Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine705-743

Page 705

I

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 6 novembre 2002, n. 15533. Pres. Saccucci - Est. Amari - P.M. (conf.) - Ministro delle finanze - Ufficio delle Entrate di L'Aquila (Avv. gen. Stato) c. Moscardi (avv. Carosi).

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Criteri - Edifici di interesse storico o artistico - Disciplina ex art. 11, comma secondo, L. n. 413/91 - Applicabilità assoluta.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore. (L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11).

II

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 30 luglio 2002, n. 11211. Pres. Saccucci - Est. Amari - P.M. Destro (conf.) - Immobiliare Piazza del Duomo Spa c. Ministro delle finanze.

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile - Reddito dei fabbricati - Rendita catastale di immobile urbano - Attribuzione - Revisione - Modificazione - Effetti - Decorrenza - Dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe - Dall'anno in cui il nuovo reddito è stato notificato al possessore iscritto in catasto ovvero dalla piena conoscenza che ne abbia di fatto l'interessato - Condizioni - Limiti.

In tema di imposte sui redditi, la modificazione derivante dalla revisione dell'attribuzione della rendita catastale relativa ad immobile urbano, a norma dell'art. 34, terzo comma, D.P.R. n. 917 del 1986, ha effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, per il caso di stima diretta, dall'anno in cui il nuovo reddito è stato notificato al possessore iscritto in catasto ovvero dalla piena conoscenza che ne abbia di fatto l'interessato, in quest'ultimo pertanto caso legittimato ad impugnarla a prescindere dall'avvenuta notificazione in questione. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34).

I

(Omissis). - rilevato che l'Ufficio delle Entrate di L'Aquila proponeva appello avverso la decisione con cui la

Commissione provinciale tributaria di quella città aveva accolto il ricorso di Laura Moscardi avverso il silenzio rifiuto della Direzione regionale delle Entrate cui la contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori imposte IRPEF versate per l'anno 1995 per avere erroneamente calcolato il reddito di fabbricati, riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi della L. 1089/1939, sui canoni effettivi di locazione anziché sulle rendite catastali degli immobili stessi;

- che la Commissione tributaria regionale di L'Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello dell'Ufficio e compensava integralmente le spese del giudizio;

- che il Ministro delle finanze - Ufficio delle entrate di L'Aquila proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34, 129, comma secondo, e 134 del D.P.R. 917/1986, 51 comma secondo della L. 413/1991, art. 12 preleggi, 360 n. 1 c.p.c.;

- che la contribuente resisteva in giudizio con controricorso;

- che il P.M., con conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge;

- che è giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione che in tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della L. 30 dicembre 1991 n. 413 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore (ex pluribus cfr. Cass. 5740/1999; 9939/2000; 9945/2000; 10325/2000);

- che il Collegio condivide le argomentazioni della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata e non sono stati addotti argomenti nuovi tali da indurre ad un diverso convincimento;

- che il ricorso va pertanto rigettato, per manifesta infondatezza con condanna dell'Amministrazione ricorrente alle spese del giudizio;

- visto l'art. 375 c.p.c.; (Omissis).

II

FATTO. - Con atto di appello in data 7 ottobre 1996 l'I. di Piazza del Duomo Spa impugnava la pronunzia della Commissione tributaria di I grado di Milano che aveva dichiarato «inammissibile» per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla contribuente contro l'attribuzione di rendita catastale relativa ad un'unità immobiliare sita in Milano.

Page 706

L'appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto inammissibile il ricorso ed eccepiva l'illegittimità dell'attribuzione della rendita e la conseguente inopponibilità della stessa per la mancata notifica alla società contribuente.

Nel merito, trattandosi di un immobile soggetto alla L. n. 1089/1939, contestava la misura della rendita, assumendo che l'ufficio avrebbe dovuto determinarla in base al criterio di cui all'art. 11, comma 2, della L. n. 413/1991.

In subordine, eccepiva l'erroneità della rendita catastale attribuita, non essendo comprensibili quali attività istruttorie avesse compiuto l'ufficio e di quali elementi avesse tenuto conto.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, indicata, rigettava l'appello confermando la rendita catastale attribuita dall'Ute di Milano.

Osservava il giudice di appello che, a norma dell'art. 2 del D.L.vo n. 546/1992, sussisteva la giurisdizione delle Commissioni tributarie.

La censura proposta dall'appellante in via preliminare era tuttavia destituita di fondamento in quanto l'art. 34, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 prevedeva che le modificazioni derivanti dalla revisione delle rendite catastali avevano effetto, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui era stato modificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto; tuttavia, se la notificazione avveniva oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto d'imposta, le modificazioni avevano effetto dall'anno successivo. Ciò comportava che la notificazione era prevista «al solo fine della decorrenza della modificazione, non al fine dell'impugnativa che decorre dalla conoscenza».

Per quanto concerneva il merito, il giudice di appello deduceva che il calcolo della rendita effettuato dalla contribuente si fondava sul presupposto erroneo che l'immobile rientrasse nella categoria A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), classe 1, laddove allo stesso era stata attribuita la categoria D/8.

Nell'attribuire la rendita l'ufficio aveva poi esattamente seguito i criteri dell'ubicazione, della categoria, della classe e della consistenza.

Propone ricorso per cassazione la società I. Piazza del Duomo enunciando tre motivi.

L'amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio.

DIRITTO. - 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 34, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile sul rilievo che nel caso di fabbricati soggetti a stima diretta gli effetti della modificazione del reddito, si producono soltanto con la modificazione del nuovo reddito al possessore iscritto al catasto, non bastando la semplice conoscenza da parte di quest'ultimo della variazione del reddito d'altra parte, non risultava attuata nel caso in esame altra forma di pubblicità legale come la pubblicazione.

Il motivo è infondato.

Le modificazioni derivanti dalla revisione, a norma dell'art. 34, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Tale notifica, secondo i principi valevoli per gli atti amministrativi, costituisce soltanto un requisito estrinseco di efficacia che è sostituibile dalla piena conoscenza di fatto da parte dell'interessato ad impugnarla a prescindere dall'avvenuta notifica (Cass. 2852/1996, Cass. 11059/1993).

  1. - Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell'art. 11, comma 2, della L. n. 413/1991 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile, sul rilievo che la predetta norma agevolativa riguarda ogni tipo di fabbricato e la sua applicazione è prevista «in ogni caso», e quindi anche per i fabbricati con destinazione diversa da quella abitativa, come si desume anche dalla circolare n. 7/1106 del 10 giugno 1993 del Dipartimento delle Entrate.

    Anche tale motivo è infondato.

    L'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, stabilisce che «In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . . . è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

    L'interpretazione di tale disposizione, come ritenuto da questa Corte sia pure in fattispecie di diversa natura [Cass. n. 2442/1999; Cass., n. 5740/1999, Cass., n. 12790/2201], va effettuata in raccordo con quanto statuito dal comma 1, lett. h), della medesima legge che, sostituendo il comma 2 dell'art. 129 del Tuir, afferma il principio della prevalenza del minore canone locativo per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone.

    Sulla base di tale combinato disposto si deduce che il legislatore ha inteso riferirsi, allorché ha fatto riferimento al reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico, ai fabbricati in genere destinati ad abitazione, siano essi goduti direttamente o concessi in godimento ad altri. La locuzione «in ogni caso» sta appunto a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT