Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez.I, 9 dicembre 2002, n. 41160 (c.c. 20 novembre 2002). Pres. Fazzioli - Est. Dubolino - P.G. Fraticelli (conf.) - Ric. Falcicchio.

Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità- Gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazioni di «collaboranti» - Inutilizzabilità, prevista come conseguenza di determinati adempimenti - Declaratoria - CondizioniFattispecie. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Poteri del giudice - Richiesta di produzione di documenti rivolta ad una parte - Ammissibilità. Prova penale - Valutazione - Dichiarazioni raccolte a verbale - Modalità di documentazione - Prevalenza di una delle forme previste dall'art. 134, comma 2, c.p.p. sulle altre - Esclusione. Indagini preliminari - Attività del P.M. - Interrogatorio dell'indagato - Avvertenze di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p. - Formalità - Previsione - Esclusione. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità- Gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazioni di «collaboranti» - Rinnovazione dell'esame - Espletamento dopo la scadenza del termine di scadenza delle indagini preliminari - Inutilizzabilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di inutilizzabilità, quando questa sia prevista solo come conseguenza dell'inosservanza di determinati adempimenti, la sua sussistenza può essere affermata unicamente a condizione che detta inosservanza risulti positivamente dimostrata, per cui non può ritenersi sufficiente la sola mancanza, in atti, della prova documentale dell'adempimento di cui, di volta in volta, si fa questione, a meno che detta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente richiesta dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che, in sede di riesame, potesse essere validamente sostenuta l'inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti in stato di detenzione per il solo fatto che non erano state trasmesse al tribunale le registrazioni fonografiche previste dall'art. 141 bis c.p.p.). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 141 bis) (1).

Il tribunale del riesame, pur essendo privo di veri e propri poteri istruttori, esercitabili, per loro natura, solo con provvedimenti di carattere autoritativo può, tuttavia, rivolgere la richiesta, ad una delle parti, di produrre, nel suo stesso interesse, documentazione di cui lo stesso tribunale avverta, ai fini del decidere, la necessità, non avendo una tale richiesta, quali che siano i termini nei quali essa viene formulata, altro valore oggettivo se non quello di costituire una mera sollecitazione all'esercizio del diritto di ciascuna parte di produrre, all'udienza di riesame, atti o documenti di qualsivoglia genere come espressamente previsto, per l'uso della generica espressione «elementi», dall'art. 309, comma 9, c.p.p. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 309) (2).

In tema di valutazione della prova costituita da dichiarazioni raccolte a verbale, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null'altro che uno dei mezzi previsti dall'art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 64; c.p.p., art. 134) (3).

L'art. 64 c.p.p., nel prevedere, a pena di inutilizzabilità, che l'interrogatorio venga preceduto dalle avvertenze indicate nel comma 3, non prescrive, per tali avvertenze, alcuna formula sacramentale, per cui nulla esclude che esse possano essere date anche in forma sintetica, purché sufficientemente chiara. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 64) (4).

Non dà luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da «collaboranti» il fatto che la loro rinnovazione, prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63, sia avvenuta oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari, sempre che queste siano, comunque, tuttora in corso. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 64; L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26) (5).

    (1) Conforme, Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2001, Tropea, in questa Rivista 2001, 571. Sostanzialmente nel medesimo senso, si veda, altresì, Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 2000, Carboni, ivi 2000, 796 pronunciata in fattispecie analoga.

(2) In generale, sui poteri attribuiti al tribunale del riesame concernenti l'istruttoria, Cass. pen., Sez. Un., 21 luglio 1995, Parlati, in questa Rivista 1995, 588; Cass. pen., sez. II,11 maggio 1992, Rolletto, ivi 1992, 790.

(3) Sostanzialmente nel medesimo senso, si veda Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 1992, Gargiulo, in questa Rivista 1993, 458.

(4) Sull'osservanza del disposto di cui all'art. 64, terzo comma, c.p.p., si veda Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2001, Gullace ed altro, in questa Rivista 2002, 184.

(5) Il principio si pone nel solco dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Per utili riferimenti sul punto, si vedano i precedenti citati in motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Che con l'impugnata ordinanza il Tribunale d Bari, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale nei confronti, fra gli altri, di Falcicchio Nunzio, ritenuto gravemente indiziato, per quanto qui ancora d'interesse, di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A), partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B) e violazione alla legge sulle armi (capi M-2 ed M-20); - che, a sostegno di tale decisione, ed in relazione a specifiche doglianze difensive, il tribunale osservò, in sintesi: a) che non sussisteva la denunciata inutilizzabilità, per violazione dell'art. 141 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese Page 22 dai «collaboranti» Loglisci Sabino e Loglisci Giovanni (sulle quali essenzialmente si basava il costrutto accusatorio), potendo detta inutilizzabilità derivare soltanto dalla effettiva, mancata effettuazione della prescritta fonoregistrazione - nella specie da escludersi, sulla base di acquisita, specifica attestazione del pubblico ministero contenuta in una apposita nota diretta al tribunale del riesame il 22 aprile 2002 - e non dalla sola mancata trascrizione di essa e, meno ancora, dalla mancata trasmissione dei relativi nastri; acquisizione, quella anzidetta, da riguardarsi come legittima, nonostante l'assenza di poteri istruttori in capo al tribunale, in quanto rispondente ad un «dovere funzionale del decidente»;

b) che non sussisteva neppure la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni anzidette per mancata, rituale rinnovazione delle stesse, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63, risultando dai relativi verbali, in data 15 dicembre 2001, che l'Ufficio dava atto dell'avvenuta effettuazione di tutti gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p. (nel testo novellato dalla suddetta legge), e non potendosi attribuire rilievo alcuno al fatto che la rinnovazione in questione fosse stata effettuata oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari;

c) che, nel merito, la gravità degli indizi di colpevolezza emergeva dalle convergenti dichiarazioni di due «collaboranti», indicative, in particolare, dell'affiliazione del Falcicchio al gruppo facente capo a tale Loiudice Giovanni, nulla rilevando - a fronte delle specifiche connotazioni dell'attività criminosa ascritta al suddetto imputato, concretamente caratterizzata da «utilizzazione della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo» - il fatto che il nominato Loiudice fosse stato ritenuto, in una recente sentenza della locale corte d'assise, prodotta in copia dalla difesa, responsabile di partecipazione ad un sodalizio criminoso non connotato dall'uso del c.d. «metodo mafioso»;

d) che, sempre nel merito, appariva sussistente il requisito delle esigenze cautelari, con particolare riguardo a quella di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., sia per l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (sulla quale non aveva incidenza l'elemento costituito dal mero decorso del tempo, in assenza di comportamenti indicativi di sopravvenuta dissociazione del soggetto dal mondo della criminalità organizzata), sia per la specifica gravità dei fatti addebitati;

- che avverso la decisione del tribunale ha proposto ricorso per cassazione la difesa di Falcicchio denunciando:

1) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei «collaboranti» per inosservanza dell'art. 141 bis c.p.p., sull'assunto che l'indicazione preliminare dell'avvenuto uso di apparecchiature di registrazione, contenuta soltanto nei primi verbali delle dichiarazioni rese da Loglisci Sabino il 19 gennaio 1998 e d Loglisci Giovanni il 12 marzo 1998, non dimostrava che fosse stato registrato anche il contenuto di tutti i verbali successivi (tanto che il tribunale del riesame, in altra ordinanza relativa ad un coindagato di nome Pontillo, aveva escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Loglisci Giovanni il 18 marzo 1998), e non rilevava in contrario, nella riscontrata assenza dagli atti delle riproduzioni fonografiche solitamente allegate al verbali, l'attestazione del pubblico ministero (peraltro acquisita dal tribunale nell'esercizio di poteri istruttori ad esso non spettanti), circa l'avvenuta effettuazione della fonoregistrazione, specie alla luce di una ordinanza della locale corte d'assise in data 2 dicembre 1999, prodotta in atti dalla difesa, con la quale - si afferma - era stata «sancita l'inutilizzabilità di un verbale riassuntivo (assunto dallo stesso P.M. dott. Rinella con le medesime modalità di cui agli interrogatori dei Loglisci) perché dalla effettuata trascrizione della registrazione risultava una breve interruzione della stessa»;

2) assenza di motivazione in ordine...

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