Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine929-953

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 2 novembre 2000, n. 14339. Pres. Duva - Est. Favara - P.M. Ceniccola (conf.) - Brundu (avv.ti Coglitore e Romoli) c. Soc. Assitalia (avv. Ferzi) e Ministero dell'Interno

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Incidenza sulla capacità lavorativa specifica - Conseguente riduzione della capacità di guadagno - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

In caso di evento lesivo della integrità personale il danno alla salute e quello patrimoniale alla persona attengono a due distinte sfere di riferimento: la prima consiste nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello precedente del suo verificarsi, la seconda consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata ed in tale ultimo caso il giudice deve accertare, anche mediante presunzioni, in quale misura la menomazione specifica abbia inciso sulla capacità di svolgimento della attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno e, quindi, di perdita di ricchezza. (Mass. redaz.) (C.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2727) (1).

    (1) Nel senso che nella liquidazione del danno alla persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite dall'attore danneggiato, ma anche avvalendosi delle presunzioni semplici per il danno patrimoniale da invalidità permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno e quindi di produrre ricchezza, v. Cass. civ. 28 aprile 1999, n. 4231, in Arch. civ. 2000, 250. Cfr. inoltre Cass. civ. 19 febbraio 1998, n. 1764, in questa Rivista 1998, 881 secondo cui l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità (in quanto l'invalidità cosiddetta micropermanente è una componente del danno biologico) sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e generica - e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante - anche presuntiva, perché proiettato nel futuro, ma non in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma eccezionale, applicabile solo per l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990) - mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell'evento della menomazione dell'integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione notificata in data 26 luglio 1989 Brundu Maria Nicoletta conveniva dinanzi il tribunale di Roma il Ministero dell'Interno e la soc. Assitalia per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 9 febbraio 1987 in Roma. Esponeva la istante in citazione che mentre attraversava il Largo Argentina era stata investita dall'auto di proprietà del suddetto Ministero riportando lesioni.

Radicatosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 21 aprile 1994 ritenuta la responsabilità del conducente l'autovettura nella misura del 60%, condannava il Ministero e l'Assitalia al pagamento della somma di lire 102.600.000, oltre interessi e spese.

Avverso detta sentenza proponevano impugnazione la Brundu e l'Assitalia, quest'ultima in via incidentale. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 6 febbraio 1997 determinava la responsabilità del Ministero dell'Interno nella misura del 70% condannandolo in solido con l'Assitalia al pagamento della ulteriore somma di 77 milioni, oltre interessi e spese.

Osservava tra l'altro, la Corte che andava elevata la responsabilità del conducente del veicolo che procedeva a velocità eccessiva su strada bagnata in prossimità del semaforo. In considerazione dell'accertata responsabilità andava di poi liquidato il danno morale nell'importo di 28 milioni, nonché quello per ridotta capacità lavorativa specifica nell'importo di lire 49 milioni, trattandosi di invalidità condizionante in modo rilevante l'attività di assistenza domiciliare.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Brundu affidandolo ad unico motivo.

Ha resistito con controricorso l'Assitalia che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi sostenuti da memoria.

Non ha svolto difese il Ministero dell'Interno.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Con l'unico motivo di annullamento la Brundu, denunziata la violazione dell'art. 112 c.p.c., 1223 e 2043 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello, dopo aver diminuito la responsabilità di essa ricorrente nella misura inferiore rispetto a quella determinata dal Tribunale (dal 40 al 30%), abbia, di poi, omesso di provvedere di liquidare i danni riconosciuti dai primi giudici tenendo presente il diverso e minore grado di sua corresponsabilità.

La censura è fondata.

Si evince dalla sentenza della Corte d'appello che nessuna rettifica è stata operata dai secondi giudici con riferimento alle voci di danno già accordate alla Brundu dal Tribunale malgrado la sua corresponsabilità nel sinistro fosse stata rideterminata in misura inferiore, 30 e non 40%.

Riconosciuto quindi da parte dei giudici di seconde cure un maggior grado di responsabilità nella condotta di guida dell'investitore, di conseguenza andava adeguata la liquidazione del danno alla maggiore percentuale accertata.

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La sentenza va, pertanto, cassata sul punto con rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che alla stregua delle predette considerazioni provvederà ad adeguare le voci di danno liquidate alla Brundu dal Tribunale considerando il maggior grado di responsabilità attribuito all'automobilista dai giudici di appello.

Con il primo mezzo del ricorso incidentale l'Assitalia, denunziata la violazione degli artt. 1223, 2056, 2697 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente liquidato alla Brundu il danno alla capacità lavorativa specifica non essendovi stata una effettiva riduzione del reddito o, comunque, una compromessa attesa di guadagno.

La doglianza è priva di fondamento.

In caso di evento lesivo della integrità personale il danno alla salute e quello patrimoniale alla persona attengono a due distinte sfere di riferimento: la prima consiste nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello precedente del suo verificarsi, la seconda consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata ed in tale ultimo caso il giudice deve accertare, anche mediante presunzioni, in quale misura la menomazione specifica abbia inciso sulla capacità di svolgimento della attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno e, quindi, di perdita di ricchezza (cfr. Cass. 6247 e 4231/99).

Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno rilevato che doveva ritenersi provato un danno alla capacità lavorativa specifica della Brundu, atteso l'elevato grado di invalidità permanente (40%) e la natura dei postumi tali da condizionare lo svolgimento dell'attività di assistenza domiciliare svolta dalla infortunata stante anche la accertata difficoltà nella deambulazione e nel mantenersi in una situazione eretta, circostanze queste che non potevano non incidere sulla attività lavorativa specifica. In tale modo argomentando, la Corte d'appello ha, quindi, dato conto della decisione adottata sorreggendola con motivazione corretta ed adeguata che, come tale, si sottrae ad ogni critica.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale l'Assitalia, denunziata la violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 2056 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello dopo avere liquidato all'attualità il danno morale e quello patrimoniale abbia, di poi, accordato gli interessi dal fatto sino al saldo.

La censura è fondata.

Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 1712/95, 11502/97) che gli interessi non possono essere calcolati dalla data del fatto sulla somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.

E sotto tale profilo la Corte territoriale non si è attenuta a quanto precede avendo liquidato il danno patrimoniale e quello morale all'attualità di poi accordando gli interessi dalla data del fatto.

La sentenza va, quindi, cassata limitatamente all'unico motivo del ricorso principale ed al secondo di quello incidentale per cui, annullata in parte qua, la causa va rimessa al giudice del rinvio che tornerà a decidere sui punti oggetti della cassazione e tenendo presente i principi enunciati.

Allo stesso giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese della fase di legittimità (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2000, n. 10334 (ud. 13 giugno 2000). Pres. Zumbo - Est. Fiale - P.M. Ranieri (diff.) - Ric. Marinelli

Edilizia e urbanistica -...

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