Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine905-933

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11293. Pres. Baldassarre - Est. Adamo - P.M. Schirò (conf.) - Prefetto di La Spezia (Avv. gen. Stato) c. Dadà (n.c.).

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Accertamento a mezzo di Autovelox - Contestazione immediata - Obbligo - Insussistenza.

In tema di violazioni del codice della strada, non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione nel caso in cui, ai sensi dell'art. 384 lett. e) Reg. esec., l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (accertamento a mezzo Autovelox della violazione dei limiti di velocità). (Nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 201; Reg. nuovo c.s., art. 384) (1).

    (1) Per soli riferimenti v. Cass. civ. 21 febbraio 2001, n. 2494, in questa Rivista 2001, 372 e Giud. pace Milano 12 marzo 2001, ivi 2001, 405.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - In data 23 ottobre 1997 M.D. proponeva oposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di La Spezia, con la quale gli si chiedeva il pagamento della somma di lire 432.000, a titolo di sanzione amministrativa, per avere violato il disposto dell'art. 142/8 del c.s.

Assumeva l'opponente che la contestazione era illegittima in quanto fondata solo sulle risultanze fotografiche che possono costituire supporto alle attività di controllo ma non le possono sostituire; in quanto non si era proceduto alla contestazione personale immediata dell'infrazione e vi era una situazione di incertezza in ordine alle modalità del rilievo.

Con sentenza in data 22 dicembre 1998 il Pretore di La Spezia accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto.

Per la cassazione della sentenza del pretore propone ricorso, fondato su unico, articolato motivo, il Prefetto di La Spezia.

Non svolge attività difensiva M.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente lamenta volazione e falsa applicazione degli artt. 142 commi 9 e 1, 200 e 201 del c.s. nonché dell'art. 184 del Reg. al c.s.

Con la prima doglianza lamenta che il pretore ha annullato l'ordinanza-ingiunzione sull'assunto che:

a) la contestazione non era stata immediatamente effettuata;

b) la fotografia rilasciata dall'Autovelox non costituiva prova sufficiente della velocità tenuta dall'autoveicolo;

c) sussistevano dubbi in ordine all'installazione ed al funzionamento dell'apparecchio rilevatore.

L'assunto del pretore è errato in quanto:

1) la velocità del veicolo è stata rilevata con apparecchiatura omologata;

2) non costituisce obbligo imprescindibile la contestazione immediata dell'infrazione;

3) nella specie inoltre fermare il veicolo lanciato a forte velocità avrebbe potuto costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Invero riguardo alla prima censura si osserva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che le rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchio Autovelox, appartenente a tipo debitamente omologato, sono sufficienti a costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che incidendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio ne abbiano alterato i dati.

Nella specie non è dedotto che sia emerso nel giudizio di merito l'esistenza di elementi che influendo sul regolare funzionamento dell'apparecchio rilevatore ne abbiano alterato i dati.

Pertanto erronea deve ritenersi l'affermazione del pretore secondo la quale la sola fotografia, non suffragata da convincenti dichiarazioni dei verbalizzanti, relative al perfetto funzionamento dell'apparecchio ed alla sua regolare installazione non sarebbe sufficiente a fornire la prova dell'infrazione, posto che è vero l'esatto contrario, essendo la fotografia sufficiente a fornire la prova dell'illecito mentre resta a carico dell'opponente l'onere di provare l'esistenza in concreto delle indicate anomalie.

In riferimento alla seconda doglianza si osserva che effettivamente non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione.

Invero all'art. 384 del Reg. al c.s. stabilisce al primo comma lett. e) che la contestazione dell'infrazione possa essere differita allorché la rilevazione dell'infrazione sia stata effettuata con apparecchi che consentono la determinazione della velocità in tempi successivi, come avvenuto nella specie.

Anche la seconda censura va quindi accolta.

