIUDICE DI PACE DI TORINO 19 dicembre 2000. Est. Soriente - Ministero della difesa (avv. gen. Stato) c. Saba (n.c.) e soc. Milano Assicurazioni (n.c.).

Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso - Uso del dispositivo di allarme - Uso del lampeggiante - Impiego congiunto in caso di servizio urgente - Necessità - Esenzione dall'osservanza di obblighi, divieti e limitazioni relative alla circolazione - Uso del clacson - Invocabilità dell'art. 177, secondo comma, nuovo c.s. - Esclusione.

I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, non sono tenuti, secondo la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 177 nuovo c.s., ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza, «qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu». Tale norma non può, al contrario, essere invocata laddove risulti accertato che l'autovettura, non dotata del sistema di allarme a sirena, abbia utilizzato, oltre al regolare dispositivo lampeggiante, il clacson per segnalarre l'urgenza e l'emergenza. (Nuovo c.s., art. 177) (2).

    (1, 2) Sull'argomento v. la giurisprudenza riportata sub art. 177 in POTITO IASCONE, Il nuovo codice della strada, Ed. La Tribuna, Piacenza 2001.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Scaglione Franco, agente della Polizia di Stato, il giorno 2 aprile 1993 era alla guida di un veicolo di servizio in servizio di ordine pubblico e stava recandosi, per espresso ordine ricevuto, in Piazza De Ferrari di Genova ove durante un comizio pubblico, stavano verificandosi dei tafferugli. Nel percorrere un tratto di strada in discesa e curvilineo procedendo a velocità eccessiva in relazione alle condizioni della strada resa sdrucciolevole dalla pioggia, sbandava ed invadeva la opposta venendo in collisione con due autovetture che la percorrevano e cagionando lesioni ai passeggeri delle stesse nonché al trasportato Soriano Luigi.

Tratto a giudizio per rispondere di lesioni colpose era condannato da Pretore di Genova che condannava altresì, l'imputato, in solido con i responsabili civili Ministero dell'Interno e Assitalia, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite che, comprensivi degli interessi legali, erano liquidati in lire 34.817.892 in favore di Palmieri Maria Grazia, lire 100.552.860 in favore di La Rosa Luciano, lire 45.792.825 in favore di Gentile Fabio, lire 921.933.426 in favore di La Rosa Nicodemo.

Sull'appello dell'imputato e dei responsabili civili, la Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle Assicurazioni d'Italia perché tardivo ed ha confermato la sentenza del Pretore emettendo le statuizioni consequenziali.

Ricorrono per cassazione l'imputato Scaglione e i responsabili civili.

  1. - Lo Scaglione con quattro motivi articolati in più censure.

    Nel primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in particolare quanto all'omesso accertamento della colpa penalmente rilevante.

    Si premette che il veicolo condotto dallo Scaglione e con a bordo l'Ispettore di Polizia Soriano Luigi, aveva ricevuto l'ordine di recarsi con la massima urgenza - secondo le testuali espressioni del ricorso - in piazza De Ferrari...

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