Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 15 maggio 2003, n. 21420 (c.c. 16 aprile 2003). Pres. Trojano - Est. Nappi - P.M. (conf.) - Ric. Monnier.

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Sequestro adottato da autorità giudiziaria straniera - Richiesta di assistenza giudiziaria internazionale - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità.

La richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per l'esecuzione di un sequestro probatorio all'estero è autonomamente impugnabile con richiesta di riesame, in quanto presuppone un autonomo, anche se talora solo implicito, provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria italiana. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 696; c.p.p., art. 257; c.p.p., art. 324) (1).

    (1) Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla ammissibilità o meno della proposizione della richiesta di riesame innanzi ad autorità giudiziaria italiana, nel caso di richiesta di assistenza giudiziaria per l'esecuzione all'estero di sequestro probatorio, risolvono la questione in senso positivo. Conformi a quanto espresso dalla sentenza de qua, Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2002, Monnier, in questa Rivista 2002, 672; Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 1998, confl. comp. in proc. Russo, ivi 1998, 472. Difforme, in quanto ritiene inammissibile la richiesta di riesame, Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2002, Castellucci, ivi 2002, 602.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. 1. - Il 12 ottobre 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presentarono alla Confederazione Elvetica contestuali richieste di assistenza giudiziaria internazionale per accertamenti bancari, perquisizioni domiciliare ed eventuale sequestro di fondi a carico di Patrik Monnier, persona sottoposta a indagini per il delitto di costituzione di associazione camorristica destinata al contrabbando internazionale di tabacco.

Contro entrambi i provvedimenti Patrik Monnier presentò distinte richieste di riesame, rispettivamente al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Bari.

Con ordinanza resa il 18 febbraio 2002 il Tribunale di Napoli, ritenuta la richiesta ammissibile a norma degli artt. 257 e 324 c.p.p., la rigettò nel merito.

Con ordinanza depositata il 3 luglio 2002 il Tribunale di Bari, pur recependo «ad ogni buon conto» la decisione del Tribunale di Napoli, dichiarò, invece, inammissibile la richiesta di riesame, ritenendo che la richiesta di rogatoria all'estero non sia equiparabile a un autonomo provvedimento di sequestro probatorio e non sia perciò impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

  1. - Contro la decisione del tribunale pugliese ricorre ora per cassazione Patrik Monnier, che propone cinque motivi d'impugnazione, due in via principale e tre in via subordinata.

    Con il primo motivo principale il ricorrente deduce violazione dell'art. 696 c.p.p., della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli artt. 257 e 324 c.p.p.

    Sostiene che la richiesta di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di un sequestro all'estero è impugnabile con i mezzi d'impugnazione proponibili contro i sequestri da eseguire sul territorio nazionale, perché si tratta di decisione da adottare secondo i criteri di legittimità dello Stato richiedente. Solo l'esecuzione del provvedimento è demandato all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto ed è regolata dalla legge di quello Stato.

    Con il secondo motivo principale il ricorrente deduce violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p., denunciando la palese illegittimità della motivazione per relationem con la quale il Tribunale di Bari, pur non esaminando i motivi proposti con la richiesta di riesame, ha inteso richiamare, «ad ogni buon conto», le motivazioni esibite a sostegno della decisione assunta dal Tribunale di Napoli su una richiesta di riesame in parte diversa.

    Con il primo motivo subordinato il ricorrente deduce violazione dell'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, dell'art. 10 Cost. e dell'art. 125 comma 3 c.p.p., lamentando che la domanda di assistenza non sia stata rivolta dal Ministero della giustizia di una Parte al Ministero della giustizia dell'altra, ma sia stata inoltrata direttamente dall'Autorità giudiziaria italiana, pur in assenza di una situazione di urgenza, con la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita.

    Con il secondo motivo subordinato il ricorrente deduce violazione degli artt. 125 e 253 c.p.p., lamentando che non sia stata giustificata la pertinenza al reato o la natura di corpo del reato delle somme di danaro sottoposte a un sequestro che, come riconosciuto anche dal Tribunale di Napoli, non può non avere natura probatoria, non essendo ammissibile una richiesta di assistenza internazionale per l'esecuzione di un sequestro preventivo.

    Con il terzo motivo subordinato il ricorrente deduce violazione degli artt. 125 comma 3, 247 comma 2 e 252 c.p.p., lamentando la carenza di indicazioni in ordine alla condotta delittuosa ipotizzata a suo carico.

    I motivi sono stati poi illustrati anche da successiva memoria.

  2. - La seconda sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha rimesso la decisione alle sezioni unite, avendo rilevato un contrasto di giurisprudenza circa l'ammissibilità della richiesta di riesame proposta dinanzi all'autorità giudiziaria italiana nel caso di richiesta di assistenza giudiziaria per l'esecuzione all'estero di un sequestro probatorio.

    Secondo un primo orientamento, invero, «la competenza a decidere sia sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all'estero, sia sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede e agli altri elementi in suo possesso, se il se-Page 326 questro eseguito dall'autorità giudiziaria straniera, sia utile, o non, per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui, secondo la legislazione italiana, è consentito il sequestro di quella determinata cosa. Con l'unico limite che il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'autorità giudiziaria straniera o dagli organi di P.G. da quella delegati, in quanto, essendo il sequestro eseguito secondo la legislazione dello Stato richiesto, soltanto il giudice di quello Stato è competente ad esaminare e a risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo, avvenuto secondo la propria legge. (Fattispecie relativa a sequestro di conti correnti, cassette di sicurezza e altri beni avvenuti, a richiesta dell'A.G. italiana, all'A.G. francese in relazione ad ipotesi di concussione)» (Cass., sez. I, 23 ottobre 1997, Russo, n. 209890; Cass., sez. I, 20 settembre 2002, Monnier, m. 222864).

    Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, «è principio generale in materia di assistenza giudiziaria penale che l'atto compiuto all'estero su rogatoria è regolato non dalla legge del Paese richiedente, ma, costituendo tipico esercizio della sovranità del Paese richiesto, dalle norme dell'ordinamento di quest'ultimo, alla cui stregua deve esserne verificata la validità» (Cass., sez. VI, 19 novembre 1993, Palamara, m. 198237). Infatti, «è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene; ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art. 324 c.p.p., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento» (Cass., sez. VI, 12 dicembre 2001, Castellucci, m. 220871).

  3. - Il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla seconda sezione penale di questa Corte attiene alla struttura del sequestro come provvedimento giudiziario, prima ancora che alla disciplina della sua esecuzione all'estero.

    Può essere definita sequestro, in realtà, qualsiasi misura coercitiva destinata a imporre su una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità almeno materiale. Ma ciò che qualifica la misura come giudiziaria è la finalità del vincolo di indisponibilità che ne consegue. Per questa ragione il codice di procedura penale del 1988 ha disciplinato distintamente tre diversi modelli di sequestro, in ragione appunto della finalità che li giustifica, proponendo così una diversificazione funzionale delle misure già adottate nel codice di procedura civile del 1940.

    Nel caso in esame viene in discussione un sequestro la cui finalità probatoria non è controversa, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza impugnata e dalla stessa ordinanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite. Sicché è alla disciplina di questo tipo di sequestro che occorre fare riferimento.

    Secondo quanto prevede l'art. 253 comma 1 c.p.p. «l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti». L'imposizione del vincolo coercitivo di indisponibilità dipende, quindi, solo da una valutazione di rilevanza probatoria della cosa oggetto di sequestro, non essendo richiesta alcuna specifica valutazione di un pericolo che possa derivare dalla sua libera disponibilità.

    Mentre per gli altri tipi di sequestro sono previsti presupposti destinati a giustificare specificamente il vincolo di indisponibilità, in ragione appunto di un periculum in mora, per il...

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