Assorbita deve ritenersi la terza censura che, peraltro, comporterebbe un'indagine in fatto non consentita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi accolto, l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio e, giudicando nel merito ex art. 384 c.p.c., l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al giudizio di legittimità.

Nulla al contrario è dovuto per il giudizio di merito essendo stata la prefettura rappresentata in quel giudizio da proprio funzionario per cui non sono dovuti i diritti e gli onorari di avvocato ed il rimborso forfettario delle spese di organizzazione generale, mentre per le spese vive la P.A. non ha presentato apposita nota delle spese sostenute. (Omissis).

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11282. Pres. Carbone - Est. Panebianco - P.M. Uccella (conf.) - Soc. Allianz Subalpina (avv. Rizzicasa) c. Contino (avv. Lattanzio).

Competenza civile - Competenza per territorio - Contratti stipulati tra consumatori e professionisti - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro del consumatore - Limiti temporali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la disposizione dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art. 1469 bis, n. 19 c.c. - a mente del quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore - si applica, attesane la natura processuale, anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma concernenti rapporti sorti precedentemente. (C.c., art. 1469 bis) (1).

    (1) In senso contrario, v. Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15101, in Arch. civ. 2001, 1013, secondo cui in tema di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la regula iuris dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art. 1469 bis n. 19 c.c. (introdotto con legge 6 febbraio 1996 n. 55), secondo la quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore, non si applica ai procedimenti instaurati in epoca precedente all'entrata in vigore della norma citata, attesane la natura sostanziale e non meramente processuale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 1998 Stefano Contino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 2 ottobre 1998 emesso dal Giudice di pace di Torino su ricorso della Allianz Subalpina Spa per il pagamento della somma di lire 484.370, oltre interessi e spese, relativa alla rata della polizza n. 49869197/00/010 scaduta il 7 marzo 1998.

Deduceva, a sostegno dell'opposizione, che non era tenuto al pagamento in quanto il contratto doveva ritenersi privo di effetto a seguito del proprio recesso comunicato con raccomandata del 15 gennaio 1998 e che la clausola di cui all'articolo 6 del contratto, con cui si riconosce solo all'assicurazione e non anche all'assicurato, dopo la verificazione del sinistro, il diritto di recedere dal rapporto era da considerarsi vessatoria ai sensi dell'articolo 1469 bis c.c., introdotto con legge 52/1996 e, come tale, inefficace.

Eccepiva poi l'incomeptenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di pace di Asti ove egli ha la residenza, il contratto è sorto ed i relativi pagamenti sono stati eseguiti. Rilevava infine che, essendo la rata scaduta da oltre tre mesi al momento in cui era stato emesso il decreto ingiuntivo, il contratto doveva ormai considerarsi risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1901 comma 3 c.c.

Si costituiva la società opposta, deducendo l'inapplicabilità della richiamata disposizione in materia di clausole vessatorie in quanto il contratto di assicurazione era stato concluso prima dell'entrata in vigore di detta legge e comunque l'applicabilità del foro alternativo di cui all'articolo 20 c.p.c. che prevede anche la competenza del giudice dell'esecuzione del contratto. Sosteneva infine che l'avvenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1901 comma 3 c.c. non faceva venir meno il diritto al pagamento della rata scaduta.

All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 26 aprile 1999 dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del Giudice di pace di Asti, rilevando che, in virtù del principio sancito dall'articolo 5 c.p.c., la previsione di cui all'art. 1469 bis comma 3 n. 19 c.c. - che considera vessatoria la clausola che prevede come foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio del consumatore anche se l'indicazione coincide con il foro legale - si applica anche ai rapporti sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore ma non ancora esauriti, con la conseguente inefficacia della clausola medesima ai sensi del successivo articolo 1469 quinquies e l'impossibilità di avvalersi dei fori concorrenti previsti dall'articolo 20 c.p.c.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Allianz Subalpina Spa, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso Stefano Contino.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso l'Allianz Subalpina Spa denuncia violazione delle norme sulla...

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